Codice delle assicurazioni private – Dlgs 209/2005

TITOLO XIV
VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 188.
Poteri di intervento

1. L’ISVAP, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice, può:

a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione, l’attuario revisore, l’attuario incaricato per i rami vita e l’attuario incaricato per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;

b) ordinare la convocazione dell’assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all’ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge;

c) procedere direttamente alla convocazione dell’assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;

d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.

2. L’ISVAP, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice da parte degli operatori del mercato assicurativo, può convocare i legali rappresentanti delle società che svolgono attività di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari ed al ruolo dei periti assicurativi.

3. L’ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione rilevante in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Art. 189.
Poteri di indagine

1. L’ISVAP può chiedere informazioni, ordinare l’esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi, nonche’ ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.

2. L’ISVAP può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, dei periti assicurativi e dei soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.

Art. 190.
Obblighi di informativa

1. L’ISVAP può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento.

2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società di revisione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dell’attuario revisore, dell’attuario incaricato nei rami vita e dell’attuario incaricato per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.

3. L’organo che svolge la funzione di controllo in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l’ISVAP di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un’irregolarità nella gestione dell’impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l’attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell’impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all’organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all’ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.

4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all’ISVAP gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. I medesimi soggetti forniscono all’ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell’articolo 72.

Art. 191.
Norme regolamentari

1. L’ISVAP, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, adotta, con i regolamenti per l’attuazione delle norme contenute nel presente codice, disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:

a) la correttezza della pubblicità, le regole di presentazione e di comportamento delle imprese e degli intermediari nell’offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati;

b) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l’esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi;

c) la verifica dell’adeguatezza delle procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili ed appropriati meccanismi di controllo interno delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

d) l’adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attività, la composizione ed il calcolo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

e) la costituzione e l’amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all’attività di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui e’ investito il patrimonio;

f) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le forme e le modalità di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, gli schemi ed il contenuto del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità e degli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

g) l’individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;

h) la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ivi compresa la verifica delle operazioni intragruppo ed il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione e delle società che controllano le imprese di assicurazione;

i) le procedure relative al rilascio dei provvedimenti previsti per l’accesso all’attività, per il rispetto delle condizioni di esercizio, per l’assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, per le operazioni straordinarie, per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.

3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalità della vigilanza di cui all’articolo 3 e devono tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell’innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati.

4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto. All’avvio della consultazione l’ISVAP rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell’analisi relativa all’impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all’articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

5. L’ISVAP può richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato. 6. I regolamenti adottati dall’ISVAP sono fra loro coordinati e formano un’unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.

Capo II
VIGILANZA SULLA GESTIONE TECNICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE.

Art. 192.
Imprese di assicurazione italiane

1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP sia per l’attività esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi.

2. L’ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all’insieme dell’attività svolta, alla disponibilità di attivi congrui ai fini dell’integrale copertura delle riserve ed al possesso del margine di solvibilità. Nei confronti delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell’ISVAP si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.

3. L’ISVAP, anche su segnalazione dell’autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse in altri Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o alle attività svolte in tali Stati che possano compromettere la stabilità finanziaria delle stesse. Delle misure adottate e’ data comunicazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.

4. L’ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinche’ le imprese di assicurazione che svolgono attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di un margine di solvibilità sufficiente, avuto riguardo anche a tali attività e di riserve tecniche adeguate agli impegni complessivamente assunti.

Art. 193.
Imprese di assicurazione di altri Stati membri

1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell’autorità dello Stato membro d’origine anche per l’attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.

2. Fermo quanto disposto al comma 1, l’ISVAP, qualora accerti che l’impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che e’ tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.

3. Qualora l’impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l’ISVAP ne informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.

4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell’autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l’ISVAP può adottare nei confronti dell’impresa di assicurazione, dopo averne informato l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi con gli effetti di cui all’articolo 167.

5. Qualora l’impresa di assicurazione che ha commesso l’infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.

6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all’esercizio dell’attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all’impresa interessata. Nelle comunicazioni con l’ISVAP l’impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.

7. Delle misure adottate l’ISVAP ordina la menzione, a spese dell’impresa di assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l’ISVAP informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

Art. 194.
Imprese di assicurazione di Stati terzi

1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP per l’attività svolta nel territorio della Repubblica.

Art. 195.
Imprese di riassicurazione

1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP sia per l’attività esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.

2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 l’ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all’insieme dell’attività svolta ed alla disponibilità di attivi congrui ai fini dell’integrale copertura delle stesse.

3. Le medesime disposizioni si applicano, limitatamente all’attività esercitata nel territorio della Repubblica, alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.

Art. 196.
Modificazioni statutarie

1. L’ISVAP approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione.

2. Non si può dare corso all’iscrizione nel registro delle imprese se non consti l’approvazione prevista dal comma 1.

Art. 197.
Vigilanza sull’attuazione del programma di attività

1. Per i primi tre esercizi l’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e’ tenuta a presentare all’ISVAP una relazione semestrale relativa all’esecuzione del programma di attività.

2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell’impresa, l’ISVAP può adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l’equilibrio della gestione.

