Guida in stato di ebbrezza, no alla confisca dell’auto aziendale Cassazione, Sez. IV, 26 maggio 2010, n. 20093

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, NO ALLA CONFISCA DELL’AUTO AZIENDALE

Cassazione, Sez. IV, 26 maggio 2010, n. 20093

(Pres. Brusco – Rel. Blaiotta)

 

 

Motivi della decisione

 

1. Il Tribunale del riesame di Vicenza ha respinto l’appello avverso il provvedimento col quale il Gip dello stesso Tribunale ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un’auto intestata alla Istituti Scolastici Cardinale Cesare Baronio s.r.l.

Il sequestro è stato disposto nell’ambito del procedimento a carico di Zanutel Giampaolo in ordine al reato di cui all’art. 186 lettera c) del Codice della strada. Lo stesso Zanutel è legale rappresentante della società proprietaria del veicolo.

2. Ricorre per cassazione l’indagato lamentando che l’atto impugnato è affetto da violazione di legge e mancanza della motivazione. Esso estende arbitrariamente la portata della disciplina legale, che esclude la confisca nel caso in cui il guidato in stato di ubriachezza appartenga a persona estranea al reato. In ogni caso, la condotta illegale dell’indagato spezza il rapporto di rappresentanza organica.

3. Il ricorso è fondato. L’ordinanza impugnata afferma che il principio della rappresentanza opera anche in tema di confisca penale. La società è sfornita di capacità penale ma, allorché l’attività illecita sia posta in essere dagli organi rappresentativi della stessa, a costoro farà carico la responsabilità penale, mentre ogni altra conseguenza patrimoniale ricadrà sull’ente. Tale apprezzamento è erroneo.

Il novellato art. 186 del Codice della strada prevede, per l’illecito in esame, la confisca obbligatoria del veicolo, tranne che esso appartenga a persona estranea al reato; ed in vista di tale obbligatoria confisca è stato adottato l’atto di sequestro preventivo. Esso, tuttavia, non tiene in conto la reale natura della confisca di cui si discute. Essa, infatti, ha un evidente contenuto afflittivo che trascende le tipiche finalità della misura di sicurezza in questione; tanto che le Sezioni unite di questa Corte, condivisibilmente, hanno recentemente ritenuto che la stessa confisca costituisca sanzione penale accessoria (S.U. 25 febbraio 2010, Caligo). La natura afflittiva dell’atto, tipica delle sanzioni penali, impone di applicare nella materia i principi dell’ordinamento penale ed in particolare quello di legalità e quello di personalità della responsabilità penale. Ne discende che la sanzione può evidentemente colpire solo l’autore del reato e non soggetti diversi; e che la responsabilità dell’ente per le condotte illecite dei soggetti che in esso operano può essere configurata solo in presenza di tutti i presupposti sostanziali e processuali previsti dalla legge, che nella specie difettano radicalmente.

In conseguenza va disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo in data 11 agosto 2009.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro preventivo 11 agosto 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza.

 

 

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