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Ott

2010

 

È LEGITTIMA LA CONTESTAZIONE DELL'INFRAZIONE ACCERTATA DALL’AGENTE FUORI SERVIZIO “IN BORGHESE”?

Tribunale di Firenze 26 settembre 2010

 

Allorché gli agenti cui sono demandati compiti di polizia stradale non sono in uniforme, sono essi legittimati a contestare le infrazioni al Codice della Strada tramite l’intimazione dell’alt usando lo specifico segnale distintivo (paletta) come previsto dall’art. 24 reg. att.ne CdS, “escludendosi, pertanto, la validità di qualsiasi accertamento in assenza di contestazione immediata

 

Tribunale di Firenze 26 settembre 2010

(Pres. Rados)

 

 

Svolgimento del processo

Con ricorso ex artt. 22, 22 bis e 23 L. n. 689/81 F. D. impugnava dinanzi al Giudice di Pace di omissis, chiedendone l’annullamento, il verbale di accertamento n. 700003428030 del 02.02.2007 elevato dalla Polizia Stradale di Omissis per la violazione degli artt. 146, c. 2° CdS (superamento della linea continua di mezzeria) e 148, c. 2° CdS (effettuazione di sorpasso mentre stava sopraggiungendo altro veicolo dall’opposta corsia di marcia).

La ricorrente lamentava l’illegittimità del verbale opposto sotto tre profili: a) delle modalità di accertamento e contestazione delle violazioni; b) della mancata notifica dell’originale o di copia autentica del verbale; c) dell’illogica duplicazione di contestazioni concernenti un unico fatto.

La Prefettura di omissis si costituiva in giudizio e il Giudice di Pace disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno. Quindi con sentenza n. 88/08 del 5.03 - 30.04.2008, non notificata, il Giudice di Pace, accogliendo parzialmente il ricorso, dichiarava nullo il provvedimento opposto “relativamente alla contestazione n. 1, riguardante l’art. 146, co. 2”, compensando le spese di lite.

Contro tale sentenza interpone appello la D., riproponendo espressamente le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado.

Quindi, costituitosi il Ministero appellato, all’udienza del 21.05.2010 il Presidente istruttore, sulle conclusioni riportate in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

L’appello è fondato.

Restando assorbito il terzo motivo di gravame col quale si lamenta l’accoglimento solo parziale della terza eccezione sopra riportata, si prospettano fondate le doglianze di cui ai primi due motivi.

Premesso che le violazioni erano state accertate il giorno antecedente (1°.02.2007) al verbale impugnato dall’Ispettore omissis, “libero dal servizio su auto privata che seguiva quella indicata. La situazione di pericolosità scaturita dalla manovra descritta, ha impedito allo scrivente di raggiungere la omissis e di contestare alla conducente le” (si chiude così la copia del verbale notificata alla ricorrente), fondata è l’eccezione illegittimità del verbale per essere stata l’infrazione accertata in violazione degli artt. 12, c. 5° CdS e 24, c. 3° e 5° reg. att.ne CdS.

Tale impianto normativo impone ai soggetti cui sono demandati compiti di polizia stradale, quando non sono in uniforme (è questo il caso di specie, essendo l’agente all’interno della sua auto, che libero dal servizio seguiva quella della ricorrente) ed intendono espletare compiti di polizia stradale, di fare uso di apposito segnale distintivo conforme al modello stabilito nel regolamento. A sua volta l’art. 24 reg. att. CdS, al comma 3 dispone che quando gli agenti non sono in uniforme devono esibire il segnale comunemente denominato “paletta” in modo ben visibile e, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, anche lo speciale tesserino di riconoscimento, il comma 5 precisando poi che l’intimazione dell’alt è eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino la “paletta”.

L’art. 12 C.d.S., dopo aver individuato i soggetti cui è demandato l’espletamento D. servizi di polizia stradale, al comma 5° dispone: “I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento”.

La norma chiaramente dice “devono”, e non “possono”, imponendo quindi un vero e proprio obbligo a carico dell’agente, per cui non ha alcun senso il riferimento del giudice di primo grado alla circostanza che il verbale è stato contestato in modalità differita: stante il preciso obbligo imposto all’agente accertatore di usare l’apposito distintivo quando intende espletare compiti di polizia stradale al di fuori del servizio, non è possibile ammettere la possibilità di una contestazione differita della violazione.