3. L’impresa comunica all’ISVAP ogni variazione apportata al programma di attività, nonche’ ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e nei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nell’impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attività sono sottoposte all’approvazione dell’ISVAP secondo la procedura stabilita con regolamento.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.

Capo III
VIGILANZA SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

Art. 198.
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane

1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e’ sottoposto, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.

2. Se il portafoglio e’ trasferito ad un’impresa di assicurazione che ha sede legale nel territorio della Repubblica, l’ISVAP verifica che l’impresa cessionaria disponga dell’autorizzazione necessaria all’esercizio delle attività trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Quando il portafoglio comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del territorio della Repubblica, l’ISVAP verifica inoltre che l’impresa soddisfi le condizioni previste per l’accesso all’attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro dell’impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie situate in altri Stati membri, e’ necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza interessate. Se il trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri in libertà di prestazione di servizi, e’ altresì necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza degli Stati membri dell’obbligazione e di ubicazione del rischio.

3. Se il portafoglio e’ trasferito ad un’impresa di assicurazione che ha la sede legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria della medesima impresa stabilita in Italia, spetta all’autorità di vigilanza dello Stato membro dell’impresa cessionaria attestare all’ISVAP che la medesima e’ autorizzata all’esercizio delle attività trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. L’ISVAP verifica, nel caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro Stato membro, che l’impresa cessionaria rispetti le disposizioni per l’accesso in regime di libertà di prestazione di servizi per l’attività esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del trasferimento.

4. Se le autorità di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’ISVAP, si considera che esse abbiano dato parere favorevole.

5. Il portafoglio può essere trasferito anche ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in uno Stato terzo a condizione che:

a) l’impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento, le attività ad essa trasferite;

b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall’impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;

c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell’impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;

d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.

Può essere trasferito ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in Stati terzi anche quella parte del portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, nello Stato terzo in cui e’ situata la sede legale dell’impresa cessionaria.

Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell’impresa di assicurazione che sia situata in uno Stato terzo.

6. Se il trasferimento e’ effettuato ad un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un’impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresì l’applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell’articolo 2112 del codice civile.

Art. 199.
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri

1. L’impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica comunica senza indugio all’ISVAP di aver richiesto alla propria autorità di vigilanza l’autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.

2. Se il portafoglio e’ trasferito ad un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, l’ISVAP dà il suo assenso all’autorità di vigilanza dello Stato membro dell’impresa cedente, dopo aver verificato che l’impresa cessionaria e’ autorizzata all’esercizio delle attività trasferite e che dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. La medesima procedura si applica se il portafoglio trasferito da un’impresa di assicurazione di altro Stato membro all’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio italiano.

3. Se il portafoglio e’ trasferito ad una sede secondaria in Italia di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, l’ISVAP dà il suo assenso all’autorità di vigilanza dello Stato di origine dell’impresa cedente dopo aver verificato che:

a) l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell’attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica;

b) l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ha accertato che l’impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.

4. Se il portafoglio e’ trasferito ad un’impresa di assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro, l’ISVAP dà il suo assenso all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente dopo aver verificato che:

a) l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell’attività in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica;

b) l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.

5. Se il portafoglio e’ trasferito ad una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un’impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l’ISVAP dà il suo assenso all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente dopo aver verificato che:

a) la sede secondaria e’ autorizzata all’esercizio delle attività trasferite;

b) l’autorità dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ha accertato che l’impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.

Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell’impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.

6. L’ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti emessi dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.

Art. 200.
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi

1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica di un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo e’ sottoposto, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.

2. Il trasferimento può essere effettuato a favore di:

a) un’impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata in uno Stato terzo;

b) un’impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a condizione che il portafoglio ceduto sia trasferito ad una sede secondaria della stessa impresa che sia situata nel territorio della Repubblica.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni rispettivamente previste all’articolo 198, commi 2 e 3, a seconda che il trasferimento sia effettuato a favore di un’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l’ISVAP verifica che la sede secondaria dell’impresa cessionaria sia autorizzata all’esercizio delle attività trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Se il controllo di solvibilità, relativo alle attività esercitate in stabilimento sul territorio della Repubblica, e’ demandato all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dove l’impresa e’ altresì stabilita, la verifica compete alla medesima autorità, che ne rilascia attestazione all’ISVAP.

5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente articolo si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

Art. 201.
Fusione e scissione di imprese di assicurazione

1. L’ISVAP autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si può dare corso all’iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l’autorizzazione dell’ISVAP.

2. Se la fusione e’ attuata per incorporazione, l’impresa di assicurazione incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l’impresa deve disporre dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, le attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.

3. La fusione e’ autorizzata dall’ISVAP con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l’autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, l’autorizzazione non può essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorità di vigilanza di tali Stati.

4. Se la fusione dà luogo all’incorporazione di un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica in un’impresa con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l’ISVAP esprime parere favorevole dopo avere verificato che:

a) l’impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le condizioni relative all’accesso all’attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;

b) l’impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto, tenuto conto della fusione.

