codice procedura civile – Titolo IV – Nome per le controversie in materia di lavoro (Artt. 409-473)

 
 
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 

Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 

Aggiornato al 23 settembre 2010 
 
 
 Titolo IV: NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO 



Capo I: DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO 

Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 409.
(Controversie individuali di lavoro)

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonche’ rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita’ economica;
5) rapporti di lavori dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche’ non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.
Art. 410. 
(Tentativo obbligatorio di conciliazione)

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e’ istituita in ogni provincia, presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato, in qualita’ di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalita’ e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita’, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.
In ogni caso per la validita’ della riunione e’ necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro certifica l’impossibilita’ di procedere al tentativo di conciliazione.
Art. 410-bis. 
(Termine per l’espletamento del tentativo di conciliazione)

Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell’articolo 412-bis.
Art. 411.
(Processo verbale di conciliazione)

Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita’ di sottoscrivere.
Il processo verbale e’ depositato a cura delle parti o dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e’ stato formato. Il giudice , su istanza della parte interessata, accertata la regolarita’ formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
Se il tentativo di conciliazione si e’ svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione e’ depositato presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un’associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticita’, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e’ stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita’ formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
Art. 412. 
(Verbale di mancata conciliazione)
 
Se la conciliazione non riesce, si forma il processo verbale con l’indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando e` possibile, l’ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest’ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all’articolo 411.
L’Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta.
Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale.
Delle risultanza del verbale di cui al primo comma il giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio.
Art. 412-bis. 
(Procedibilità della domanda)
 
L’espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilita` della domanda.
L’improcedibilita` deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all’articolo 416 e puo` essere rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di cui all’articolo 420.
Il giudice ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale è stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione.
Trascorso il termine di cui al primo comma dell’articolo 410-bis, il processo puo` essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni.
Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all’articolo 308.
Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d’urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV.
Art. 412-ter.
(Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi)

Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque e` decorso il termine previsto per l’espletamento, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l’organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facolta` e stabiliscono:
a) le modalita` della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l’altra parte puo` aderirvi;
b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti;
c) le forme e i modi di espletamento dell’eventuale istruttoria;
d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate;
e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri.
I contratti e accordi collettivi possono, altresi`, prevedere l’istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale.
Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l’articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.
Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano altresi` gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di procedura civile.
Art. 412-quater. 
(Impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale)

Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in unico grado il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui e` la sede dell’arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo.
Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo e` depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitratro. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita` formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

Sezione II: DEL PROCEDIMENTO 

§ 1: DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO 

Art. 413.
(Giudice competente)

Le controversie previste dall’articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Competente per territorio e’ il giudice nella cui circoscrizione e’ sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale e’ addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
Tale competenza permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purche’ la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione. 
Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell’articolo 409 e’ il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell’articolo 409.
Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell’articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell’articolo 18. 
Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.
Art. 414.
(Forma della domanda)
 
La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
1) l’indicazione del giudice; 
2) il nome, il cognome, nonche’ la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto e’ una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonche’ la sede del ricorrente o del convenuto; 
3) la determinazione dell’oggetto della domanda; 
4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; 
5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.
Art. 415.
(Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza)

Il ricorso e’ depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati. 
Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l’udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. 
Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere piu’ di sessanta giorni. 
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell’attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall’articolo 417. 
Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 
Il termine di cui al comma precedente e’ elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma e’ elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all’estero.
Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’articolo 413, il ricorso e` notificato direttamente presso l’amministrazione destinataria ai sensi dell’articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio.
Art. 416.
(Costituzione del convenuto)

Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito. 
La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. 
Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
Art. 417.
(Costituzione e difesa personali delle parti) 

In primo grado la parte puo’ stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede gli € 129,11. 
La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all’articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all’articolo 416 con elezione di domicilio nell’ambito del territorio della Repubblica. 
Puo’ proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice che ne fa redigere processo verbale. 
Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all’articolo 415. 
Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.
Art. 418.
(Notificazione della domanda riconvenzionale)
 
Il convenuto che abbia proposta domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell’articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell’articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell’udienza. 
Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l’udienza di discussione non devono decorrere piu’ di cinquanta giorni. 
Il decreto che fissa l’udienza deve essere notificato all’attore a cura dell’ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui e’ stato pronunciato. 
Tra la data di notificazione all’attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni. 
Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all’estero il termine di cui al secondo comma e’ elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente e’ elevato a trentacinque giorni.
Art. 419. 
(Intervento volontario)
 
