La mancata risposta all’interpello: la cosiddetta “ficta confessio”

 

LA MANCATA RISPOSTA ALL’INTERPELLO: LA COSIDDETTA “FICTA CONFESSIO”

 

La cosiddetta “ficta confessio” che la legge processuale riconnette alla mancata risposta consiste, infatti, nella possibilità di trarre conseguenze probatorie pregiudizievoli alla parte renitente.

Tali conseguenze non arrivano però, né al livello della prova legale (cioè vincolante per il giudice) né della prova liberamente valutabile (elemento sufficiente, se ritenuto convincente dal giudice, per fondare la decisione), ma solo a quello della c.d. prova semipiena (elemento che, solo se corroborato da altri dello stesso segno, può fondare la decisione). L’orientamento giurisprudenziale (da ultimo Tribunale di Genova, Sentenza 22/12/2009, n. 8964/07) ravvisa una simmetria tra il valore di tale finta confessione (silenzio all’interpello) e quello attribuito alla confessione rituale, resa a solo taluna delle parti, nei procedimenti ove sussista litisconsorzio necessario (così come, per l’appunto, la confessione resa nel c.d. modello di constatazione amichevole nel caso degli incidenti stradali, il c.d. modello C.I.D.).

Viene in particolare, ravvisata simmetria tra l’efficacia probatoria della mancata risposta all’interpello e le risposte, nel processo penale, rese dal correo, o dall’imputato in procedimento connesso. Si tratta allora di verificare, rispetto ai fatti di causa, se la mancata risposta all’interpello possa determinare per la parte renitente la prova dei fatti a sé sfavorevoli, tenuto conto di tutti gli altri riscontri emergenti dagli atti di causa.

Ad avviso di Cass. civ., Sez. III, 28 settembre 2010, n. 20352, addirittura va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e – come detto – litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma dev’essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cass., Sez. Un., 5.5.2006, n. 10311; Cass., 25.5.2007, n. 12257; da ultimo Cass. 6526/2011).

Poiché tale (ipotesi di) probatum debile collide con l’altra emergenza probatoria (cui si aggiunga, ai fini di una più compiuta intelligenza del caso, la giurisprudenza consolidatasi intorno alla norma di cui all’art. 154 lett. a) CdS –col suffragio di Cass. pen. sez. IV 23.06.2005 n. 39391, e il valore di prova minimale della deposizione resa dalla sig.ra C., madre del ricorrente e, sopra tutto, persona coinvolta nell’incidente per cui è giudizio – anche qui, forti dell’avallo degli Ermellini in punto a un’interpretazione adeguatrice/evolutiva del divieto di cui all’art. 246 cpc: ex multis Cass. 13585/2004; Cass. 14963/2002) il complesso degli elementi/dati a disposizione ad judicandum ha una rilevanza tale, per cui non è dato attribuire alle dichiarazioni utilizzate pro actore nella ricostruzione suddetta altro significato che quello di narrazioni liberamente apprezzabili: ciò, in relazione di contrapposizione/giustapposizione rispetto alla valenza confessoria delle dichiarazioni stesse, giusta il disposto degli artt. 2733/2, 2734 e 2735 c.c.

L’art. 2054 c.c., comma 2 non inibisce al giudice del merito di graduare, anche in caso di concorso di responsabilità, le percentuali imputabili a ciascun conducente in misura diversa da quella paritetica, quand’anche non sia provato che il concorrente abbia fatto tutto il possibile per evitare lo scontro, ove concluda che la responsabilità del conducente dell’altro mezzo sia comunque prevalente in relazione alle positive risultanze processuali. ciò in quanto, argomentando a contrario sensu, la presunzione di colpa posta, ex articolo 2054 cc., comma 2, a carico dei conducenti di veicoli per l’ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria, ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità: per cui, ove risulti che l’incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo resta senz’altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (tra le più risalenti, Cass. 11 giugno 1997, n, 5250).

