Servitù di passaggio coattivo: per la sua costituzione sono determinanti le caratteristiche morfologiche del terreno e la destinazione d’uso Cassazione, sez. II, 15 marzo 2012, n. 4147

 

SERVITÙ DI PASSAGGIO COATTIVO: PER LA SUA COSTITUZIONE SONO DETERMINANTI LE CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL TERRENO E LA DESTINAZIONE D’USO

Cassazione, sez. II, 15 marzo 2012, n. 4147

 

Il terreno intercluso deve essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l’esistenza dell’interclusione è applicabile nel caso in cui, dal punto di vista morfologico, esso presenti una conformazione tale da far ritenere che le singole parti del fondo siano facilmente accessibili l’una dall’altra (e ciò, qualunque sia la destinazione economica di ogni parte), poiché, in tal caso, ove il fondo non fosse considerato unitariamente ma per parti separate, in presenza di un accesso esistente alla via pubblica, la richiesta di costituzione di un passaggio coattivo, anche se connessa ad una diversa destinazione economica delle distinte parti di fondo, si risolverebbe nel reclamare l’imposizione di un peso a carico del fondo altrui dettato da prevalenti ragioni di comodità, atteso che il passaggio dall’una all’altra parte del terreno non sarebbe ostacolata da alcunché.

Quando, viceversa, tale accessibilità non risulti praticabile perché il dislivello tra la parte superiore del fondo attraversata dalla strada rotabile comunale e la parte sottostante, posta a livello inferiore, rende oggettivamente tale parte non facilmente accessibile all’altra, la considerazione unitaria del fondo deve venir meno, perché l’ostacolo naturale, in realtà, separa quella parte del fondo dall’altra, cioè divide il suddetto fondo idealmente in due parti distinte. Ne consegue, in tale ipotesi, che, al fine di consentire o meno la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile sul fondo altrui, l’esame deve necessariamente spostarsi sulla verifica della possibilità di collegare la parte separata del fondo all’altra (nella specie a quella servita dalla strada rotabile comunale), accertando se tale collegamento può conseguirsi senza eccessivo dispendio o disagio; e solo ove tale verifica ed accertamento abbiano esito negativo, la costituzione della servitù coattiva di passaggio può ritenersi consentita.

 

 

Cassazione, sez. II, 15 marzo 2012, n. 4147

(Pres. Schettino – Rel. Matera)

 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato nel giugno 1988 G.E. ed E.L.S. convenivano dinanzi al Tribunale di Bergamo R.L. e S.P.G. , per sentir dichiarare l’inesistenza del diritto dei convenuti al passaggio pedonale e carrabile attraverso la via privata posta nella particella 2708 di loro proprietà e sentir conseguentemente interdire tale passaggio.

Nel costituirsi, i convenuti contestavano la fondatezza della domanda e chiedevano, in via riconvenzionale, la costituzione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul tratto di strada in questione, stante l’interclusione del loro fondo. Essi facevano presente, in particolare, che l’accesso alla pubblica via menzionato dagli attori conduceva solo ad un’autorimessa privata di proprietà dei convenuti, mentre al sovrastante fabbricato di proprietà degli stessi, situato in cima ad un’altura, non era possibile accedere se non attraverso un ripido prato.

Con sentenza n. 753 del 2003 il Tribunale adito accoglieva la domanda attrice, rigettando invece la riconvenzionale. In motivazione, il giudice rilevava che il fondo dei resistenti non era intercluso, e che non era possibile sacrificare la proprietà degli attori per la sola maggiore comodità dei convenuti, i quali non avevano nemmeno allegato e provato gli elementi richiesti dall’art. 1052 comma 2 c.c..