Invero, l’art. 201 CdS, c. 1-bis, individua una serie di situazioni legittimanti una contestazione differita della violazione, ma tali specifiche fattispecie si pongono come eccezione rispetto alla regola generale che impone la contestazione immediata da parte di agenti che comunque sono in divisa ed in servizio, e non a bordo della propria auto privata liberi dal servizio.

Non è quindi ammissibile l’applicazione in via analogica di una norma eccezionale, a meno che non si voglia incorrere nella violazione dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.

E che tale sia stato l’intendimento del legislatore è altresì ribadito dall’art. 24 del reg. att. C.d.S., che ai commi 3 e 5 prevede tutta una serie di accorgimenti e procedure che gli organi di polizia stradale debbono seguire.

La ‘ratio’ sottintesa all’impianto normativo è chiara. Il legislatore ha inteso garantire che l’utente della strada possa essere fermato (e le violazioni contestate) solo da soggetti che, pur non rivestendo in quel momento alcuna uniforme perché fuori servizio e non a bordo di mezzi appositamente destinati a compiti di polizia stradale, abbiano tuttavia manifestato in modo inequivocabile la loro appartenenza a quegli organi di polizia stradale elencati nell’art. 12 C.d.S. Tale ‘ratio’ risulterebbe inevitabilmente frustrata qualora si ammettesse che una qualsiasi violazione al Codice della Strada possa essere contestata da agenti non uniforme anche a molta distanza di tempo dal fatto, non avendo il cittadino (efficace) difesa contro siffatte modalità di contestazione della violazione.

Né ha senso alcuno affermare l’insindacabilità in sede giudiziaria delle modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale: è ovvio che nel caso di specie si è al di fuori di un’organizzazione specificamente predisposta per l’espletamento D. servizi di polizia stradale, in quanto l’agente accertatore (un ispettore di polizia) era fuori dal servizio a bordo della propria auto, per cui non vi era alcuna scelta organizzativa compiuta dall’amministrazione ai fini dell’espletamento del servizio e il principio di cui a Cass. n. 19032/08) riportato dal Ministero appellato non ha alcuna attinenza con il caso che ci occupa.

Tale essendo il disposto normativo del Codice della Strada circa le modalità di contestazione dell’infrazione da parte di agenti che non sono in uniforme allorché decidono di espletare le loro funzioni di polizia e nessuna altra norma prendendo in considerazione modalità di contestazione “differita” da parte di agenti che non sono in servizio, erra il giudice di primo grado nel respingere l’eccezione sotto il profilo che il verbale è stato contestato in modalità differita, per cui non si sarebbe verificata alcuna irregolarità, dato che l’agente non ha intimato l’alt al trasgressore.

Si rileva in contrario che l’odierna appellante non ha dedotto un’irregolare contestazione immediata dell’alt, quanto la totale mancanza di presupposti giuridici legittimanti una contestazione “differita” da parte dell’agente fuori servizio e non in uniforme che ha inteso, nel caso di specie, espletare un compito precipuo di polizia quale quello dell’accertamento di un’infrazione al Codice della Strada.

In realtà la D. intendeva, ed intende, contestare in radice il potere dell’agente accertatore che nel caso in esame, fuori dal servizio e a bordo della sua auto, ha rilevato un’infrazione, non ha intimato l’alt e il giorno successivo ha elevato un verbale a carico del presunto trasgressore.

A conferma delle proprie asserzioni l’odierna appellante ha citato una sentenza - pienamente condivisibile in quanto fondata sul dettato normativo sopra riportato - del Giudice di Pace di Ancona del 01.06.2005, secondo cui, allorché gli agenti cui sono demandati compiti di polizia stradale non sono in uniforme, sono essi legittimati a contestare le infrazioni al Codice della Strada tramite l’intimazione dell’alt usando lo specifico segnale distintivo (paletta) come previsto dall’art. 24 reg. att.ne CdS, “escludendosi, pertanto, la validità di qualsiasi accertamento in assenza di contestazione immediata”.

Col secondo motivo l’appellante ripropone l’eccezione della mancata notifica dell’originale o di copia autentica del verbale opposto, in quanto quella che era stata a lei recapitata era solo una fotocopia del verbale, peraltro anche incompleta, in quanto l’ultima trascrizione in fondo, stesa dall’accertatore, risultava completamente omessa (si noti che il verbale finisce con il passo seguente: “libero dal servizio su auto privata che seguiva quella indicata. La situazione di pericolosità scaturita dalla manovra descritta, ha impedito allo scrivente di raggiungere la omissis e di contestare alla conducente le”). senza che, a tutt’oggi, si sia in grado di sapere cosa vi fosse scritto.

