DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL C.P.C (Art.103-231).

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DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL C.P.C.

 

Art. 103.
(Termine per l’intimazione al testimone)

L’intimazione di cui all’articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell’udienza in cui sono chiamati a comparire.
Con l’autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi d’urgenza.
L’intimazione a cura del difensore contiene:
1) l’indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell’ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. 
Art. 103-bis.
(Modello di testimonianza)
La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all’indicazione del procedimento e dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l’inserimento delle complete generalità del testimone, dell’indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l’ammonimento del testimone ai sensi dell’articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all’avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all’articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l’indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l’avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.
Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L’autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall’imposta di bollo e da ogni diritto.
Art. 104.
(Mancata intimazione ai testimoni)

Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione.
Se il giudice riconosce giustificata l’omissione, fissa una nuova udienza per l’assunzione della prova.
Art. 105. 
(Forma speciale di esame testimoniale)
La disposizione dell’articolo 255 secondo comma del Codice, relativa all’esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso, ai Cardinali e ai Grandi Ufficiali dello Stato.
Art. 106. 
(Disposizioni relative al testimone non comparso)
Il giudice istruttore può pronunciare i provvedimenti di cui all’articolo 255 primo comma del Codice contro il testimone non comparso dopo che è decorsa un’ora da quella indicata per la comparizione.
Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.
Art. 107. 
[(Liquidazione delle indennità ai testimoni)]
abrogato
Art. 108. 
(Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate)

Il difensore munito di mandato alla lite può assistere all’assunzione delle prove che si eseguono fuori della circoscrizione del tribunale a norma dell’articolo 203 del Codice.
Il difensore stesso può anche incaricare un procuratore del luogo mediante delega scritta, che deve essere unita al processo verbale di assunzione della prova.
Art. 109.
(Ordinanza di pagamento durante il rendiconto)

L’ordinanza prevista nell’articolo 264 ultimo comma del Codice costituisce titolo esecutivo.
Art. 110. 
[(Fissazione dell’udienza di trattazione)]
abrogato
Art. 111. 
(Produzione delle comparse)

Le comparse debbono essere inserite nel fascicolo di parte quattro giorni prima dell’udienza che il giudice istruttore ha fissato per la discussione.
Il cancelliere non deve consentire che s’inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d’ufficio e per gli altri componenti il collegio.
L’inserzione tardiva delle comparse può essere autorizzata dal presidente del tribunale per gravi ragioni fino a due giorni prima dell’udienza.
Le comparse debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile, altrimenti la parte può rifiutarsi di riceverle e il cancelliere può non consentire che s’inseriscano nel fascicolo.
Art. 112. 
(Istanza di decisione secondo equità)

L’istanza per il giudizio di equità, consentita alle parti dall’articolo 114 del codice, deve essere espressa in ogni caso nelle conclusioni prese a norma dell’articolo 189 del codice.
Art. 112-bis. 
[(Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo)]
abrogato

Sezione III
Della decisione della causa

Art. 113.
(Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi)

Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui si tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.
Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.
Art. 114.
(Determinazione dei giorni d’udienza e composizione dei collegi)

All’inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato dal primo presidente della Corte d’appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 275 del codice.
Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l’anno in ciascuna sala di udienza del tribunale.
Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 275 del codice.
Se all’udienza sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.
Art. 115.
(Rinvio della discussione)

Si applica alle udienze del collegio la disposizione dell’articolo 82.
Il collegio può inoltre rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore a norma dell’articolo 190 del codice.
Art. 116.
(Ordine di discussione delle cause)

L’ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza è fissato dal presidente ed è affisso il giorno precedente l’udienza alla porta della sala a questa destinata.
Le cause sono chiamate dall’ufficiale giudiziario di servizio secondo l’ordine stabilito, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunità.
Art. 117.
(Svolgimento della discussione)