Salvo che sia effettuato per l’integrazione necessaria del contraddittorio, l’intervento del terzo ai sensi dell’articolo 105 non puo’ aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalita’ previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili. 
Art. 420.
(Udienza di discussione della causa)
 
Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia’ formulate, previa autorizzazione del giudice. 
Le parti hanno facolta’ di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore e’ valutata dal giudice ai fini della decisione. 
Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo. 
Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione puo’ definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo. 
Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova gia’ proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell’udienza, per la loro immediata assunzione. 
Qualora cio’ non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive. 
Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte puo’ dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell’udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione. 
L’assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessita’, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi. 
Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonche’ il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione. 
Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 416. 
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l’ufficio. 
Le udienze di mero rinvio sono vietate. 
Art. 420-bis. 
(Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, 
validita’ ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi)

Quando per la definizione di una controversia di cui all’articolo 409 e’ necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validita’ o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni.
La sentenza e’ impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza.
Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilita’ del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo e’ sospeso dalla data del deposito.
Art. 421.
(Poteri istruttori del giudice)

Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarita’ degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti. 
Puo’ altresi’ disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche’ la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell’articolo 420. 
Dispone, su istanza di parte, l’accesso sul luogo di lavoro, purche’ necessario al fine dell’accertamento dei fatti, e dispone altresi’, se ne ravvisa l’utilita’, l’esame dei testimoni sul luogo stesso. 
Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo’ ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell’articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell’articolo 247.
Art. 422.
(Registrazione su nastro) 

Il giudice puo’ autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti.
Art. 423.
(Ordinanze per il pagamento di somme)

Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate. 
Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice puo’, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantita’ per cui ritiene gia’ raggiunta la prova. 
Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo. 
L’ordinanza di cui al secondo comma e’ revocabile con la sentenza che decide la causa.
Art. 424.
(Assistenza del consulente tecnico)

Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o piu’ consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell’articolo 61. A tal fine il giudice puo’ disporre ai sensi del sesto comma dell’articolo 420. 
Il consulente puo’ essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 422. 
Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.
Art. 425.
(Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali)
 
Su istanza di parte, l’associazione sindacale indicata dalla stessa ha facolta’ di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte. 
Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l’accesso ai sensi del terzo comma dell’articolo 421. 
A tal fine, il giudice puo’ disporre ai sensi del sesto comma dell’articolo 420. 
Il giudice puo’ richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.
Art. 426. 
(Passaggio dal rito ordinario al rito speciale)
 
Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall’articolo 409, fissa con ordinanza l’udienza di cui all’articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. 
Nell’udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.
Art. 427.
(Passaggio dal rito speciale al rito ordinario)

Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall’articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario. 
In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l’efficacia consentita dalle norme ordinarie.
Art. 428.
(Incompetenza del giudice) 

Quando una causa relativa ai rapporti di cui all’articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l’incompetenza puo’ essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all’articolo 416 ovvero rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di cui all’articolo 420. 
Quando l’incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al tribunale in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale.
Art. 429.
(Pronuncia della sentenza)
 
Nell’udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessita’ della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza. 
Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza. 
Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
Art. 430.
(Deposito della sentenza)
 
La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne da’ immediata comunicazione alle parti.
Art. 431.
(Esecutorieta’ della sentenza) 

Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all’articolo 409 sono provvisoriamente esecutive. 
All’esecuzione si puo’ procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza. 
Il giudice di appello puo’ disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all’altra parte gravissimo danno. 
La sospensione disposta a norma del comma precedente puo’ essere anche parziale e, in ogni caso, l’esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di € 258,23. 
Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283. 
Il giudice di appello puo’ disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi. 
Art. 432.
(Valutazione equitativa delle prestazioni)

Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.

§ 2: DELLE IMPUGNAZIONI 

Art. 433.
(Giudice d’appello)
 
L’appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell’articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti alla corte di appello territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro. 
Ove l’esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l’appello puo’ essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all’articolo 434.

Art. 434.

Deposito del ricorso in appello*

Il  ricorso deve contenere le   indicazioni prescritte dall’articolo 414. L’appello deve  essere  motivato. La  motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

    1) l’indicazione delle parti del  provvedimento che si  intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

    2) l’indicazione delle circostanze da cui  deriva  la  violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all’estero.