In soldoni, in tema di concorso di colpa, per superare la presunzione bisogna accertare la colpa di ambedue i conducenti (Cassazione civile, sez. III, sentenza 09.12.2010 n° 24860): sul danneggiato, che tale presunzione voglia vincere, incombe dunque l’onere di dimostrare non solo che il conducente del veicolo investitore sia in colpa, ma altresì che egli (id est, l’altro conducente) si sia uniformato alle norme di circolazione e a quelle di comune prudenza, e abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente –leading case da Cass. 30.05.03 n. 8791: il che, nel caso de quo, non è stato provato. Soccorre a guisa di presidio inespugnabile –è nozione di scuola- l’art. 2054 nella prima articolazione e nel capoverso, ma al lume di una lettura come detto “avanguardista” del “tralaticio” (criterio del) concorso paritetico dei due “antagonisti”: da ultimo Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2327 del 01/02/2011-Rv. 616383). Opinando secondo il suddetto modulo di “elasticità”, si supera il dato normativo testuale ermeneuticamente modulato dalla retroguardia di Legittimità -applicabilità tout court della presunzione di corresponsabilità paritaria  ex art. 2054 secondo comma c.c., nell’impossibilità di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e riconoscere che uno dei due conducenti abbia fatto (tutto) il possibile per evitarlo.

 

 

 

Giudice di Pace di Civitanova Marche, 3 dicembre 2011

(Giud. Avv. Giuseppe Fedeli)

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

All’odierno giudizio è applicabile l’art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l’effetto, la stesura della sentenza segue l’art. 132 c.p.c. cpv. e 118 comma 1 disp. att. c.p.c., come modificati dall’art. 45, comma 17, della legge 69/09.

La richiesta attorea va parzialmente accolta giusta i motivi che seguono. Le risultanze istruttorie, relativamente all’an non hanno consentito di accertare con precisione le singole responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. Di qui l’applicabilità del modulo aquiliano, giusta il coefficiente di corresponsabilità come infra specificato, non essendo per l’appunto stato possibile, a vedere di questo Giudicante, ricostruire con “matematica” esattezza e puntualità l’esatta dinamica dell’incidente.

Dal compendio istruttorio si evince, infatti, da un lato come la responsabilità dell’occorso non possa individuarsi in un’avventata manovra di sorpasso posta in essere dal sig. P. (poiché a tanto non conducono le deposizioni testimoniali); dall’altro, si pongono a mo’ di presidi probatorii il modulo C.A.I. (per cui v. 3 e 5 D.L. n. 857 del 1976 convertito nella legge n. 39 del 1977 e successive modifiche) sottoscritto da quest’ultimo, e la mancata comparizione a rendere l’interrogatorio formale deferitogli e ritualmente notificatogli. In punto a questi (due) ultimi avamposti istruttori, sulla scia della giurisprudenza dominante, la mancata risposta all’interpello è reputata condotta determinante un effetto probatorio peculiare.

La cosiddetta “ficta confessio” che la legge processuale riconnette alla mancata risposta consiste, infatti, nella possibilità di trarre conseguenze probatorie pregiudizievoli alla parte renitente. Tali conseguenze non arrivano però, né al livello della prova legale (cioè vincolante per il giudice) né della prova liberamente valutabile (elemento sufficiente, se ritenuto convincente dal giudice, per fondare la decisione), ma solo a quello della c.d. prova semipiena (elemento che, solo se corroborato da altri dello stesso segno, può fondare la decisione). L’orientamento giurisprudenziale (da ultimo Tribunale di Genova, Sentenza 22/12/2009, n. 8964/07) ravvisa una simmetria tra il valore di tale finta confessione (silenzio all’interpello) e quello attribuito alla confessione rituale, resa a solo taluna delle parti, nei procedimenti ove sussista litisconsorzio necessario (così come, per l’appunto, la confessione resa nel c.d. modello di constatazione amichevole nel caso degli incidenti stradali, il c.d. modello C.I.D.). Viene in particolare, ravvisata simmetria tra l’efficacia probatoria della mancata risposta all’interpello e le risposte, nel processo penale, rese dal correo, o dall’imputato in procedimento connesso. Si tratta allora di verificare, rispetto ai fatti di causa, se la mancata risposta all’interpello possa determinare per la parte renitente la prova dei fatti a sé sfavorevoli, tenuto conto di tutti gli altri riscontri emergenti dagli atti di causa.

