codice procedura civile – Titolo V – Dello scioglimento di comunioni (Artt. 784-791)

 
 
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 

Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 

Aggiornato al 23 settembre 2010 
 
 

Titolo V: DELLO SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI

Art. 784.
(Litisconsorzio necessario)
 
Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono. 
Art. 785.
(Pronuncia sulla domanda di divisione)

Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa e’ disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell’articolo 187. 
Art. 786.
(Direzione delle operazioni)

Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore il quale, anche nel corso di esse, puo’ delegarne la direzione a un notaio. 
Art. 787.
(Vendita di mobili)
 
Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il professionista delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessita’ della vendita. 
Se sorge controversia, la vendita non puo’ essere disposta se non con sentenza del collegio. 
Art. 788.
(Vendita di immobili)
 
Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessita’ della vendita.  
Se sorge controversia, la vendita non puo’ essere disposta se non con sentenza del collegio. 
La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti. 
Quando le operazioni sono affidate a un professionista, questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo. 
Art. 789.
(Progetto di divisione e contestazioni su di esso)

Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l’udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti. 
Il decreto e’ comunicato alle parti. 
Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell’articolo 187. 
In ogni caso il giudice istruttore da’ con ordinanza le disposizioni necessarie per l’estrazione a sorte dei lotti. 
Art. 790.
(Operazioni davanti al notaio)
 
Se a dirigere le operazioni di divisione e’ stato delegato un notaio, questi da’ avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio. 
Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori. 
Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore. 
Questi fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso e’ comunicato dal cancelliere. 
Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza. 
Art. 791.
(Progetto di divisione formato dal notaio)

Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate. 
Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione. 
Il giudice provvede come al penultimo comma dell’articolo precedente per la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza a norma dell’articolo 187. 

L’estrazione dei lotti non puo’ avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a norma dell’articolo 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato. 
 

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