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Accessione Giuseppe Dirodi Definizione:
modo di acquisto della proprietà a titolo originario, in base al quale “qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo…” (art. 934 cod. civ.). Norma di riferimento: art. 934 ss. cod. civ.. Etimologia: dal latino ad-cedere, andare verso. Evoluzione storica: in epoca romana non si distingueva tra modi di acquisto della proprietà a titolo originario e derivativo; si parlava, invece, di modi di acquisto iuris civilis e iuris gentium, per tali intendendosi rispettivamente quelli i cui effetti ricadevano sui soli cittadini romani e quelli che avevano efficacia anche verso gli stranieri. In ogni caso, l’accessione era di fatto un modo di acquisto a titolo originario. Il diritto romano distingueva, poi, tre tipi di accessione: di mobile a mobile (textura, pictura, scriptura, ferruminatio); di immobile ad immobile (alluvio, avulsio, alveus derelictus, insula in flumine nata); di mobile ad immobile (inaedificatio, implantatio, satio). Disciplina: l’accessione necessita unicamente della materiale incorporazione tra i due beni, senza che occorra altresì la volontà dell’uomo in tal senso. Tuttavia, l’art. 934 cod. civ. fa salve le ipotesi di cui agli artt. 935, 936, 937 e 938 cod. civ., nonché i casi in cui risulti diversamente dal titolo o dalla legge. In particolare, quanto alle prime, si tratta di fenomeni rientranti nell’alveo dell’accessione, ma la cui disciplina differisce da quella generale dell’art. 934 cod. civ. (come si evince chiaramente dalla lettura dei citati articoli). Teorie: da un lato l’accessione viene ricondotta ad esigenze economiche, quali in particolare quelle di evitare lo spreco di ricchezze nella rimozione di beni realizzati sul suolo altrui; dall’altro si ritiene che l’istituto sia espressione della vis expansiva propria del diritto reale di proprietà (quidquid inaedificatur solo cedit). Tipi: oltre alla figura appena trattata, può individuarsi un’altra ipotesi di accessione, e precisamente quella - invertita: di cui all’art. 938 cod. civ. (“se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l’autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell’edificio e del suolo occupato…”). In sostanza, nella descritta ipotesi si verifica l’effetto contrario: la proprietà del suolo si trasferisce in capo al proprietario dell’edificio e non viceversa (come, invece, avviene nell’ipotesi classica). Differenze rispetto a: - invenzione: in tale ipotesi l’acquisto non è automatico, atteso che “chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario” (art. 927 cod. civ.) o al sindaco, qualora non conosca il proprietario; mentre l’acquisto della proprietà del bene avviene solo al verificarsi delle circostanze di cui all’art. 929 cod. civ.. - occupazione: anche qui non si verifica alcun automatismo, dal momento che per acquistare la proprietà di una cosa per occupazione sono necessari l’impossessamento e l’intenzione di far propria la cosa stessa.
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