Riciclaggio ed Autoriciclaggio : come intervenire? (F. Zarba)

 

RICICLAGGIO ED AUTORICICLAGGIO : COME INTERVENIRE?

Commento al 648bis c.p.

 

Flavia Zarba

 

Il riciclaggio si qualifica come delitto accessorio, inscindibilmente collegato ad un delitto presupposto. Da questo incontestabile assunto prende avvio una riflessione che da anni logora le menti penaliste più eccelse.

Il problema su cui  tanto ci si logora è la non punibilità, stante la clausola di riserva, deconcorrente e del partecipe nel delitto principale.

Per comprendere a fondo la riflessione su cui ci si arrovella occorrerà precisare che il 648 bis c.p. è reato plurioffensivo i cui beni giuridici tutelati afferiscono a valori dell’ordinamento variegati e fra loro eterogenei.

Da un lato il patrimonio, dall’altro l’ amministrazione della giustizia nonché l’ordine pubblico ed economico.

Tale  elenco,  fornito  per  mera  dovizia  di  particolari  urge  della  precisazione  per  cui  il “bene principe” a favore del quale la fattispecie incriminatrice è posta a presidio è il patrimonio, inteso quale aggregazione di beni, diritti ed utilità riconnessi alla sfera di proprietà di un soggetto. L’impianto codicistico originario prevedeva, infatti, la  punibilità del riciclaggio quale condotta accessoria ad un delitto principale non colposo, inizialmente individuato, con la legge n. 55 del 19 gennaio 1990, nelle fattispecie di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione e ai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.La successiva formulazione del 648 bis codice penale ha sostituito all’elenco specifico di delitti la generica dizione “delitto non colposo”.

La condotta è rimasta immutata consistendo nella sostituzione nel trasferimento o in qualsiasi altra operazione anche in forma omissiva.

Tali,  accennati,  elementi  strutturali  della  fattispecie  in  analisi  manifestano  l’accessorietà  del riciclaggio. L’intento politico criminale è sempre stato quello di escludere la punibilità per un post factum che si viene a configurare come sbocco naturale e tipico dell’attività delittuosa principale, la quale  esaurisce in sè il disvalore della fattispecie.

Ma dove si rinviene una tale ratio giustificatrice? Forse nella necessità di evitare una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, ossia nel divieto della doppia punibilità per uno stesso fatto, principio generale del nostro ordinamento ?

All’occhio attento di un giurista una tale giustificazione non pare degna di nota.

Non v’è  chi  non  sappia  infatti  che  il  divieto  del  ne  bis  in  idem  ha  come  base  indefettibile l’omogeneità  dei   beni  giuridici  tutelati  rispettivamente  dal  delitto  principale  e  da  quello accessorio.

Solo  in  tale  caso  è,  infatti,  giustificabile  la  non  punibilità  fondata  sul  meccanismo  della progressione criminosa e del post factum non punibile.

Detta  omogeneità  si verifica,  ad  esempio,                nel caso specifico  della  ricettazione,  posto  che  il soggetto che commette un delitto non colposo, ove non decida di tenere il corpo del reato per sé, quasi certamente si determinerà a far circolare il bene  per ottenerne maggior vantaggio.

In tale seconda evenienza, il colpevole del delitto principale non sarà punito per l’eventuale successiva  condotta  di ricettazione, poiché quest’ultima vede già esaurito il disvalore penale del fatto nella punibilità del delitto cui il 648 cp accede.

Quanto sin qui correttamente dedotto non può dunque estendersi nella fattispecie di riciclaggio ex art. 648 bis cp.  che si distingue dalla ricettazione per la molteplicità ed eterogeneità dei beni giuridici tutelati.

Accanto alla tutela del patrimonio dei soggetti passivi del delitto si rinvengono nuovi beni giuridici fondamentali, posti a presidio di interessi fondamentali nella società contemporanea, fondata sul libero mercato e sulla concorrenza come accennato in apertura.

Trattasi di una corretta amministrazione della giustizia, compromessa dall’occultamento o dalle operazioni  sostitutive del denaro e dei beni provenienti da delitto (operazioni comportanti seri deficit di tracciabilità dei  flussi  finanziari) nonché la tutela del libero mercato concorrenziale distorto dal reinvestimento delle somme provenienti dal delitto principale, le quali consentono agli investitori una  doppia agevolazione, ossia di “ripulire” il denaro sporco e ottenere, al tempo stesso, una paradossale posizione di privilegio sul mercato.

Posizione certamente privilegiata quella dovuta alla maggiore disponibilità di liquidi immediati, una disponibilità che diventa maggiormente preziosa in un periodo di crisi globale dell’economia e degli investimenti privati.

Suddetti beni giuridici non si rivelano affatto omogenei rispetto al bene “patrimonio” degradato esso stesso a bene secondario rispetto ai superiori interessi tutelati di rilevanza pubblicistica. Quanto sin qui in commento che incentra  l’attenzione sulla molteplicità ed eterogeneità degli interessi  protetti  dalla  norma  del  riciclaggio  consente  di   carpire  l’attenzione  del  giurista all’avanguardia circa l’esigenza di superare la ormai anacronistica e statica concezione del 648 bis cp inteso come reato monoffensivo contro il patrimonio.

Ne consegue che, venendo meno la “ratio” della clausola di esclusione della punibilità “fuori dai casi di concorso nel reato”, erroneamente fondata sul rispetto del “ne bis in idem”, la fattispecie del 648 bis c.p. diventa autonoma perché in grado di esprimere un disvalore decisamente più inteso e pregnante rispetto a quello del delitto  presupposto, il quale spesso si manifesta come mero presupposto indipendente per la commissione del riciclaggio,   potendo a volte consistere in un reato bagatellare o lesivo di beni giuridici di minore rilevanza per l’ordinamento rispetto al 648 bis cp e de iure condendo si auspica un tempestivo intervento leglislativo volto alla repressione del fenomeno sempre più attuale e dirompente.

In altri termini, la scelta di politica criminale operata dal legislatore e qui commentata dovrà essere rivista alla luce della evoluzione della società contemporanea, le cui esigenze di trasparenza e  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  sono  fondate  sulla  necessità  di  garantire  agli  operatori l’interazione in un libero mercato concorrenziale, privo di storture, ed agevolate dalla normativa vigente, ad oggi impropria, in quanto carente ed atecnica.

 

 

 

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here