Ad avviso di Cass. civ., Sez. III, 28 settembre 2010, n. 20352, addirittura va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e – come detto – litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma dev’essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cass., Sez. Un., 5.5.2006, n. 10311; Cass., 25.5.2007, n. 12257; da ultimo Cass. 6526/2011).

Poiché tale (ipotesi di) probatum debile collide con l’altra emergenza probatoria (cui si aggiunga, ai fini di una più compiuta intelligenza del caso, la giurisprudenza consolidatasi intorno alla norma di cui all’art. 154 lett. a) CdS –col suffragio di Cass. pen. sez. IV 23.06.2005 n. 39391, e il valore di prova minimale della deposizione resa dalla sig.ra C., madre del ricorrente e, sopra tutto, persona coinvolta nell’incidente per cui è giudizio – anche qui, forti dell’avallo degli Ermellini in punto a un’interpretazione adeguatrice/evolutiva del divieto di cui all’art. 246 cpc: ex multis Cass. 13585/2004; Cass. 14963/2002) il complesso degli elementi/dati a disposizione ad judicandum ha una rilevanza tale, per cui non è dato attribuire alle dichiarazioni utilizzate pro actore nella ricostruzione suddetta altro significato che quello di narrazioni liberamente apprezzabili: ciò, in relazione di contrapposizione/giustapposizione rispetto alla valenza confessoria delle dichiarazioni stesse, giusta il disposto degli artt. 2733/2, 2734 e 2735 c.c.

Scende in campo a mo’ di ausilio la logica abduttiva, che riguarda una tipologia di sillogismo particolare, quella in cui solo la premessa maggiore è vera, quella minore è invece incerta, verosimile o solo probabile (non dimostrabile), onde la conclusione non può che essere parimenti incerta, verosimile o solo probabile. Il connotato ancipite, e, comunque sia, asintotico e rapsodico del compendio probatorio in punto all’afflusso colposo degli antagonisti, in altri termini l’accertata esistenza di elementi concreti di colpa, sia pure secondo “coefficienti” di gravità differenti,  a carico di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario di cui all’art. 2054 cod. civ., laddove l’impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consenta di stabilire la misura dell’incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell’evento (in termini Cass. Civ. N. 2038 del 1994 Rv. 485525): lettura cui, in nome di un principio più elastico, razionale e maggiormente adeso alla realtà dei fatti -tale ad ergersi a emblema di diritto vivente-, presta favorevolmente il fianco, così imprimendole l’abbrivo, la massima che chiarisce quanto segue: l’art. 2054 c.c., comma 2 non inibisce al giudice del merito di graduare, anche in caso di concorso di responsabilità, le percentuali imputabili a ciascun conducente in misura diversa da quella paritetica, quand’anche non sia provato che il concorrente abbia fatto tutto il possibile per evitare lo scontro, ove concluda che la responsabilità del conducente dell’altro mezzo sia comunque prevalente in relazione alle positive risultanze processuali. ciò in quanto, argomentando a contrario sensu, la presunzione di colpa posta, ex articolo 2054 cc., comma 2, a carico dei conducenti di veicoli per l’ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria, ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità: per cui, ove risulti che l’incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo resta senz’altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (tra le più risalenti, Cass. 11 giugno 1997, n, 5250).