I difensori debbono leggere davanti al collegio le loro conclusioni e possono svolgere sobriamente le ragioni che le sorreggono.
Essi debbono chiedere al presidente la facoltà di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al tribunale. Il pubblico ministero ha la parola per ultimo.
Il presidente può consentire una sola replica. Non sono ammesse note d’udienza dopo la discussione; ma il presidente può consentirle quando il pubblico ministero prende proprie conclusioni, produce documenti e deduce prove a norma dell’articolo 3 ultimo comma e la causa non è rimessa al giudice istruttore.
Art. 118.
(Motivazione della sentenza)

La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell’articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.
In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
La scelta dell’estensore della sentenza prevista nell’articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Art. 119.
(Redazione della sentenza)

L’estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l’estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale, o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione, a norma dell’art. 132 del codice.
Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell’originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all’altro giudice.
Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.
Quando la sentenza è pronunziata secondo equità se ne deve dare atto nel dispositivo.
Art. 120. 
[(Pubblicazione delle sentenze)]
abrogato
Art. 121.
(Ordinanza di correzione delle sentenze)

L’ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere.
Art. 122.
(Forma dell’istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori)

L’istanza per l’integrazione di un provvedimento istruttorio a norma dell’articolo 289 del Codice è fatta con ricorso diretto al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del collegio.
Art. 123. 
(Avviso d’impugnazione alla cancelleria)

L’ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d’impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Il cancelliere deve fare annotazione dell’impugnazione sull’originale della sentenza.
Art. 123-bis. 
(Trasmissione del fascicolo d’ufficio al giudice superiore)

Se l’impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni degli articoli 347 ultimo comma e 369 ultimo comma del Codice. Tuttavia il giudice dell’impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.
Art. 124.
(Certificato di passaggio in giudicato della sentenza)

A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per Cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell’articolo 395 del codice.
Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall’articolo 327 del codice.
Art. 125.
(Riassunzione della causa)

Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere:
1. l’indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;
2. il nome delle parti e dei loro difensori con procura;
3. il richiamo dell’atto introduttivo del giudizio;
4. l’indicazione dell’udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall’articolo 163-bis del codice;
5. l’invito a costituirsi nei termini stabiliti dall’articolo 166 del codice;
6. l’indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell’articolo 307 primo comma del codice, l’indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.
Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l’udienza di prima comparizione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire in un’udienza di istruzione. Se il giudice istruttore già designato non fa più parte del tribunale o della sezione, la parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione.
La comparsa è notificata a norma dell’articolo 170 del codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente.
Art. 125-bis.
(Riassunzione delle cause sospese durante l’istruzione)

Se il giudice istruttore ha sospeso l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruzione a norma dell’articolo 279 quarto comma del Codice, le parti debbono riassumere la causa davanti a lui nelle forme stabilite dall’articolo che precede, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che definisce il giudizio sull’appello immediato che ha dato luogo alla sospensione.
Art. 126. 
(Fascicolo della causa riassunta)

Il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa.
Art. 127. 
(Riscossione della pena pecuniaria a carico dell’opponente)

La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell’articolo 408 del codice, è fatta dal cancelliere.

Capo III
Del procedimento d’appello

Art. 128. 
(Determinazione dei giorni d’udienza)

Il decreto del primo presidente della corte d’appello, che stabilisce, a norma dell’articolo 163 secondo comma del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d’udienza della corte d’appello entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.
Il primo presidente della Corte d’appello stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell’anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d’istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della Corte d’appello durante il periodo al quale si riferisce.
Art. 129. 
(Riserva d’appello. Estinzione del processo)

La riserva d’appello contro le sentenze previste nell’articolo 278 e nel n. 4 del secondo comma dell’articolo 279 del codice, può essere fatta nell’udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso.
La riserva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell’articolo 170 primo e terzo comma del codice, o personalmente alla parte, se questa non è costituita.
Se il processo si estingue in primo grado, la sentenza di merito contro la quale fu fatta la riserva acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l’ordinanza, o passa in giudicato la sentenza, che pronuncia l’estinzione del processo. Da questa data decorrono i termini stabiliti dall’articolo 325 del codice per impugnare la sentenza già notificata, e, se questa non è stata notificata, decorre il termine di decadenza stabilito dall’articolo 327 del codice stesso.
Art. 129-bis. 
(Sospensione dell’istruzione nel caso di riforma di sentenza non definitiva)

