Confisca: obbligo di motivazione anche in caso di patteggiamento (Avv. Simona Aduasio)

Confisca: obbligo di motivazione anche in caso di patteggiamento (Avv. Simona Aduasio)

Con la sentenza in commento la sesta sezione della Corte di Cassazione conferma l’orientamento maggioritario in ordine all’obbligo di motivazione per l’applicazione confisca obbligatoria nell’ipotesi di pena concordata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento).

In particolare, i fatti oggetto di procedimento penale integravano la fattispecie penale di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, di cui all’art. 73, comma 1 bis, D.P.R. 309/90, ipotesi di reato per la quale è prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 12 sexies, D.L. 306/1992, come conv. in Legge n. 356/1992.

La confisca

Appare opportuno tratteggiare brevemente la disciplina della confisca, al fine di meglio comprendere la portata della decisione della Suprema Corte in commento.

La confisca, prevista dall’art. 240 del codice penale, è una misura di sicurezza patrimoniale, che prescinde dalla valutazione di pericolosità sociale dell’autore del reato, propria invece delle misure di sicurezza personali.

L’art. 240 c.p. distingue due forme di confisca:

  • facoltativa, regolata dal primo comma, relativa alle «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto»;
  • obbligatoria, regolata dal secondo comma, «delle cose che costituiscono il prezzo del reato», «dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti», «delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna».

Quanto al caso esaminato dalla sentenza in commento, occorre altresì menzionare la misura di sicurezza atipica della confisca, cosiddetta “allargata” o “per sproporzione”, prevista dall’art. 12-sexies del D.L. 306/1992, come conv. in Legge n. 356/1992.

Si tratta di un’ipotesi di confisca obbligatoria, poiché la norma stabilisce che «per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74» del testo unico sugli stupefacenti (D.P.R. n. 309/90) sia «sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica».

La confisca in caso di patteggiamento

Occorre a questo punto focalizzare l’attenzione su quanto previsto dal codice di procedura penale con riferimento alle conseguenze – diverse dalla pena – nell’ipotesi di patteggiamento.

Per vero, il primo comma dell’art. 445 del codice di procedura penale stabilisce che la sentenza di patteggiamento, «quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penale».

Detto ultimo inciso – che prevedeva l’applicazione della confisca nei soli casi di cui al secondo comma dell’art. 240 c.p., quindi limitatamente alle ipotesi di confisca obbligatoria – è stato peraltro oggetto di modifica ad opera dell’art. 2, L. 134 del 2003. In seguito all’entrata in vigore della modifica, anche in caso di patteggiamento si applica l’intera disciplina di cui all’articolo 240 del codice penale (con riferimento tanto alla confisca obbligatoria quanto a quella facoltativa).

Peraltro l’art. 12-sexies, D.L. 306/92, conv. in L. 356/92, relativo alla confisca cd. allargata, stabilisce espressamente che la misura di sicurezza patrimoniale si applichi anche in caso di patteggiamento.

La decisione della Corte di Cassazione

Orbene, il nodo sciolto dalla sentenza della Suprema Corte del 24 agosto 2017 risiede non già nell’applicabilità della confisca all’ipotesi di patteggiamento per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, bensì nella necessità di una specifica motivazione.

Difatti, come già affermato in precedenti pronunce di legittimità, «pur alla luce della novella apportata dalla L. 134/2003 all’art. 445 co. 1 c.p.p. con l’estensione dell’applicabilità in caso di pena patteggiata della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 c.p. (e non più solo a quelle previste dal 2° comma di detto art. 240 c.p. quali ipotesi di confisca obbligatoria) . . . il giudice ha l’obbligo di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di determinati beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, le ragioni per cui non possono reputarsi attendibili le giustificazioni eventualmente addotte sulla provenienza di tali beni». Analogo ragionamento – aggiunge la Corte di Cassazione – va svolto anche per «la confisca obbligatoria eventualmente disposta ai sensi dell’art. 12-sexies L. 356/1992, che richiede l’enunciazione dei motivi che rendono ingiustificata la provenienza del denaro addotta dall’imputato e altresì richiede l’esistenza di una palese sproporzione tra i valori patrimoniali accertati e il reddito dell’imputato o la sua effettiva attività economica» (cfr. Cass. Pen., sez. VI, n. 11497 del 10 marzo 2014).

Se è vero che si tratta di un giudizio improntato al principio di economia processuale, tuttavia «la schematicità della motivazione del giudizio alternativo ex art. 444 c.p.p. non può sbrigativamente estendersi all’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale che si mostri priva di una pur sintetica motivazione» (cfr. Cass. Pen., sez. IV, n. 27935 del 12 luglio 2012; Cass. sez. V, n. 47179 del 3 novembre 2009; Cass. sez. VI, n. 17266 del 16 aprile 2010).

Avv. Simona Aduasio

www.simonaaduasio.it

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