È competente il giudice ordinario a decidere sulla stabilizzazione dei precari? Cassazione, sez. Unite Civili, 2 ottobre 2012, n. 16735

 

È COMPETENTE IL GIUDICE ORDINARIO A DECIDERE SULLA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI?

Cassazione, sez. Unite Civili, 2 ottobre 2012, n. 16735

 

La l. n. 296 del 2006, art. 1, commi 519, 557 e 558, costituisce per l’anno 2007, lo stanziamento di fondi finalizzati alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge. Le riferite disposizioni di legge consentono di fissare i seguenti principi:

a) i processi di stabilizzazione (tendenzialmente rivolti ad eliminare il precariato venutosi a creare in violazione delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36), sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6);

b) la deroga delle normali procedure di assunzione concerne il carattere di assunzione riservata e non aperta, ma non il requisito del possesso del titolo di studio per l’accesso dall’esterno nelle singole qualifiche previsto dai sistemi di classificazione, né la regola del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 1, dell’accesso tramite procedure selettive, siccome la stabilizzazione di personale che non abbia sostenuto “procedure selettive di tipo concorsuale” è subordinata al superamento di tali procedure; le procedure selettive sono escluse soltanto per il personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (procedure previste da norme di legge);

c) conseguentemente, le amministrazioni, con riguardo al personale da stabilizzare che ha già sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale, non bandiscono concorsi, ma devono limitarsi a dare avviso della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare domanda; in tal caso la regolamentazione legislativa – sottraendo le procedure di stabilizzazione all’ambito di quelle concorsuali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, nonché alle ipotesi nominate di poteri autoritativi nell’ambito del lavoro pubblico (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1) – colloca le controversie inerenti a tali procedure nell’area del “diritto all’assunzione di cui all’art. 63, comma 1”, con conseguente appartenenza della giurisdizione al giudice ordinario (così in specie v. Cass. S.U. n. 1778/2011 cit.);

d) diversamente, ove il personale non abbia già superato prove concorsuali, e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti, l’amministrazione può fare ricorso ad una selezione onde individuare il personale da assumere; in tal caso le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (v. in specie Cass. S.U. n. 1778 /2011 cit, Cass. 2568/2012 cit.)”.

 

 

Cassazione, sez. Unite Civili, 2 ottobre 2012, n. 16735

(Pres. Rovelli – Rel. Mammone)

 

Svolgimento del processo

1.- Con separati ricorsi al Giudice del lavoro di Alessandria, successivamente riuniti, B.A. e F.L. esponevano di essere stati assunti dalla Croce Rossa Italiana con contratto di lavoro a tempo determinato all’esito di apposita selezione concorsuale e di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge finanziaria 2007 per la stabilizzazione e la immissione nel ruolo del personale CRI. Emanato in data 15.11.07 l’avviso pubblico per la stabilizzazione del personale precario CRI e presentata la domanda da entrambi, essi non erano stati immessi in ruolo, avendo l’Ente limitato la stabilizzazione solo alle unità lavorative addette a compiti istituzionali. Gli stessi chiedevano, dunque, che venisse dichiarata la nullità del termine reiteratamente apposto alla loro assunzione ed il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dalla stipula del primo contratto a tempo determinato o, in alternativa, la stabilizzazione nell’organico a tempo indeterminato della CRI. In subordine richiedevano il risarcimento del danno.

2.- Accolta la domanda di stabilizzazione e disposta dal giudice la stabilizzazione dei predetti nell’organico del personale a decorrere dal 31.05.08, con diritto al corrispondente trattamento retributivo e contributivo, proponeva appello la Croce Rossa, rilevando in primis la carenza di giurisdizione del giudice ordinario.

3.- La Corte d’appello di Torino con sentenza del 7.06.10 accoglieva l’impugnazione e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Riassunta la sequenza degli atti amministrativi, il giudice di merito rilevava che i due attori erano stati esclusi in attuazione dell’avviso pubblico di selezione del 15.11.07, che individuava le precondizioni per la valutazione delle domande di stabilizzazione e rappresentava l’atto conclusivo di un procedimento prodromico all’assunzione, nell’ambito del quale l’Amministrazione aveva effettuato le sue valutazioni di compatibilità con riferimento sia alle risorse finanziarie disponibili, sia all’adozione di strumenti alternativi. L’avviso in questione, al pari delle determinazioni direttoriale della Croce Rossa con le quali era stato individuato il personale in possesso dei requisiti richiesti per la stabilizzazione, non erano atti di gestione di rapporti di lavoro in essere, ma solo provvedimenti di sintesi delle valutazioni discrezionali che l’Amministrazione era tenuta a compiere per attuare le disposizioni di legge. Contestando gli attori i criteri che la CRI si era data per espletare la procedura di stabilizzazione ed involgendo tali censure le scelte discrezionali conseguenti, la giurisdizione non poteva che essere rimessa al giudice amministrativo.

4.- Avverso questa sentenza proponevano ricorso per cassazione B. e F. . Risponde con controricorso Croce Rossa Italiana.

