Possibilità di ottenere il pagamento direttamente dal datore di lavoro o dagli enti previdenziali nelle cause di separazione e divorzio (A. Postiglione)

POSSIBILITÀ DI OTTENERE IL PAGAMENTO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO O DAGLI ENTI PREVIDENZIALI NELLE CAUSE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

 

Alessia Postiglione

 

Un beneficio di particolare importanza per il coniuge più debole è la possibilità di ottenere il pagamento direttamente dal datore di lavoro o dagli enti previdenziali.

In questo modo si evitano contestazioni mensili sia sulla entità delle somme, sia sui ritardi che potrebbero verificarsi poichè non solo il pagamento avverrebbe con puntualità ma la precisione dei calcoli sarebbe affidata automaticamente a altri soggetti.

In caso di ritardo o di inadempimento il coniuge potrà rivolgersi al giudice al fine di ottenere una parte della pensione o dello stipendio mensile e, in questo modo, il terzo si sostituirà in toto al coniuge che si è reso inadempiente.

Per quanto riguarda il concetto di ‘terzo”  ormai la giurisprudenza ritiene che qualunque soggetto che è tenuto al pagamento di somme periodiche nei confronti del soggetto obbligato può sostituirsi al coniuge inadempiente.

Seppur risolta pacificamente a livello giurisprudenziale la problematica concernente il pagamento in ordine ai terzi ,  ad oggi resta da chiarire l’interpretazione di ciò che si intende per “inadempimento”.

Sicuramente l’ordine impartito al terzo di pagare in sostituzione al coniuge inadempiente , rappresenta un problema delicato per lo stesso sia sotto il profilo di privacy (perchè ad esempio i colleghi di lavoro saranno messi a conoscenza di eventuali giudizi di separazione o divorzio) sia perché diviene oltremodo difficile contestare le somme che mensilmente verranno erogate dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale.

La Cassazione ha stabilito i molteplici occasioni che anche il semplice ritardo nel pagamento costituisce un inadempimento ( a tal proposito si veda cass. n. 23668 del 2006) a condizione che ci sia stata un’intimazione nei confronti del coniuge.

I giudici di Piazza Cavour hanno precisato che “è sufficiente la mancanza di puntualità e l’irregolarità nella esecuzione dei pagamenti perché anche reiterati ritardi o inadempimenti parziali possono essere posti a base della richiesta ex articolo 156 sesto comma c.c. di ordinare il versamento dell’assegno da parte del giudice al datore di lavoro.”

La Cassazione ha quindi applicato una interpretazione estensiva del concetto di inadempienza ex art 156 c.c. cercando di attuare in concreto la finalità della predetta norma ossia rendere efficiente efficace e tempestiva la tutela del coniuge debole.

Già in passato la Cassazione si era espressa sfavorevolmente nei confronti del coniuge inadempiente (si vedano a tal proposito le sentenze n.12204/1998, 4861/1989 e 1095/1990) al punto da considerare inadempiente il coniuge che versava l’assegno di mantenimento solo con alcuni giorni di ritardo.

Secondo i giudici di Piazza Cavour il comportamento dell’obbligato andava a frustrare le finalità dell’assegno di mantenimento.

In virtù di quanto detto è pacifico l’orientamento della Cassazione che è finalizzato a tutelare il coniuge più debole nella maniera più rapida e tempestiva.

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