L’ARMONIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO A PERSONA.
Barbara Grazzini (Ricercatore di diritto privato)
Sommario: 1. Premessa. Il problema della liquidazione del danno a persona – 2. Le norme di riferimento nel settore della r.c. auto e degli infortuni sul lavoro – 3. I criteri giurisprudenziali di liquidazione. La « vocazione nazionale » delle tabelle milanesi – 4. La giurisprudenza successiva all’intervento nomofilattico della Cassazione – 5. Le ulteriori istanze di uniformità del sistema. I problemi di legittimità costituzionale – 6. Il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. decreto Balduzzi).
1. Premessa. Il problema della liquidazione del danno a persona.
Per ogni caso in cui, come avviene per il danno a persona, il risarcimento non reintegri una diminuzione patrimoniale ma compensi un pregiudizio non economico, l’unica forma di liquidazione possibile è quella equitativa[1]. Ed il problema diventa immediatamente quello dell’adeguatezza ed uniformità del relativo giudizio. In mancanza di adeguate indicazioni normative sono stati elaborati, nel corso degli anni, molteplici criteri di quantificazione: dal criterio equitativo puro a quello basato su parametri predeterminati o standardizzati, come il c.d. criterio tabellare tratto dai precedenti giudiziari del Tribunale che effettua la quantificazione[2].
Il primo tentativo di individuare un criterio unitario di liquidazione del danno a persona si deve alla giurisprudenza genovese, la quale, nell’ormai lontano 1974, propose come parametro di rifermento, in un’ottica ancora patrimonialistica, il reddito nazionale medio ufficialmente noto al momento del giudizio[3]. A distanza di quasi quattro decenni, ultimo, ma certamente non risolutivo, intervento in materia è il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. decreto Balduzzi, recante « Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute » ), convertito con modificazione dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Tale norma, la quale applica al danno biologico da attività medica le tabelle normative per il danno da circolazione di veicoli, ha fatto discutere fra l’altro in quanto riduce la misura del risarcimento in un settore specifico senza realizzare la – da più parti auspicata – armonizzazione del sistema.
Di tale percorso – ed infine, di tale approdo – si va di seguito a dire.