Pirata della strada

PIRATA DELLA STRADA: OMISSIONE DI SOCCORSO (ART. 593 CP) O INOTTEMPERANZAA ALL’OBBLIGO DI FERMARSI E PRESTARE L’ASSISTENZA (189 COD. STRADA)? CONCORSO DI REATO O CONCORSO APPARENTE DI NORME?

Rapporti tra l’obbligo di fermarsi e prestare l’assistenza e il reato di omissione di soccorso

 di Luca D’Apollo

 

(Estratto da L. D’Apollo, Le infrazioni al codice della strada, Torino, 2009 – pp. XVIII-374)

 

L’art. 189 cod. strada prescrive le condotte che devono osservarsi in caso di sinistro stradale. Il comportamento dell’utente è descritto in maniera dettagliata, stabilendo un “crescendo” di obblighi in relazione alla maggiore delicatezza delle situazioni che si possono presentare.

Il comma 1 stabilisce che l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

La ratio della norma incriminatrice, che configura un reato omissivo di pericolo, è evidentemente quella di consentire l’accertamento dell’identità dell’agente e l’individuazione del veicolo investitore

 

Il reato di fuga previsto dall’art. 189 sesto comma c.s. è reato omissivo di pericolo che impone all’agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui perce­pito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza.

Cass., sez. IV,  6 settembre 2007, n. 34134.

La giurisprudenza ritiene che il fermarsi indica l’azione diretta ad accertare gli effetti scaturenti dal sinistro e si esplica nella collaborazione al fine di rendere celeri le procedure di identificazione dei soggetti coinvolti nell’incidente. La condotta incriminata si realizza anche nei casi in cui la sosta dell’agente sia talmente breve da non permettere di registrare i dati personali e del veicolo, di non rendersi conto dei danni prodotto, e di non consentire l’accertamento della dinamica dell’incidente.

La pena prevista viene modulata in ordine alle varie condotte possibili.

E così si prevede che chi non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.

Chi in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Per chi non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.

Ci si interroga sui rapporti esistenti con il reato di omissione di soccorso.

Il Codice penale punisce, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro “chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata” (art. 593 commi 2 e 3). L’articolo 593 Cp. prevede due distinte ipotesi: nel primo comma l’omissione consiste nel non dare avviso immediato all’autorità di aver trovato abbandonato o smarrito un fanciullo minore di anni dieci o altra persona incapace di provvedere a sé stessa. Il termine utilizzato dal legislatore “trovando” allude all’imbattersi nella persona in pericolo, attraverso un contatto materiale e diretto, solo un orientamento minoritario afferma la rilevanza della semplice conoscenza del fatto. La distinzione effettuata tra abbandono e smarrimento presuppone la volontarietà o meno del soggetto che sul minore ha un potere-dovere di custodia.

Nel secondo comma del suddetto articolo l’omissione penalmente rilevante è quella di non prestare assistenza o di dare avviso all’autorità di aver trovato un corpo umano che sembri inanimato ovvero una persona ferita o che necessiti assistenza.

 

Integra il reato di omissione di soccorso ex art. 593, secondo comma, c.p. la condotta di chi, testimone di un incidente automobilistico, pur avendo provveduto ad allertare prontamente la polizia e gli operatori sanitari, non si sia trattenuto in loco sino all’arrivo di altri che potessero assumersi la vigilanza e la cura dell’infortunato (poi deceduto). Nel concetto di «prestazione di assistenza» non può non rientrare, infatti, l’adozione delle cautele atte a limitare il danno riportato dalla persona offesa ed a scongiurare la sua ulteriore esposizione a pericolo.

Cass., Sez. V, 2 febbraio 2005, n. 3397.

 

Appare evidente la diversa portata delle due norme e la precisa intenzione della legge speciale di intensificare la tutela della vita e della incolumità personale in un settore ad alto rischio come quello della circolazione stradale. In caso di sinistro stradale, si prescinde, infatti, dal “ritrovamento” ed è sensibilmente maggiore la pena prevista.

Secondo la Suprema Corte, tuttavia, integra il reato di omissione di soccorso previsto dal codice penale la condotta dell’automobilista che, imbattutosi in un incidente stradale, si allontani da tale luogo dopo essersi fermato ed avere avvisato telefonicamente la competente autorità di polizia, in quanto, ai fini della prestazione della “assistenza occorrente”, non è sufficiente contattare la polizia e le autorità sanitarie, ma occorre anche presidiare il luogo dell’incidente allo scopo di adottare tutte le cautele necessarie a limitare il danno riportato dalla vittima, e soprattutto a scongiurare la sua esposizione al pericolo di essere investito ulteriormente da parte di altre vetture.

 

Risponde di omissione di soccorso colui che, avendo scorto un corpo umano privo di sensi (ma non di vita) disteso al centro di una carreggiata viaria, si limiti a contattare telefonicamente l’autorità di polizia e/o quella sanitaria, allontanandosi quindi dal luogo, atteso che, nell’ipotesi prospettata, incombe sull’agente anche l’obbligo di trattenersi sul posto, assumendo le precauzioni atte a scongiurare (o a limitare) il rischio che il soggetto passivo possa subire ulteriori danni.

Cass., sez. V, 14 dicembre 2004, n. 3397, in Dir. e Giust., 2005, 11, 83.

 

 

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