* così modificato da decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, conversione con la Legge n. 34 del 7-08-2012

 

Art. 435.
(Decreto del presidente)
Il presidente della corte di appello entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l’udienza di discussione dinanzi al collegio. 
L’appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all’appellato. 
Tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni. 
Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all’estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni. 
Art. 436.
(Costituzione dell’appellato e appello incidentale) 
L’appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza. 
La costituzione dell’appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese. 
Se propone appello incidentale, l’appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l’impugnazione. L’appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell’appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo precedente. 
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 416.
Art. 437.
(Udienza di discussione) 
Nell’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza. 
Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. 
E’ salva la facolta’ delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa. 
Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l’udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza puo’ adottare i provvedimenti di cui all’articolo 423. 
Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 429.
Art. 438.
(Deposito della sentenza di appello) 
Il deposito della sentenza di appello e’ effettuato con l’osservanza delle norme di cui all’articolo 430. 
Si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 431. 
Art. 439.
(Cambiamento del rito in appello)
La corte di appello, se ritiene che il provvedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.
Art. 440.
(Appellabilita’ delle sentenze) 
Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a € 25,82. 
Art. 441.
(Consulente tecnico in appello) 
Il collegio, nell’udienza di cui al primo comma dell’articolo 437, puo’ nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza puo’ adottare i provvedimenti di cui all’articolo 423. 
Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

Capo II: DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE

 

Art. 442. 
(Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie)
 
Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.
Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo. 
Per le controversie di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo.
Art. 443.
(Rilevanza del procedimento amministrativo)

La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell’articolo 442 non e’ procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui e’ stato proposto il ricorso amministrativo. 
Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l’improcedibilita’ della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all’attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa. 
Il processo deve essere riassunto, a cura dell’attore, nel termine perentorio di centottanta giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione. 
Art. 444. 
(Giudice competente)
 
Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell’articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l’attore. Se l’attore è residente all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza. 
Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio del porto di iscrizione della nave.
Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente.
Art. 445.
(Consulente tecnico) 

Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o piu’ consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell’articolo 424. 
Nei casi di particolare complessita’ il termine di cui all’articolo 424 puo’ essere prorogato fino a sessanta giorni.
Art. 446.
(Istituti di patronato e di assistenza sociale)
 
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell’assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all’articolo 425.
Art. 447.
(Esecuzione provvisoria)

Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all’articolo 442 sono provvisoriamente esecutive. 
Si applica il disposto dell’articolo 431. 
Art. 447-bis. 
(Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, 
di comodato e di affitto)

Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili. 
Sono nulle le clausole di deroga alla competenza. 
Il giudice puo’ disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ispezione della cosa e l’ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche’ la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti. 
Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All’esecuzione si puo’ procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d’appello puo’ disporre con ordinanza non impugnabile che l’efficacia esecutiva o l’esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all’altra parte gravissimo danno.
Art. 448. 
[(Rimessione al collegio)]
abrogato
Art. 449. 
[(Disposizioni sulle spese)]
abrogato
Art. 450. 
[(Giudice d’appello)]
abrogato
Art. 451. 
[(Cambiamento del rito in appello)]
abrogato
Art. 452. 
[(Appellabilità delle sentenze)]
abrogato
Art. 453. 
[(Consulente tecnico in appello)]
abrogato
Art. 454. 
[(Ricorso per cassazione)]
abrogato
Art. 455. 
[(Arbitrato dei consulenti tecnici)]
abrogato
Art. 456. 
[(Pronuncia dei consulenti tecnici)]
abrogato
Art. 457. 
[(Decadenza dei consulenti tecnici)]
abrogato
Art. 458. 
[(Impugnazione delle sentenze dei consulenti)]
abrogato
Art. 459. 
[(Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie)]
abrogato
Art. 460. 
[(Improponibilità della domanda)]
abrogato
Art. 461. 
[(Giudice competente)]
abrogato
Art. 462. 
[(Patrocinio)]
abrogato
Art. 463. 
[(Assistenza del consulente tecnico)]
abrogato
Art. 464. 
[(Rinvio)]
abrogato
Art. 465. 
[(Giudice d’appello)]
abrogato
Art. 466. 
[(Appellabilità delle sentenze)]
abrogato
Art. 467. 
[(Denuncia all’associazione sindacale)]
abrogato
Art. 468. 
[(Nomina del consulente tecnico)]
abrogato
Art. 469. 
[(Intervento delle associazioni sindacali)]
abrogato
Art. 470. 
[(Sospensione del procedimento)]
abrogato
Art. 471. 
[(Ricorso per cassazione)]
abrogato
Art. 472. 
[(Accertamento tecnico preventivo)]
abrogato
Art. 473.
[(Procedimento ed efficacia dell’accertamento)]
abrogato

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