Appello: dove va notificata l’impugnazione se il procuratore costituitosi è trasferito? Cassazione, sez. VI Civile – 3, 5 luglio 2012, n. 11294

 

APPELLO: DOVE VA NOTIFICATA L’IMPUGNAZIONE SE IL PROCURATORE COSTITUITOSI È TRASFERITO?

Cassazione, sez. VI Civile – 3, 5 luglio 2012, n. 11294

 

Lo spostamento del procuratore costituito non impedisce automaticamente la notifica per caso fortuito o forza maggiore.

L’indicazione del domicilio professionale (cfr.: R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 17) o della sede dell’ufficio (cfr.: R.D. n. 37 del 1934, art. 68) del procuratore, in quanto essenziale alla validità e all’astratta efficacia della richiesta di notifica, costituisce adempimento preliminare che non può non essere posto a carico del notificante, il quale peraltro è in grado di assolverlo agevolmente attraverso un semplice accesso all’albo professionale; che a tale onere corrisponde l’assunzione, da parte del notificante, del rischio dell’esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo; che alla fase del perfezionamento della notifica per il destinatario (con conseguente necessità di reperire nell’ordinamento strumenti idonei a consentire al notificante di superare gli ostacoli frappostisi, non per sua colpa, all’esercizio del diritto di impugnazione), attengono le sole ipotesi in cui la notifica presso il procuratore non abbia raggiunto il suo scopo per caso fortuito o forza maggiore, quale, ad esempio, la mancata o intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio all’ordine professionale; il ritardo della sua annotazione; la morte del procuratore; che infine anche in queste ipotesi, ai fini della riattivazione del procedimento di notificazione, nonostante il superamento dei relativi termini perentori e decadenziali, è necessaria la proposizione di un’istanza al giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notifica; che siffatta istanza, per il rispetto dovuto alle dinamiche processuali, va depositata insieme all’atto contenente l’attestazione della mancata notifica, nel termine stabilito per la costituzione della parte, in caso di regolare instaurazione del contraddittorio.

 

 

Cassazione, sez. VI Civile – 3, 5 luglio 2012, n. 11294

(Pres. Preden – Rel. Amendola)

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

E stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva:

1. A.M.S..L. convenne innanzi al Giudice di Pace di Napoli Assicurazioni Generali s.p.a., quale impresa designata dal E.G.V.S., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto di un sinistro stradale verificatosi in …, per colpa del conducente di un veicolo non identificato.

La convenuta, costituitasi in giudizio, chiese il rigetto delle avverse pretese.

Con sentenza del 19 gennaio 2007 il giudice adito rigettò la domanda.

Proposto gravame principale dalla soccombente, e incidentale dalla società assicuratrice, il Tribunale, in data 17 dicembre 2009, li ha dichiarati entrambi inammissibili.

In motivazione ha osservato il decidente che la notifica dell’atto di appello, effettuata un prima volta il 27 febbraio 2008 e non andata a buon fine, per essersi il procuratore dell’appellata trasferito, era stata ripetuta ITI giugno successivo, con perfezionamento intervenuto il 19, nei confronti della parte personalmente, e il 20, nei confronti del medesimo procuratore: ben oltre, in ogni caso, la scadenza del termine lungo di un anno.

3. Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte L.A.M.S. , formulando un solo motivo.

Resiste con controricorso Assicurazioni Generali s.p.a..

4. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e, 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato.

Con l’unico motivo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 164, 184 bis e 291 cod. proc. civ., 3 e 24 della Costituzione. Sostiene che la sentenza impugnata avrebbe fatto malgoverno dell’affermazione giurisprudenziale — ribadita anche in tempi recenti delle sezioni unite della cassazione (confr. Cass. civ. 18 febbraio 2009, n. 3818) – secondo cui la tempestiva consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario è condotta processuale idonea ad evitare in ogni caso alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del termine entro il quale la notifica deve essere eseguita.

5. Le critiche non hanno pregio.

Le sezioni unite di questa Corte, chiamate a verificare, al fine di risolvere un contrasto, se, in caso di notifica dell’impugnazione presso il procuratore, l’indicazione, nella relativa richiesta, del domicilio effettivo del notificando attenga al momento perfezionativo del procedimento per il notificante ovvero per il destinatario, hanno affermato, all’esito di un completo esame del quadro normativo di riferimento, che l’indicazione del domicilio professionale (cfr.: R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 17) o della sede dell’ufficio (cfr.: R.D. n. 37 del 1934, art. 68) del procuratore, in quanto essenziale alla validità e all’astratta efficacia della richiesta di notifica, costituisce adempimento preliminare che non può non essere posto a carico del notificante, il quale peraltro è in grado di assolverlo agevolmente attraverso un semplice accesso all’albo professionale; che a tale onere corrisponde l’assunzione, da parte del notificante, del rischio dell’esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo; che alla fase del perfezionamento della notifica per il destinatario (con conseguente necessità di reperire nell’ordinamento strumenti idonei a consentire al notificante di superare gli ostacoli frappostisi, non per sua colpa, all’esercizio del diritto di impugnazione), attengono le sole ipotesi in cui la notifica presso il procuratore non abbia raggiunto il suo scopo per caso fortuito o forza maggiore, quale, ad esempio, la mancata o intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio all’ordine professionale; il ritardo della sua annotazione; la morte del procuratore; che infine anche in queste ipotesi, ai fini della riattivazione del procedimento di notificazione, nonostante il superamento dei relativi termini perentori e decadenziali, è necessaria la proposizione di un’istanza al giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notifica; che siffatta istanza, per il rispetto dovuto alle dinamiche processuali, va depositata insieme all’atto contenente l’attestazione della mancata notifica, nel termine stabilito per la costituzione della parte, in caso di regolare instaurazione del contraddittorio (confr. Cass. civ. sez. un. 18 febbraio 2009, n. 3818; Cass. civ. 1 febbraio 2011, n. 2320).

6. Venendo al caso di specie, il ricorrente, pur richiamando l’arresto del Supremo Collegio qui sinteticamente riportato, non ha tuttavia neppure allegato né la sussistenza di un ostacolo all’accertamento, mediante visura dell’albo, dell’effettivo recapito del procuratore della controparte, qualificabile in termini di caso fortuito o di forza maggiore; né la presentazione di un’istanza al giudice ad quem nei modi e nei termini testé precisati.

A ciò aggiungasi che dalla non contestata ricostruzione della condotta processuale della parte contenuta nella sentenza impugnata emerge che la riattivazione del procedimento notificatorio avvenne con un abnorme ritardo e rispetto all’esito negativo della prima notifica, e rispetto al compimento del termine lungo di un anno di cui all’art. 327 cod. proc. civ..

In tale contesto il ricorso appare destinato al rigetto”.

Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente.

Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre IVA e CPA; come per legge

 

 

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