Se sia stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza di appello che abbia riformato alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell’articolo 279 del codice, il giudice istruttore, su istanza della parte interessata, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l’ordinanza collegiale per l’ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza riformata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione.
Se la sentenza è cassata, la causa deve essere riassunta davanti al giudice istruttore nelle forme stabilite dall’articolo 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso.
Art. 130.
(Appello contro la sentenza di estinzione del processo)

Nel giudizio d’appello contro la sentenza che ha dichiarato l’estinzione del processo a norma dell’art. 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell’art. 630 del codice stesso, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza.
Art. 131.
(Deliberazione dei provvedimenti)

Nel deliberare i provvedimenti la corte d’appello applica le disposizioni dell’articolo 276 del Codice.
Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
La scelta dell’estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Art. 131-bis.
(Sospensione dell’esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione)

Sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza prevista dall’articolo 373 del Codice, il giudice non può decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima.
Art. 132.
(Rinvio)

Nei procedimenti d’appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate nel capo secondo, se non sono incompatibili con quelle contenute nel presente capo.

Capo IV
Del procedimento davanti alla Corte suprema di Cassazione

Art. 133. 
(Riserva di ricorso. Estinzione del processo)

La riserva di ricorso per cassazione prevista nell’articolo 361 del codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall’articolo 129 primo e secondo comma.
Si applicano al ricorso per cassazione le disposizioni dell’articolo 129 terzo comma.
L’ articolo 129, terzo comma, si applica altresì se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall’articolo 360, terzo comma, del codice.
Art. 133-bis. 
(Sospensione dell’istruzione in pendenza di ricorso per Cassazione)

Se sia stato proposto ricorso immediato per Cassazione contro alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell’articolo 279 del Codice, l’istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l’ordinanza collegiale per l’ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di Cassazione.
Se il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile la causa deve essere riassunta davanti all’istruttore nelle forme stabilite dall’articolo 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di rigetto.
Art. 134.
(Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta)

Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l’invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.
Agli atti devono essere uniti:
1. le marche per diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;
2. le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;
3. le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all’articolo 137;
4. un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche inviate, sottoscritto dall’avvocato.
All’atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l’esattezza dell’elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma.
Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l’elenco è stato restituito, il difensore può provvedere all’invio in cancelleria delle marche e delle copie mancanti.
Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.
Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l’invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l’invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.
Art. 134-bis. 
(Residenza o sede delle parti)

All’atto del deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte.
Art. 135. 
(Invio di copie alle parti)

Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all’atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l’avviso dell’udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte.
Art. 136. 
[(Ricorso per regolamento di competenza)]
abrogato
Art. 137.
(Copie del ricorso e del controricorso)

Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata.
Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte.
Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.
Art. 138. 
[(Procedimento in camera di consiglio)]
abrogato
Art. 139. 
(Istanza di rimessione alle sezioni unite)

L’istanza prevista nell’articolo 376 del Codice si propone con ricorso diretto al primo presidente, contenente l’indicazione del ricorso di cui si chiede la rimessione alle sezioni unite e le ragioni per le quali si ritiene che sia di competenza di queste.
Il ricorso è depositato in cancelleria nel termine previsto nell’articolo 376 secondo comma del Codice ed è inserito nel fascicolo d’ufficio.
Art. 140. 
(Deposito delle memorie di parte)

Le parti che depositano memorie a norma dell’articolo 378 del Codice debbono unire almeno tre copie in carta libera oltre le copie per ciascuna delle altre parti.
Il cancelliere non può ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.
Art. 141. 
(Deliberazione dei provvedimenti)

Nel deliberare i provvedimenti la corte applica le disposizioni dell’articolo 276 del Codice.
Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
La scelta dell’estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Art. 142. 
(Ricorso di competenza delle sezioni unite e delle sezioni semplici)