Con sentenza depositata il 13-7-2005 la Corte di Appello di Brescia rigettava il gravame proposto avverso la predetta decisione dal R. e dalla S. . La Corte territoriale, dopo avere inquadrato la fattispecie nella previsione dell’art. 1051 comma 1 seconda parte c.c. (interclusione relativa), rilevava che, pur essendo stata sollevata dagli appellati la questione, gli appellanti non avevano dedotto e provato la necessità di costruire il laboratorio di falegnameria nella parte alta e non nella parte bassa del loro fondo, ove esisteva un comodo passaggio. Essa, pertanto, confermava la sentenza impugnata di rigetto della riconvenzionale, sia pure sulla base di una diversa motivazione.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono R.L. e S.P.G. , sulla base di due motivi.

G.E. ed E.L. Santo resistono con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c. ed hanno presentato istanza di trattazione del procedimento, ai sensi dell’art. 26 della legge 12-11-2011 n. 183.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1051 c.c.. Nel premettere che è pacifica l’interclusione della parte superiore del fondo di loro proprietà, ovvero l’impossibilità di accedere con mezzi meccanici all’edificio in cui sono situati sia l’abitazione che il laboratorio di falegnameria, sostengono che, in base ai principi enunciati dalla giurisprudenza, in presenza di distinte parti di un fondo non facilmente accessibili l’una all’altra per il dislivello, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per la costituzione di una servitù carrabile sul fondo altrui, ai sensi dell’art. 1051, comma I, seconda parte, c.c., occorre verificare: a) se il collegamento della parte separata del fondo con la parte munita di accesso alla strada pubblica possa conseguirsi “senza eccessivo dispendio o disagio”; b) se la costituzione della richiesta servitù trovi giustificazione nella coltivazione e nel “conveniente uso del fondo”. Rileva che, al contrario, la sentenza impugnata ha posto a carico dei convenuti un onere probatorio non previsto, relativo alla necessità di costruire il laboratorio di falegnameria nella parte alta del fondo. Fa altresì presente che, così disponendo, il giudice di appello ha indebitamente riferito la nozione di “conveniente uso del fondo” al solo laboratorio e non anche alla casa di civile abitazione.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la necessità dell’accesso veicolare anche in relazione all’abitazione, oltre che al laboratorio, nonché circa l’impossibilità di costruire l’edificio relativo nella parte non interclusa.

I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

Corte di Appello ha dato atto, in punto di fatto, che tra la parte alta del fondo dei convenuti (nella quale è stato costruito un edificio adibito in parte ad abitazione e in parte a falegnameria) e quella bassa (nella quale è stata costruita un’autorimessa) esiste un dislivello di 15 metri; che la parte bassa è collegata alla parte alta attraverso una scala in muratura che, però, non consente il carico e lo scarico del materiale che serve alla falegnameria; che la parte bassa ha un comodo accesso sulla pubblica via; che sul lato opposto il fondo ha un altro accesso alla strada comunale, costituito da una mulattiera larga non più di due metri che, secondo quanto accertato dal C.T.U., non consente un comodo e indipendente accesso alla proprietà R. -S. .

Ciò posto, il giudice del gravame, dopo aver correttamente inquadrato giuridicamente la fattispecie nella previsione della seconda parte del primo comma dell’art. 1051 c.c., ha rigettato la domanda riconvenzionale di costituzione di servitù di passaggio coattivo sulla strada privata esistente, in prosecuzione della strada pubblica, sul fondo degli attori posto a confine della parte alta del loro immobile, sul rilievo che gli appellanti non avevano dedotto e provato la necessità di costruire il laboratorio di falegnameria nella parte alta e non nella parte bassa del loro fondo, ove esisteva un comodo passaggio.

Così statuendo, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza.

