|
NAVIGARE SUL WEB IN UFFICIO? LA CASSAZIONE DICE SI….. Cassazione, sez. lav., 23 febbraio 2010, n. 4375 Di Manuela Rinaldi Il prestatore di lavoro può navigare in internet e non deve essere spiato…. Niente “spie” in ufficio, quindi:…..ancora una sentenza in tema di controllo del dipendente……i giudici tornano sull’annosa (e quanto mai) problematica questione del potere di controllo del datore nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato. Con la recente sentenza 4375/2010, infatti, la Suprema Corte ha precisato che “è possibile la navigazione in internet durante l’orario di lavoro, per scopi personali, purchè lo si faccia in maniera oculata”… Il datore di lavoro non può, quindi, controllare con delle apparecchiature elettroniche gli accessi a internet e alla posta elettronica fatti dai dipendenti. Qualche accesso al web per motivi personali non è, pertanto, sufficiente per giustificare il licenziamento. I giudici della Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, hanno bocciato definitivamente il licenziamento di una lavoratrice di un’impresa farmaceutica “colpevole” di aver utilizzato la rete internet “per ragioni non di servizio in contrasto con il regolamento aziendale”, secondo la tesi dell'azienda, la quale avevamesso in atto un controllo telematico degli accessi. La ricorrente era stata reintegrata al lavoro dal giudice di primo, il quale aveva ritenuto che la sanzione del licenziamento fosse sproporzionata rispetto alla condotta illecita. L’azienda ricorreva in appello e poi in Cassazione. I giudici di legittimità, respingendo il ricorso (e allineandosi alla decisione della corte d’appello di Milano del settembre 2005) hanno ritenuto illegittimo il licenziamento in quanto “era emerso che la durata dei collegamenti, salvo uno, era stata di pochi minuti e che l'accesso a Internet era avvenuto non di rado in pausa pranzo”. Il periodo di controllo, inoltre, era stato solo di otto giornate, troppo poco, secondo la Corte, per dimostrare l'esistenza di una condotta illecita che crei danni all'azienda. Ma….Piazza Cavour non si ferma qua….afferma, infatti, un altro principio generale stabilendo che “sono illegali "i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore quali ad esempio i sistemi di controllo dell'accesso ad aule riservate o gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate" se tali controlli non riguardano solo l'attività lavorativa”.
|