Se nel ricorso sono contenuti motivi di competenza delle sezioni semplici insieme con motivi di competenza delle sezioni unite, queste, se non ritengono opportuno decidere l’intero ricorso, dopo aver deciso i motivi di propria competenza, rimettono, con ordinanza, alla sezione semplice la causa per la decisione, con separata sentenza, degli ulteriori motivi.
Le sezioni unite possono disporre ai sensi del primo comma anche nel caso di rimessione ai sensi dell’articolo 374, terzo comma, del codice.
Art. 143. 
(Formulazione del principio di diritto affermato dalla corte)

La corte enuncia specificamente nella sentenza di accoglimento, pronunciata a norma dell’articolo 384 del Codice, il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.
Art. 144.
(Forma della domanda di restituzione o di riduzione in pristino)

Le domande conseguenti alla cassazione della sentenza previste nell’articolo 389 del Codice debbono essere proposte con citazione da notificarsi personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice.
Art. 144-bis.
(Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contraddittorio)

Qualora non sia stato osservato il disposto di cui all’articolo 371-bis del codice, il cancelliere lo attesta con apposita dichiarazione, da allegare al fascicolo d’ufficio, per gli adempimenti di cui all’articolo 138.

Capo V
Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza

Art. 144-ter. 
(Controversie individuali di lavoro)

Tra le controversie previste dall’articolo 409 del codice non si considerano in ogni caso comprese quelle di cui all’articolo 50-bis, primo comma, n. 5), seconda parte, del codice.
Art. 144-quater. 
(Restituzione del fascicolo d’ufficio e dei fascicoli di parte)

Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d’ufficio trasmesso ai sensi dell’articolo 369 del codice e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Art. 145. 
(Termine per la nomina del consulente tecnico)

Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto dall’articolo 201 del codice non deve superare i giorni sei.
Art. 146. 
(Albo dei consulenti tecnici)

Nell’albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro.
Art. 146-bis. 
(Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, 
validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi)

Nel caso di cui all’articolo 420-bis del codice si applica, in quanto compatibile, l’articolo 64, commi 4, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 147. 
(Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche 
nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie)

Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell’azione giudiziaria.
Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l’annullamento del rapporto assicurativo.
Art. 148. 
(Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilità della domanda 
in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie)

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall’articolo 443 del codice, condizionano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi.
Art. 149. 
(Controversie in materia di invalidità pensionabile)

Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l’aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.
Art. 150. 
(Calcolo della svalutazione monetaria)

Ai fini del calcolo di cui all’articolo 429, ultimo comma, del codice, il giudice applicherà l’indice dei prezzi calcolato dall’ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell’industria.
Art. 151. 
(Riunione di procedimenti)

La riunione, ai sensi dell’articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello. 
Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell’unitaria trattazione delle controversie riunite.
Art. 152. 
(Esenzione dal pagamento di spese, 
competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali)

Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 79 e dell’articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio.

TITOLO IV
Del processo di esecuzione

Capo I
Del titolo esecutivo e dell’espropriazione forzata in generale

Art. 153. 
(Rilascio del titolo esecutivo)

Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell’articolo 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.
La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell’ufficio al quale appartiene l’ufficiale pubblico.
Art. 154. 
(Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive)

Il capo dell’ufficio giudiziario competente, a norma dell’articolo 476 del Codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all’incolpato l’addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l’atto contenente l’addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell’ufficio.
Il decreto di condanna di cui all’articolo 476 ultimo comma del Codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.
Art. 155. 
(Certificato di prestata cauzione)

Il certificato di prestata cauzione indicato nell’articolo 478 del Codice è rilasciato dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo.
Art. 156. 
(Esecuzione sui beni sequestrati)

Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell’articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell’articolo 498 del codice.
Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l’annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell’articolo 679 del Codice.
Art. 156-bis. 
(Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale)

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile.
La dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all’articolo 686 del codice e diventa applicabile il precedente articolo 156.
Art. 157. 
(Processo verbale di pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario)

