Violazione degli obblighi di assistenza per alimenti non versati Cassazione, sez. VI, 28 agosto 2012, n. 33319

 

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA PER ALIMENTI NON VERSATI

Cassazione, sez. VI, 28 agosto 2012, n. 33319

 

Secondo la Cassazione se l’inadempimento non ha un’elevata frequenza ma fu invece saltuario e plausibilmente collegato al tipo di lavoro svolto dai soggetto obbligato (cameriere con contratto a tempo), non può configurare, quanto meno sotto il profilo psicologico, quella consapevole e volontaria sottrazione agli obblighi di somministrazione dei mezzi di sussistenza che costituisce il nucleo essenziale del delitto previsto dal secondo comma dell’art. 570 cod.pen..

 

 

Cassazione, sez. VI, 28 agosto 2012, n. 33319

(Pres./Rel. Garribba)

 

Motivi della decisione

p.1. G.F. ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 570, comma secondo n. 2, cod. pen. – per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minorenne dall'(omissis) al (omissis) – e denuncia mancanza e contraddittorietà della motivazione, censurando che l’affermazione di colpevolezza sia stata fondata sulla testimonianza della moglie, secondo cui egli versava l’assegno di mantenimento soltanto ogni tre o quattro mesi, quando invece i vaglia prodotti dimostravano, salvo rare eccezioni, la regolare effettuazione dei versamenti della somma mensile stabilita dal giudice nel provvedimento di separazione personale dei coniugi. Chiede in subordine che il reato sia dichiarato estinto per prescrizione.

p.2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

La sentenza impugnata desume la prova del delitto contestato dalla testimonianza della moglie dell’imputato, secondo cui lo stesso le dava i soldi necessari per il mantenimento del figlio minorenne “quando se lo ricordava, ogni tre o quatto mesi”, testimonianza che – prosegue la sentenza – trova riscontro documentale nella discontinuità dei versamenti risultanti dai vaglia postali prodotti dalla difesa.

Sennonché, dall’esame dei cennati vaglia, puntualmente elencati nella pagina 3 della sentenza impugnata e lealmente riconosciuti dalla denunciante per ricevuti, risulta che, nel periodo contemplato dall’imputazione (dall'(omissis) al (omissis) ), solo sei mensilità su ventuno non furono pagate. Quindi l’inadempimento non ebbe l’elevata frequenza denunciata, che, ove si fosse realmente verificata, avrebbe senz’altro compromesso il sostentamento del minore al punto da realizzare la fattispecie penale contestata, ma fu invece saltuario, plausibilmente collegato al tipo di lavoro svolto dai soggetto obbligato (cameriere con contratto a tempo), e quindi tale da non configurare, quanto meno sotto il profilo psicologico, quella consapevole e volontaria sottrazione agli obblighi di somministrazione dei mezzi di sussistenza che costituisce il nucleo essenziale del delitto previsto dal secondo comma dell’art. 570 cod.pen..

Pertanto la sentenza impugnata, per fa manifesta illogicità della motivazione che valorizza una testimonianza palesemente contraddetta da risultanze documentali incontrovertibili, dev’essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

 

 

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