In soldoni, in tema di concorso di colpa, per superare la presunzione bisogna accertare la colpa di ambedue i conducenti (Cassazione civile, sez. III, sentenza 09.12.2010 n° 24860): sul danneggiato, che tale presunzione voglia vincere, incombe dunque l’onere di dimostrare non solo che il conducente del veicolo investitore sia in colpa, ma altresì che egli (id est, l’altro conducente) si sia uniformato alle norme di circolazione e a quelle di comune prudenza, e abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente –leading case da Cass. 30.05.03 n. 8791: il che, nel caso de quo, non è stato provato. Soccorre a guisa di presidio inespugnabile –è nozione di scuola- l’art. 2054 nella prima articolazione e nel capoverso, ma al lume di una lettura come detto “avanguardista” del “tralaticio” (criterio del) concorso paritetico dei due “antagonisti”: da ultimo Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2327 del 01/02/2011-Rv. 616383).

Opinando secondo il suddetto modulo di “elasticità”, si supera il dato normativo testuale ermeneuticamente modulato dalla retroguardia di Legittimità -applicabilità tout court della presunzione di corresponsabilità paritaria ex art. 2054 secondo comma c.c., nell’impossibilità di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e riconoscere che uno dei due conducenti abbia fatto (tutto) il possibile per evitarlo. In sostanza, emerge come la responsabilità nel verificarsi del sinistro in oggetto debba essere ascritta nel caso di specie alle condotte di guida dei conducenti dei veicoli antagonisti secondo la percentuale del 70% a carico di parte attrice (e del residuo 30% a carico dell’antagonista).

In ordine al quantum respondeatur, la CTU ha palesato l’abnormità (e comunque il sovradimensionamento) delle altrui richieste risarcitorie, avendo la Dott.ssa M., all’uopo incaricata, riconosciuto in capo all’attore esiti invalidanti dell’integrità psico-fisica dell’ordine di 1-2 punti, a cospetto del richiesto 6% quale reliquato dei postumi dell’occorso.

È stata tra l’altro pure ridimensionata la durata dell’inabilità temporanea parziale (né riconosciuta quella assoluta).

Né tanto meno nesso di consequenzialità logico-giuridica è stato espresso in punto alla certificazione medica prodotta in punto agli esborsi sostenuti.

Onde, dati alla mano, e previa decurtazione del quantum nella percentuale ut supra, si opina come satisfattiva l’offerta a suo tempo formulata dalla Compagnia convenuta, pari ad € 1.450,00, a titolo di ristoro omnia del danno subito dall’attore, cui vanno aggiunti gli interessi, importo a sommare da rivalutare annualmente dal dì del sinistro al soddisfo (Cass.Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712).

Sussistono nondimeno ragioni di equanimità (compendiate sopra ogni altra considerazione hinc nella “incertezza” della “materia” d’indagine -cd “complessità in diritto” che rampolla dalle differenti angolature da cui è esaminato il fatto, il che esclude la pretestuosità tout court della lite- et inde nella satisfattività per l’appunto dell’offerta ante judicium formalizzata) per la compensazione integrale delle spese di lite.

A quadrare il cerchio, con la sentenza a Sezioni Unite del 30.7.2008 n. 20598 la Cassazione “fa giustizia” dell’orientamento più risalente, ma ancora maggioritario, ed afferma “(…) la necessità che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per “giusti motivi” trovi nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se a tal fine non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito per la compensazione tra le parti delle spese di lite”). Stesso criterio dev’essere adottato in riferimento ai costi della relazione tecnica d’ufficio, che quantifica conformemente a dispositivo.

 

PQM

 

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento parziale della domanda attorea, condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore del sig. M. della somma omnicomprensiva di  € 1.450,00, cui vanno aggiunti gli interessi, importo a sommare da rivalutare annualmente dal dì del sinistro al soddisfo. Ai sensi dell’art. 92 cpv cpc, compensa integralmente inter partes le spese di lite. Idem quanto alle spese della CTU, che, essendo state anticipate dal ricorrente/attore, condanna alla restituzione alle parti convenute nella misura del 50% di quanto corrisposto.

Così deciso in Civitanova Marche il 03.12.2011

Il Giudice di Pace

Avv. Giuseppe Fedeli

 

 

 

 

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