Guida in stato di ebbrezza: si può patteggiare la sospensione della patente? Cassazione, sez. IV, 14 settembre 2011, n. 34081

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: SI PUÒ PATTEGGIARE LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE?

Cassazione, sez. IV, 14 settembre 2011, n. 34081

 

Per le altre ipotesi di contravvenzioni previste dal codice della strada, tra cui quello della guida in stato di ebbrezza, deve seguirsi la regola generale secondo cui il “patteggiamento” non si estende alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria.

 

 

Cassazione, sez. IV, 14 settembre 2011, n. 34081

(Pres. Zecca – Rel. Bianchi)

 

 

Ritenuto in fatto

1. T. I. è stato chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 186, co. 2 B e co. 2 sexies, del codice della strada; il Tribunale di Tolmezzo ha applicato nei suoi confronti la pena di 2800,00 euro di ammenda di cui euro 2250,00 in sostituzione di 9 giorni      di arresto; ha applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente per sei mesi, partendo da una base di nove mesi, ridotti di un terzo ex art. 222, co. 2 bis, del codice della strada.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Trento rappresentando che la diminuzione prevista dall’art. 222, co. 2 bis non è applicabile al reato di cui all’art. 189 c.d.s., ma solo al reato di cui all’art. 589 c.p.; e che è stato violato l’art. 186, co. 2 septies, essendo in particolare errato il calcolo della pena in relazione alle attenuanti generiche.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Risulta dalla sentenza impugnata che il giudice ha determinato la pena base tenendo conto delle attenuanti generiche e poi ha operato una diminuzione di pena per le stesse attenuanti, con ciò operando una duplice valutazione di tali circostanze, non consentita nonostante il particolare regime stabilito in tema di valutazione delle circostanze dall’art. 186, co.2 septies; a norma di tale articolo è infatti imposta una considerazione separata e autonoma delle circostanze, stabilendo la norma che le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2 sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e che le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante di cui al comma 2 sexies.

Il giudice ha poi operato una riduzione di un terzo sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, richiamando l’art. 222, co. 2 bis. Tale disposizione non è però applicabile alla contravvenzione in esame, atteso che la previsione di essa all’interno dell’art. 222 del codice della strada ne limita l’applicazione alle ipotesi disciplinate dalla medesima norma , quelle cioè dei reati di lesioni e omicidio colposi commessi con violazione delle norme del codice della strada. Per le altre ipotesi di contravvenzioni previste dal codice della strada, tra cui quello della guida in stato di ebbrezza, deve seguirsi la regola generale secondo cui il “patteggiamento” non si estende alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria.

2.Deve pertanto essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Tolmezzo per l’ulteriore corso.

 

P.Q.M.

 

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Tolmezzo per l’ulteriore corso.

 

 

 

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