| AUTORICICLAGGIO? NO, GRAZIE! di Mariagrazia Mazzaraco La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6561 della Seconda Sezione Penale dispone il sequestro della quota di maggioranza detenuta in una società di capitali utilizzata ai soli fini di riciclaggio. Per analogia il contenuto normativo si estende anche alla quota di spettanza del socio autore del reato presupposto. Si legge nella sentenza: “il fatto che la società sia di proprietà effettiva dell’autore del reato presupposto, non costituisce né un impedimento giuridico né una seria remora al perfezionamento della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma”. La giurisprudenza più autorevole osserva che così facendo si finirebbe per eludere il divieto di “autoriciclaggio”, fattispecie di reato assolutamente contemplato nell’ordinamento penale né punibile visto che il disegno di legge del governo è ancora al varo del parlamento a differenza del “riciclaggio semplice” – ex art. 648 bis c.p. “chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa…..” – contestabile agli stessi amministratori societari. Sul piano sostanziale replica la Suprema Corte, il titolare della quota di maggioranza della società costituita al fine di legittimare lo spostamento della titolarità delle somme di denaro dall’autore del reato presupposto (persona fisica) alla persona giuridica (società) non è punibile ai sensi dell’art. 648 bis c.p. atteso che sia l’autore del reato presupposto e non di quello di riciclaggio. Se invece si guarda al fenomeno dal punto di vista formale è vero che necessita tenere distinta la figura della società e del socio di maggioranza ma è altrettanto vero che quest’ultimo, nonché privo della collaborazione e dell’appoggio degli amministratori societari non può certamente effettuare il pagamento a favore della società né reinvestire denaro. Da ciò, continua e sottolinea la Corte, la quota di maggioranza oggetto di sequestro anche se non imputabile direttamente all’autore del reato presupposto fa capo comunque a quel soggetto definito dalla Corte “Motore Immobile” che seppur estraneo alla compagine sociale è in stretto collegamento con la stessa nella realizzazione del reato di riciclaggio.
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