I reati di guida in stato di ebbrezza (S. Farini)

 

I REATI DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

 

Sara Farini

(Estratto da “Diritto e Processo Dossier n. 1/2011”)

 

A far data dal 27 maggio 2008, la guida in stato di ebbrezza si distingue in tre fattispecie, comunemente denominate di ebbrezza lieve (tasso superiore a 0.5 gr/l e inferiore a 0.8 gr/l); media (superiore a 0.8 gr/l e inferiore a 1.5 gr/l); grave (superiore a 1.5 gr/l).

Le pene principali previste per la varie ipotesi sopra menzionate si differenziano in ragione della gravità della violazione. L’art. 186 C.d.S., infatti, dopo il precetto genericamente contenuto nel primo comma “è vietato guidare in stato di ebbrezza”, individua le relative sanzioni da applicare in corrispondenza del più o meno elevato tasso alcolemico accertato. A dispetto della costruzione normativa della fattispecie in esame, è ormai opinione consolidata che si tratti di reato autonomi e non di circostanze aggravanti, con tutte le conseguenze che ne discendono, specie per quanto attiene all’esclusione dal giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti concorrenti (vedi Cass. pen., Sez. IV, 18 marzo 2010, n. 10686).

Nel dettaglio, l’ebbrezza lieve (lett. a) è stata depenalizzata dal legislatore del 2010 che, con la legge n. 120/2010, ha sostituito la sanzione penale con quella amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 2.000 euro e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. A partire dal 30 luglio 2010, quindi, la fattispecie in parola ha assunto la veste di illecito amministrativo. In applicazione della disciplina di cui all’art. 2 c.p., per i fatti commessi antecedentemente al 30 luglio 2010, se il procedimento è ancora pendente, a seconda della fase, il pubblico ministero formulerà richiesta di archiviazione ovvero il giudice emetterà sentenza liberatoria perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; se, invece, vi è già stata condanna definitiva, l’abolitio criminis comporterà la cessazione dell’esecuzione e di tutti gli effetti penali (vedi Cass. pen., Sez. IV, 3 novembre 2010, n. 38692).

L’ebbrezza media (lett. b) è invece sanzionata con l’ammenda da 800 a 3.200 euro e con l’arresto fino a sei mesi: la contravvenzione non è dunque oblabile. La pena in concreto applicata può essere sostituita dal giudice con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, così come previsto dal nuovo comma 9-bis dell’art. 186, introdotto dalla legge n. 120/2010 (v. infra).

Infine, l’ebbrezza grave (lett. c), a seguito dell’intervento novellatorio del 2010, è sanzionata (ma solo con riguardo ai fatti commessi successivamente al 30 luglio 2010) con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Anche in questo caso, la pena irrogata può essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità (v. infra).

Come si è detto più sopra, la legge n. 120/2010 ha introdotto all’art. 186 un nuovo comma 9-bis che attribuisce al giudice il potere di sostituire, per non più di una volta, la pena – sia detentiva che pecuniaria – applicata per le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilità, salvo il caso in cui il conducente abbia provato un incidente. La norma di cui si discorre, in parte qua, rinvia alla disciplina racchiusa nell’art. 54 d.lgs. n. 274/2000 (“Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace”). Il rinvio non è tuttavia integrale, in quanto, per poter accedere alla misura sostitutiva, non è necessaria l’iniziativa dell’imputato, risultando sufficiente che questi non si opponga, ed inoltre la durata della sanzione non è contenuta nei limiti edittali tracciati dal medesimo art. 54, ma coincide con la durata della pena detentiva e di quella pecuniaria che sono state sostituite. A tal fine, per quest’ultima, la novella ha introdotto un autonomo tasso di conversione, stabilendo che 250 euro di ammenda corrispondano ad un giorno di lavoro sostitutivo. Il lavoro di pubblica utilità dovrà essere prioritariamente svolto nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale; il legislatore del 2010 ha inoltre aggiunto nell’elenco contenuto all’art 54, d.lgs. 274/2000, anche i centri specializzati di lotta alle dipendenze, quali strutture presso cui scontare la pena sostituiva.

L’effettivo svolgimento del lavoro sostituivo non comporta la mera espiazione della pena, ma rappresenta una vera e propria causa di estinzione del reato: “In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca”.

 

 

 

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