Codice penale – Titolo II – Delle contravvenzioni concernenti l’attività sociale della pubblica amministrazione (731-734)

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Codice Penale

LIBRO TERZO
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

TITOLO II
Delle contravvenzioni concernenti l’attività sociale della Pubblica Amministrazione

Art. 731.
Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori.

Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare è punito con l’ammenda fino a euro 30.

[Art. 732.
Omesso avviamento dei minori al lavoro. (1)

Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro è punito con l’ammenda fino a lire sessantamila.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 18, Legge 25 giugno 1999, n. 205.

Art. 733.
Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda non inferiore a euro 2.065.

Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

Art. 734.
Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’autorità, è punito con l’ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.

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