L’ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal debitore delle somme che debbono essere consegnate al creditore a norma dell’articolo 494 primo comma del Codice. Nello stesso processo verbale inserisce l’eventuale riserva di ripetizione della somma versata, prevista nel secondo comma dello stesso articolo.
Il processo verbale è depositato immediatamente in cancelleria insieme con la prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore. Del processo verbale si prende nota nel ruolo generale delle esecuzioni.
Alla registrazione del processo verbale provvede il cancelliere.
Art. 158. 
(Avviso al sequestrante)

Quando dall’atto di pignoramento o dai pubblici registri risulta l’esistenza di un sequestro conservativo sui beni pignorati, il creditore pignorante deve fare notificare al sequestrante avviso del pignoramento a norma dell’articolo 498 del Codice.
Art. 159. 
(Istituti autorizzati all’incanto e alla amministrazione dei beni)

Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all’incanto dei beni mobili a norma dell’articolo 534 del Codice o l’amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell’articolo 592 del Codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Agli istituti autorizzati alle vendite all’incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 secondo comma e 532 del Codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall’autorità giudiziaria.
Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l’esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti.
Art. 160.
(Forma degli avvisi)

Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notificati.
Art. 161. 
(Giuramento dell’esperto e dello stimatore)

L’esperto nominato dal giudice a norma dell’articolo 568 ultimo comma del Codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.
L’ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell’opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima.
Art. 161-bis. 
(Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione)

Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice.
Art. 162. 
(Deposito del prezzo di assegnazione)

La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell’assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.
Art. 163. 
(Ordine di cessazione della vendita forzata)

La cessazione della vendita forzata prevista dall’articolo 504 del Codice è disposta dal giudice dell’esecuzione se questi presiede alla vendita, o altrimenti dall’ufficiale incaricato della stessa, che ne riferisce immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il giudice, sentite le parti, pronuncia definitivamente sulla cessazione.
Art. 164. 
(Atti di trasferimento del bene espropriato)

Il giudice dell’esecuzione, in seguito all’alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all’acquirente.
Capo II
Dell’espropriazione mobiliare
Art. 165. 
(Partecipazione del creditore al pignoramento)

All’atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.
Nel caso di cui al primo comma l’ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l’ora dell’accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza. 
Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l’assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi.
Art. 166. 
(Modalità della custodia)

Il giudice dell’esecuzione dà con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati.
Art. 167. 
(Processo verbale di consegna al commissionario)

Il cancelliere redige processo verbale della consegna delle cose pignorate al commissionario per la vendita. In esso debbono essere descritte le cose consegnate. La descrizione può farsi con riferimento a quella contenuta nell’atto di pignoramento, del quale il commissionario deve dichiarare di avere presa esatta cognizione.
Art. 168. 
(Reclamo contro l’operato dell’ufficiale incaricato della vendita)

I reclami contro l’operato dell’ufficiale incaricato della vendita sono proposti dagli interessati con ricorso al giudice dell’esecuzione.
Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell’esecuzione con decreto disponga la sospensione.
Sul ricorso il giudice dell’esecuzione pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile, sentiti il ricorrente e le parti.
Art. 169. 
(Registrazione del processo verbale di vendita)

Il cancelliere del tribunale presso il quale è depositato il processo verbale di vendita, a norma dell’articolo 537 ultimo comma del Codice, cura la registrazione di esso. 
Art. 169-bis. 
(Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione)

Con il decreto di cui all’articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.
Art. 169-ter. 
(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)

Nelle comunicazioni previste dall’articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri.