E invero, come è stato puntualizzato da questa Corte, in tema di servitù di passaggio coattivo, il principio secondo il quale il terreno intercluso deve essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l’esistenza dell’interclusione è applicabile nel caso in cui, dal punto di vista morfologico, esso presenti una conformazione tale da far ritenere che le singole parti del fondo siano facilmente accessibili l’una dall’altra (e ciò, qualunque sia la destinazione economica di ogni parte), poiché, in tal caso, ove il fondo non fosse considerato unitariamente ma per parti separate, in presenza di un accesso esistente alla via pubblica, la richiesta di costituzione di un passaggio coattivo, anche se connessa ad una diversa destinazione economica delle distinte parti di fondo, si risolverebbe nel reclamare l’imposizione di un peso a carico del fondo altrui dettato da prevalenti ragioni di comodità, atteso che il passaggio dall’una all’altra parte del terreno non sarebbe ostacolata da alcunché (Cass. 13-9-2004 n. 18372; Cass. 28-10-2009 n. 22834).

Quando, viceversa, tale accessibilità non risulti praticabile perché il dislivello tra la parte superiore del fondo attraversata dalla strada rotabile comunale e la parte sottostante, posta a livello inferiore, rende oggettivamente tale parte non facilmente accessibile all’altra, la considerazione unitaria del fondo deve venir meno, perché l’ostacolo naturale, in realtà, separa quella parte del fondo dall’altra, cioè divide il suddetto fondo idealmente in due parti distinte. Ne consegue, in tale ipotesi, che, al fine di consentire o meno la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile sul fondo altrui, l’esame deve necessariamente spostarsi sulla verifica della possibilità di collegare la parte separata del fondo all’altra (nella specie a quella servita dalla strada rotabile comunale), accertando se tale collegamento può conseguirsi senza eccessivo dispendio o disagio; e solo ove tale verifica ed accertamento abbiano esito negativo, la costituzione della servitù coattiva di passaggio può ritenersi consentita (Cass. 13-9-2004 n. 18372). Nella sentenza da ultimo citata è stato ulteriormente precisato che la fattispecie considerata rientra nella previsione della seconda parte del primo comma dell’art. 1051 c.c., che impone, a carico del richiedente, anche la dimostrazione della necessità della costituzione della servitù per le esigenze della coltivazione e del conveniente uso del fondo, ove l’uso va determinato in concreto, con riferimento alle condizioni di vita dell’uomo medio, nell’epoca in cui il diritto viene esercitato; e che tali condizioni di vita, attualmente, non possono prescindere dal soddisfare l’esigenza di raggiungere in macchina la propria abitazione, come indirettamente confermato dalla pronuncia di incostituzionalità (v. C. Cost. 167/99) del 2 comma dell’art. 1052 c.c., nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma della stessa norma possa essere concesso dall’autorità giudiziaria quando venga riconosciuto che la domanda risponde ad esigenze di accessibilità degli edifici destinati ad uso abitativo.

Nella specie, pertanto, una volta accertata l’esistenza di un notevole dislivello che viene, di fatto, a separare in due distinte ed autonome porzioni il fondo dei convenuti, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti richiesti per la costituzione dell’invocata servitù di passaggio coattivo assume rilevanza fondamentale accertare se sussista, in concreto, la possibilità di realizzare, senza un eccessivo dispendio o disagio, un collegamento (carrabile) tra la parte alta e quella bassa del fondo R. -S. , dotata, a differenza dell’altra, di un comodo accesso carrabile alla via pubblica; e, in caso di esito negativo di tale indagine, se la costituzione della servitù trovi giustificazione nelle esigenze della coltivazione e nel “conveniente uso” del fondo dei ricorrenti, tenuto conto della destinazione (a falegnameria e ad abitazione) del fabbricato realizzato nella parte superiore dell’immobile.

Il giudice del gravame, al contrario, omettendo ogni verifica 9 riguardo agli indicati temi d’indagine, ha rigettato la domanda riconvenzionale sul rilievo della mancanza di prova della necessità di realizzare la falegnameria sulla parte alta del fondo; ed ha quindi posto a base della decisione una circostanza irrilevante in rapporto alla natura ed alle finalità dell’azione proposta.

Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia, la quale dovrà attenersi agli enunciati principi di diritto, effettuando i necessari accertamenti.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia.

 

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