È lecito il sequestro preventivo della patente per evitare la reiterazione dei reati? Cassazione, sez. II, 19 settembre 2011, n. 34315

 

È LECITO IL SEQUESTRO PREVENTIVO DELLA PATENTE PER EVITARE LA REITERAZIONE DEI REATI?

Cassazione, sez. II, 19 settembre 2011, n. 34315

 

Il sequestro del “documento” che attesta l’abilitazione alla guida e la conseguente indisponibilità dello stesso non solo non rende operativa la predetta clausola di esclusione della garanzia ma non riesce neanche a soddisfare il dichiarato fine di rendere inefficace l’eventuale azione che l’indagato possa mettere in atto in danno delle compagnie assicuratrici.

 

 

Cassazione, sez. II, 19 settembre 2011, n. 34315

(Pres. Casucci – Rel. Taddei)

 

 

Osserva

Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha confermato il decreto di sequestro preventivo della patente di guida di S.O., ricorre la difesa dell’indagato chiedendo l’annullamento del provvedimento e deducendo: a) la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) in riferimento agli artt. 321 e 125 c.p.p. perché si è ipotizzata la partecipazione alla associazione a delinquere in assenza di prove concrete solo per ovviare alla prescrizione dei reati fini; b) l’assenza di pericolo attuale e concreto di reiterazione dei reati; c) l’assenza di pertinenzialità della patente di guida con il reato di partecipazione.

Motivi della decisione

2. Il provvedimento deve essere annullato per i motivi di seguito indicati.

2.1 Si legge nella motivazione dell’ordinanza impugnata che il sequestro della patente di guida va mantenuto, quale misura proporzionata ed efficace a neutralizzare il pericolo derivante dal possesso della res, che è strutturalmente funzionale alla commissione, in esecuzione del medesimo programma illecito, di illeciti in danno delle compagnie di assicurazione.

2.2 L’assunto del Tribunale procede da una giurisprudenza civile di questa Corte, alla quale fa specifico rinvio, secondo la quale in tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, la clausola di polizza che condizioni la garanzia assicurativa alla circostanza che il contraente sia munito di valida patente implica la non operatività della garanzia stessa tutte le volte che la patente stessa risulti scaduta, a prescindere dalla persistenza dei prescritti requisiti fisici e psichici in capo al detto conducente, e senza che, ancora, spieghi influenza la circostanza per cui, successivamente al sinistro, l’autorizzazione alla guida gli sia stata rinnovata (Sez. 3 Sentenza n. 15174 del 10/10/2003 (Rv. 567405).

2.3 Va, tuttavia, rilevato che il Tribunale ha travisato l’insegnamento della Suprema Corte che, con quella sentenza, ha inteso chiarire che è del tutto legittima la clausola contrattuale che subordini l’operatività della garanzia assicurativa al reale conseguimento ed alla permanente operatività dell’abilitazione alla guida, abilitazione della quale la patente si limita ad attestare il conseguimento.

2.4 Pertanto, diversamente da quanto affermato nel provvedimento impugnato dal Tribunale del riesame, il sequestro del “documento” che attesta l’abilitazione alla guida e la conseguente indisponibilità dello stesso non solo non rende operativa la predetta clausola di esclusione della garanzia ma non riesce neanche a soddisfare il dichiarato fine di rendere inefficace l’eventuale azione che l’indagato possa mettere in atto in danno delle compagnie assicuratrici.

In altri termini il provvedimento ablativo è del tutto inefficace rispetto allo scopo che, dichiaratamente, si prefigge ed improprio perché diretto verso una dichiarazione dell’autorità amministrativa che non può essere, legittimamente, neutralizzata dal provvedimento adottato.

Di conseguenza la motivazione del provvedimento è meramente apparente oltre che, in senso lato, contraria al diritto e, in quanto tale, essa è tamquam non esset: si configura, infatti, quel vizio della motivazione così radicale da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante perché esso è privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che rendono l’itinerario logico seguito dal giudice, idoneo ad essere compreso (rv 214953; rv 227095; rv 245093); sicché il provvedimento stesso è del tutto privo di motivazione e deve essere annullato, senza rinvio, insieme al decreto di sequestro, con restituzione del documento di guida all’avente diritto.

3 – Ai sensi dell’art. 626 c.p.p. la Cancelleria deve provvedere ai previsti adempimenti.

 

P.Q.M.

 

Annulla, senza rinvio, l’ordinanza impugnata ed il provvedimento di sequestro e dispone la restituzione della patente di guida all’avente diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..

 

 

 

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