Capo III
Dell’espropriazione immobiliare

Art. 170. 
(Atto di pignoramento immobiliare)

L’atto di pignoramento di beni immobili previsto nell’articolo 555 del Codice deve essere sottoscritto, prima della relazione di notificazione, dal creditore pignorante a norma dell’articolo 125 del Codice.
Art. 171. 
(Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode)

Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell’articolo 560 del Codice sono date dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati.
Art. 172. 
(Cancellazione della trascrizione del pignoramento)

Il giudice dell’esecuzione deve sentire le parti prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell’articolo 562 del Codice e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l’inefficacia del pignoramento per estinzione del processo.
Art. 173. 
[(Pubblicità dell’istanza di assegnazione o di vendita)]
abrogato
Art. 173-bis. 
(Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto)

L’esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:
1) l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
5) l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente;
6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa.
L’esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all’articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.
L’esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 569 del codice, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Le parti possono depositare all’udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l’esperto interviene all’udienza per rendere i chiarimenti.
Art. 173-ter. 
(Pubblicità degli avvisi tramite internet)

Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.
Art. 173-quater. 
(Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato)

L’avviso di cui al terzo comma dell’articolo 591-bis del codice deve contenere l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all’articolo 46 del citato testo unico e di cui all’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all’articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all’articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell’avviso con avvertenza che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all’articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Art. 173-quinquies. 
(Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d’acquisto)

Il giudice, con l’ordinanza di vendita di cui all’articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell’articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.
L’accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto.
Quando l’offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni.
Art. 174. 
(Dichiarazione di residenza dell’offerente)

Chi offre un prezzo per l’acquisto senza incanto dell’immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria.
Art. 175. 
(Convocazione delle parti per l’incanto)

Il giudice dell’esecuzione, prima di ordinare l’incanto a norma dell’articolo 575 del Codice, dispone l’audizione delle parti e dei creditori a norma dell’articolo 569 del Codice.
Art. 176. 
(Comunicazione del decreto di decadenza)

Il decreto col quale il giudice dell’esecuzione dichiara la decadenza dell’aggiudicatario a norma dell’articolo 587 del Codice è comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all’aggiudicatario.
Con lo stesso decreto il giudice dell’esecuzione fissa una udienza per l’audizione delle parti a norma dell’articolo 569 del Codice.
Art. 177. 
(Dichiarazione di responsabilità dell’aggiudicatario)

L’aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell’esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.
Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato.
Art. 178. 
(Procedimento di rendiconto)

Quando l’amministratore dell’immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell’articolo 593 del Codice, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, provvede all’approvazione del conto.
Le disposizioni per l’assegnazione delle rendite riscosse a norma dell’articolo 594 del Codice sono date dal giudice dell’esecuzione con ordinanza non impugnabile.
Art. 179. 
(Graduazione e liquidazione)

Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell’esecuzione può limitare il progetto di distribuzione della somma ricavata di cui all’articolo 596 del Codice alla sola graduazione dei creditori partecipanti all’esecuzione, salva la liquidazione delle quote spettanti a ciascuno di essi dopo che sia approvata la graduazione.
Il giudice che ha disposto a norma del comma precedente forma il progetto di liquidazione delle quote entro trenta giorni dall’approvazione della graduazione.
Al progetto di liquidazione si applicano le disposizioni degli articoli 596 e seguenti del Codice.
Art. 179-bis. 
(Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione)

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell’ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati e commercialisti per le operazioni di vendita di beni immobili.
Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell’esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell’aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.
Art. 179-ter. 
(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)

Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell’ordine degli avvocati e il Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l’indicazione degli avvocati e dei commercialisti sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.
Il presidente del tribunale forma quindi l’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell’esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.
Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione a norma dell’articolo 591-bis, primo comma, del codice.
I professionisti cancellati dall’elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.
Art. 179-quater. 
(Distribuzione degli incarichi)

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 179-ter.
Per l’attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.
Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti.