Motivi della decisione

5.- Con unico motivo i due ricorrenti deducono violazione dell’art. 63 del d.lgs. 30.03.01 n. 165 e dell’art. 1, c. 519, della l. 27.12.06 n. 296, sostenendo che la procedura di stabilizzazione non costituisce procedura concorsuale per l’assunzione di pubblici dipendenti, che è materia rimessa dall’art. 63 alla cognizione del giudice amministrativo. Essi chiedono, infatti, esclusivamente l’accertamento del possesso dei requisiti di legge ed il conseguente diritto alla stabilizzazione, di modo che si verte in “controversia concernenti l’assunzione al lavoro”, che il c. 1 di detta disposizione rimette alla cognizione del giudice ordinario.

Il contratto di lavoro a tempo determinato, sostengono i due ricorrenti, fu stipulato all’esito di un concorso per titoli ed esami espletato a seguito di regolare bando, con il quale fu soddisfatto il requisito dell’assunzione a seguito di pubblico concorso. La successiva procedura di selezione riservata, invece, non aveva natura concorsuale, in quanto si era conclusa con la formazione di una graduatoria redatta in base alle domande di partecipazione pervenute dai possessori dei requisiti di legge, senza che l’Amministrazione procedesse a giudizio comparativo dei candidati e manifestasse discrezionalità nella valutazione dei titoli.

6.- Come è stato più volte affermato da queste Sezioni Unite (v. fra, le altre, le sentenze 7.07.10 n. 16041, 26.01.11 n. 1778, 25.11.11 n. 24904, 22.02.12 n. 2568 e 28.05.12 n. 8411) e va qui ribadito, “la l. n. 296 del 2006, art. 1, commi 519, 557 e 558, costituisce per l’anno 2007, lo stanziamento di fondi finalizzati alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge. Le riferite disposizioni di legge consentono di fissare i seguenti principi:

a) i processi di stabilizzazione (tendenzialmente rivolti ad eliminare il precariato venutosi a creare in violazione delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36), sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6);

b) la deroga delle normali procedure di assunzione concerne il carattere di assunzione riservata e non aperta, ma non il requisito del possesso del titolo di studio per l’accesso dall’esterno nelle singole qualifiche previsto dai sistemi di classificazione, né la regola del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 1, dell’accesso tramite procedure selettive, siccome la stabilizzazione di personale che non abbia sostenuto “procedure selettive di tipo concorsuale” è subordinata al superamento di tali procedure; le procedure selettive sono escluse soltanto per il personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (procedure previste da norme di legge);

c) conseguentemente, le amministrazioni, con riguardo al personale da stabilizzare che ha già sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale, non bandiscono concorsi, ma devono limitarsi a dare avviso della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare domanda; in tal caso la regolamentazione legislativa – sottraendo le procedure di stabilizzazione all’ambito di quelle concorsuali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, nonché alle ipotesi nominate di poteri autoritativi nell’ambito del lavoro pubblico (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1) – colloca le controversie inerenti a tali procedure nell’area del “diritto all’assunzione di cui all’art. 63, comma 1”, con conseguente appartenenza della giurisdizione al giudice ordinario (così in specie v. Cass. S.U. n. 1778/2011 cit.);

d) diversamente, ove il personale non abbia già superato prove concorsuali, e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti, l’amministrazione può fare ricorso ad una selezione onde individuare il personale da assumere; in tal caso le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (v. in specie Cass. S.U. n. 1778 /2011 cit, Cass. 2568/2012 cit.)”.

1.- Nel caso di specie è pacifico che i ricorrenti sono stati assunti a tempo determinato (con contratti di lavoro successivamente prorogati) a seguito di una selezione concorsuale per titoli ed esami, che con determinazione direttoriale la Croce Rossa abbia autorizzato la diramazione di uno specifico avviso pubblico per la stabilizzazione del personale ai sensi dell’art. 1, c. 519, della legge n. 296 del 2006, e che gli odierni ricorrenti, presentata domanda di partecipazione alla selezione, siano stati esclusi dalla graduatoria (v. la sentenza impugnata a pag. 5 e segg.).

Ciò posto, avendo i ricorrenti, per la parte che qui interessa, lamentato di essere stati illegittimamente esclusi dalla procedura di stabilizzazione a domanda e contestato la scelta operata dall’ente di escludere i dipendenti destinati a funzioni svolte in convenzione, il petitum sostanziale ha per oggetto il diritto degli attori a partecipare alle procedure di stabilizzazione per l’assunzione a tempo indeterminato, il che riconduce la fattispecie esaminata all’ipotesi sopra indicata sub c).

8.- Erroneamente, quindi, la sentenza impugnata ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, rilevando che compete a quest’ultimo stabilire la legittimità o meno della scelta operata dall’amministrazione. Trattandosi, infatti, di controversia inerente al diritto a partecipare alla procedura di stabilizzazione a domanda di dipendenti precari già assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale, sulla base dei requisiti previsti, compete al giudice ordinario la giurisdizione sulla fondatezza o meno della pretesa in esame.

9.- Il ricorso va quindi accolto e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Torino.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

 

 

 

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