Il provvedimento dell’ISVAP e’ pubblicato nel Bollettino.

5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione, si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni di scissione.

Art. 202.
Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione

1. Il trasferimento del portafoglio dell’impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un’impresa con sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. L’ISVAP verifica che l’impresa cessionaria, qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.

2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali prenda parte almeno un’impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, e’ autorizzata secondo le disposizioni di cui all’articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

Capo IV
COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI E COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA

Art. 203.
Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività assicurativa

1. L’ISVAP consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia controllata da un’impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;

b) sia controllata da un’impresa che controlla un’altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;

c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un’impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.

2. L’ISVAP, altresì, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell’autorizzazione ad un’impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) sia controllata da una banca o da un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea;

b) sia controllata da un’impresa che controlla una banca o un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea;

c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea.

3. L’ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorità competenti rilevanti ai sensi delle rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario le informazioni utili a valutare l’idoneità degli azionisti e la reputazione e l’esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un’altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell’attività.

Art. 204.
Autorizzazione relativa all’assunzione del controllo di imprese di assicurazione

1. L’ISVAP, nei casi in cui e’ previsto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 68, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri allorche’ l’acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un’acquirente che, in virtù dell’acquisizione, diventa un’impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, dell’impresa acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia:

a) un’impresa di assicurazione, una banca o un’impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro;

b) un’impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);

c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).

Art. 205.
Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri

1. L’ISVAP può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio della vigilanza sull’impresa. Prima di procedere all’ispezione l’ISVAP informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.

2. L’autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine di un’impresa di assicurazioni che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio della vigilanza sull’impresa stessa. Prima di procedere all’ispezione l’autorità di vigilanza informa l’ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all’ispezione stessa.

Art. 206.
Assistenza per l’esercizio della vigilanza supplementare

1. L’ISVAP può chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro di effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalità per le verifiche necessarie all’esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire informazioni riguardanti un’impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un’impresa di assicurazione controllata o partecipata dall’impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero informazioni che riguardano un’impresa che sia:

a) un’impresa controllata dall’impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;

b) un’impresa controllante l’impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;

c) un’impresa controllata da un’impresa controllante l’impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica o un’impresa comunque con quest’ultima soggetta a direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96.

2. L’autorità di vigilanza competente di un altro Stato membro può chiedere all’ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel territorio della Repubblica comprese nell’area della vigilanza supplementare di competenza dell’autorità richiedente. L’ISVAP procede direttamente ovvero può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da una società di revisione iscritta all’albo di cui al testo unico dell’intermediazione finanziaria, o da un revisore contabile iscritto nel registro previsto dalla legge. Qualora l’autorità richiedente non proceda direttamente alla verifica, può prendervi parte. La verifica può riguardare le seguenti imprese:

a) imprese di assicurazione controllate o partecipate da un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;

b) imprese controllate o imprese controllanti di un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;

c) imprese controllate da un’impresa controllante l’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.

3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell’esattezza dei dati e delle informazioni utili per l’esercizio della vigilanza supplementare.

4. L’ISVAP può concordare con le autorità competenti degli Stati terzi modalità per l’ispezione di succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione insediate nei rispettivi territori.

Art. 207.
Scambi di informazioni per l’esercizio della vigilanza supplementare

1. Se un’impresa controllata o partecipata da un’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, ha sede legale in un altro Stato membro, l’ISVAP può chiedere all’autorità di vigilanza dello Stato di origine le informazioni necessarie relativamente al trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità.

2. L’ISVAP fornisce alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri le informazioni alle medesime necessarie per verificare che gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di imprese di assicurazione soggette alla vigilanza dell’ISVAP, controllate o partecipate da imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare da parte di tali autorità, possano effettivamente essere resi disponibili per soddisfare la situazione di solvibilità corretta di tali imprese.

Art. 208.
Rapporti con la Commissione europea relativamente ad imprese di Stati terzi

1. L’ISVAP informa la Commissione europea:

a) di ogni autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa rilasciata ad un’impresa di assicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;

b) di ogni autorizzazione all’acquisizione, da parte di imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.

Se l’autorizzazione e’ stata rilasciata ad un’impresa di assicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo e’ specificamente indicata nella comunicazione che l’ISVAP invia alla Commissione europea.

2. L’ISVAP informa la Commissione europea delle difficoltà incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell’accesso e nell’esercizio dell’attività in regime di stabilimento in uno Stato terzo.

3. Su decisione della Commissione europea, l’ISVAP sospende le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni sono negate qualora la decisione della Commissione sia prorogata dal Consiglio dell’Unione europea.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui imprese di assicurazione di Stati terzi, o società dalle medesime controllate ed autorizzate da uno Stato dell’Unione europea, costituiscano una impresa di assicurazione e nel caso in cui acquisiscano partecipazioni in imprese di assicurazione autorizzate secondo la legge di uno Stato membro.

Art. 209.
Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie

1. L’ISVAP comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l’obbligatorietà, indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che e’ necessario riportare nel documento che l’impresa di assicurazione consegna all’assicurato per l’attestazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo.

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