Capo IV
Disposizioni comuni

Art. 180. 
(Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato)

L’avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall’articolo 599 secondo comma del Codice deve contenere l’indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell’atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L’avviso è sottoscritto dal creditore pignorante.
Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell’esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell’articolo 600 del Codice.
Art. 181. 
(Disposizioni sulla divisione)

Il giudice dell’esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all’istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti.
Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza di cui all’articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l’udienza davanti a sè per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l’integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell’ordinanza.
Art. 182. 
(Intimazione al detentore del pegno)

Il creditore pignorante deve fare l’intimazione di cui all’articolo 544 del Codice con l’atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice, se il pegno è detenuto da altri.
Art. 183. 
(Provvedimenti temporanei nell’esecuzione per consegna o rilascio)

I provvedimenti temporanei di cui all’articolo 610 del Codice sono dati dal giudice dell’esecuzione con decreto.
Art. 184. 
(Contenuto dei ricorsi d’opposizione all’esecuzione)

I ricorsi previsti negli articoli 615 secondo comma e 619 del Codice, oltre le indicazioni volute dall’articolo 125 del Codice, debbono contenere quelle di cui ai nn. 4 e 5 dell’articolo 163 del Codice.
Art. 185. 
(Udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione)

All’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione fissata sulle opposizioni all’esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice.
Art. 186. 
(Fascicolo della causa di opposizione all’esecuzione)

Se per la causa di opposizione all’esecuzione è competente un giudice diverso da quello dell’esecuzione, il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere al cancelliere del giudice dell’esecuzione la trasmissione del ricorso di opposizione, di copia del processo verbale dell’udienza di comparizione di cui agli articoli 615 e 619 del Codice e dei documenti allegati relativi alla causa di opposizione.
Art. 186-bis. 
(Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva)
I giudizi di merito di cui all’articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.
Art. 187. 
(Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva)

Le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi sono sempre soggette a regolamento di competenza a norma degli articoli 42 e seguenti del Codice.
Art. 187-bis. 
(Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti)

In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l’istanza di cui all’articolo 495 del codice non è più procedibile.

TITOLO V
Dei procedimenti speciali

Art. 188. 
(Dichiarazione di inefficacia del decreto d’ingiunzione)

La parte alla quale non è stato notificato il decreto d’ingiunzione nei termini di cui all’articolo 644 del Codice può chiedere con ricorso al giudice che ha pronunciato il decreto che ne dichiari l’inefficacia.
Il giudice fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione è fatta nel domicilio di cui all’articolo 638 del Codice se avviene entro l’anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice se è fatta posteriormente.
Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l’inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti.
Il rigetto dell’istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d’inefficacia nei modi ordinari.
Art. 189. 
(Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi)

L’ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all’articolo 708 del Codice costituisce titolo esecutivo.
Essa conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi.
Art. 190. 
(Documentazione dell’istanza di dichiarazione di assenza o di morte presunta)

Ai ricorsi indicati negli articoli 722 e 726 del Codice debbono essere allegati i documenti comprovanti lo stato di famiglia, il fatto e il tempo della scomparsa.
Art. 191. 
(Efficacia del processo verbale di vendita di beni immobili appartenenti a minori)

Il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il rilascio.
Art. 192. 
(Modalità di chiusura dell’inventario)

L’ufficiale che procede all’inventario deve, prima di chiuderlo, interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza che esistano altri oggetti da comprendere nell’inventario.
Art. 193. 
(Giuramento del curatore dell’eredità giacente)

Il curatore dell’eredità giacente, prima d’iniziare l’esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento davanti al pretore di custodire e amministrare fedelmente i beni dell’eredità.
Art. 194. 
(Nomina dell’esperto nel giudizio di divisione)

Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote è necessaria l’opera di un esperto, questi è nominato, d’ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell’articolo 193 del Codice.
Art. 195. 
(Decreto di approvazione dell’attribuzione delle quote nel giudizio di divisione)

Il processo verbale dal quale risulta l’attribuzione delle quote nelle operazioni di divisione è approvato con decreto del giudice istruttore se non sorgono contestazioni o con la sentenza che decide sulle contestazioni sorte.
Il decreto del giudice istruttore costituisce titolo esecutivo.
Art. 196.
[(Reclamo contro il decreto che nega l’esecutorietà del lodo)]

abrogato.
Titolo VI
Disposizioni transitorie
Art. 197.-Art. 231. 
Disposizioni superate

 

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