Anche tale eccezione è stata respinta dal G.d.P. con la scarna motivazione che “la riproduzione del verbale, trasmessa con sistemi automatizzati, risponde alla normativa vigente”.

Invero l’art. 385 c. 3° reg. att. C.d.S. stabilisce che “il verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l’intestazione dell’ufficio o comando predetti”.

La normativa in esame ammette due possibilità, cioè che il verbale venga redatto direttamente dall’organo accertatore (come nel caso di specie, essendo stato l’atto compilato e sottoscritto dallo stesso soggetto che ha accertato la violazione), oppure che questo venga redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, cioè mediante l’uso di computer e di appositi software.

Soltanto in questo secondo caso è possibile fare riferimento a quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche), il quale consente e disciplina l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici e telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi.

Ma nel caso di specie il verbale non è stato redatto mediante o riprodotto su supporti informatici: è pacifico infatti che l’atto impugnato è stato formato mediante l’uso di un modulo prestampato, successivamente compilato di proprio pugno dall’agente accertatore, fotocopiato ‘sic et simpliciter’ e poi inviato, in fotocopia, al destinatario.

In questo caso la fotocopia avrebbe dovuto essere autenticata dal responsabile dell’ufficio o comando ovvero da un suo delegato. Di tale autentica non v’è traccia, e la copia fotostatica del verbale appare addirittura incompleta, laddove nell’ultima parte in fondo, contrassegnata da un asterisco, con riferimento alla motivazione della mancata contestazione immediata della violazione, il periodo non è concluso e non è dato sapere cosa vi fosse stato scritto dopo le parole “alla conducente le”. Tale dato non è mai stata contestato da parte appellata, per cui non è dato comprendere l’asserzione che l’atto notificato sarebbe conforme all’originale, dovendosi altrimenti dedurre che anche l’originale era incompleto.

Privo di fondamento è il riferimento del verbale opposto, in calce alla pagina 1/5, all’art. 15, c. 2° della L. 15.03.1997 n. 59 (“Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”), poiché anche questa norma si riferisce agli atti formati mediante strumenti informatici o telematici e non già ai moduli prestampati compilati di proprio pugno dagli agenti accertatori.

È del pari inconferente il richiamo di parte appellata alla normativa di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993. Tale norma disciplina infatti la formazione di documenti amministrativi a mezzo di sistemi informativi automatizzati e può quindi essere applicata al caso in esame, in cui - si ribadisce - il verbale opposto non è stato formato attraverso un sistema informativo automatizzato, ma è stato semplicemente trascritto a penna, su di un modulo prestampato, dall’agente accertatore.

L’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 disciplina i verbali che vengono redatti soprattutto con l’ausilio D. moderni sistemi informatici: in tal caso è ammessa l’indicazione a stampa, al posto della firma autografa, del nominativo del soggetto responsabile.

Del pari inconferente è il richiamo di parte appellata alla sentenza della S.C. n. 20117/06, poiché tale sentenza ha per oggetto un verbale redatto mediante sistema informatico.

Ne consegue l’accoglimento dell’appello sotto i due profili esaminati, ricorrendo peraltro giusti motivi, attesa la novità delle questioni trattate, sulle quali, tranne la sentenza del G.d.P. di Ancona sopra riportata, non si rinvengono precedenti nella giurisprudenza di merito e di legittimità, per dichiarare compensate fra le parti per la metà le spese D. due gradi del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di omissis n. 88/08 del 5 marzo - 20 aprile 2008 appellata da F. D. nei confronti del Ministero dell’Interno, annulla il verbale n. 700003428030 del 02.02.2007 della Sezione di Polizia Stradale di omissis - Distaccamento di Omissis.

Dichiara compensate fra le parti per la metà le spese D. due gradi di giudizio, che si liquidano per l’intero quanto al primo grado in complessivi e onnicomprensivi euro 200,00 e, quanto al presente grado, in complessivi euro 1274,87 (di cui euro 420,00 per onorari ed euro 459,87 per spese anche forfetarie) e condanna il Ministero dell’Interno a rifondere all’appellante D. il residuo, pari rispettivamente ad euro 100,00 e ad euro 637,43, oltre IVA e CAP.

 

 
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