Compromissione della capacità lavorativa: l’onere della prova è a carico del soggetto leso Cassazione, sez. III, 20 dicembre 2011, n. 27584

 

 

COMPROMISSIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA: L’ONERE DELLA PROVA È A CARICO DEL SOGGETTO LESO
Cassazione, sez. III, 20 dicembre 2011, n. 27584
(Pres. Segreto – Rel.e Giacalone)
In fatto e in diritto
1 La Fondiaria – S.A.I. impugna per cassazione, sulla base di sei motivi, illustrati con memoria, la sentenza della Corte di Appello di Bologna, depositata il 1 ottobre 2008, la quale, in parziale riforma di quella di primo grado, ha confermato l’importo del risarcimento dovuto in solido dalla compagnia assicuratrice e dal danneggiato a favore della danneggiata S. , fissato dal Tribunale in Euro 590.823,71, detratti gli acconti già versati dalla Compagnia alla danneggiata, e rideterminato il saldo a questa dovuta attraverso la devalutazione della somma riconosciuta in primo grado alla data del sinistro e, quindi, la rivalutazione degli importi con relativi interessi alla data dei singoli acconti e la detrazione di ciascuno di essi alla singola scadenza. La danneggiata S. resiste con controricorso e chiede il rigetto del ricorso.
2. La Fondiaria – S.A.I. formula i seguenti motivi:
2.1. Violazione degli artt. 2697, 2056 e 1223 c.c. e 4 l. n. 857/76 e chiede alla Corte se la statuizione del giudice a quo, che attribuisca al danneggiato a titolo di invalidità permanente parziale specifica, indicata dal CTU nel 45%, la somma di Euro 265.000,00, senza che il danneggiato abbia provato, né indiziariamente, né presuntivamente e, come facile e possibile, con produzioni documentali, riduzione di reddito sicura, sia viziata in diritto da errar in indicando per violazione delle predette norme.
2.2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c. e 4 l. n. 857/76 e chiede alla Corte se “la statuizione del giudice a quo che abbia ritenuto che la prova della diminuzione di reddito dovesse essere data dal danneggiante (o dal suo assicuratore), indipendentemente ed in violazione anche del principio c.d. della riferibilità o vicinanza o disponibilità della prova e abbia inoltre ritenuto tardiva, in causa di c.d. vecchio rito, in cui le nuove prove potevano essere richieste anche nell’atto di appello così come sono state richieste, nelle conclusioni istruttorie di quell’atto, la richiesta di esibizione delle denunce fiscali ai fini delle imposte sul reddito dalla data del sinistro a quella di precisazione delle conclusioni, se non addirittura a quella di assegnazione della causa a sentenza da parte della Corte di Bologna, così impedendo, di fatto o di diritto, ogni possibile verifica e prova sul punto de qua da parte del danneggialo (o del suo assicuratore), sia viziata in diritto da errar in indicando per violazione delle predette norme”.
2.3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., e chiede alla Corte se la statuizione del giudice a qua, che abbia ritenuto che rivalutazione ed interessi sul danno da invalidità permanente parziale non patrimoniale (biologica) e patrimoniale (specifica) decorrano dalla data del sinistro (29.11.1992) e non dal termine del periodo di invalidità temporanea (29.03.1994), sia viziata in diritto per violazione delle predette norme, costituendo palese indebita maggiorazione del danno afferente le relative voci accessorie di risarcimento.
2.4. violazione e falsa applicazione degli artt. 1194 c.c. in relazione agli artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c. e chiede alla Corte se il giudice a qua che, in relazione a debito di valore, quale è il debito di risarcimento del danno, abbia applicato nella specie l’art. 1194 c.c., imputando gli acconti corrisposti dall’assicuratore del danneggiarne indistintamente a capitale, rivalutazione ed interessi e non a capitale, omettendo di pronunciare sulla specifica domanda della Fondiaria, sia incorso in errar in procedendo ai sensi di dette disposizioni del codice di rito.
2.5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c. e chiede alla Corte se il giudice a qua che in mancanza di debita domanda giudiziale della danneggiata, in relazione a ciascun acconto corrisposto dall’assicuratore del danneggiale, abbia capitalizzato rivalutazione ed interessi sul capitale (e quindi applicando le regole dell’anatocismo sia alla rivalutazione che agli interessi), sia viziata comunque in diritto da errar in indicando per violazione dell’indicata norma.
2.6. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 e chiede alla Corte se la statuizione del giudice a qua, che abbia contemporaneamente attribuito al danneggiato la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale di risarcimento, applicando conseguentemente nella specie e con riferimento a debito di valore le regola dell’anatocismo, per entrambi gli accessori del credito, sia in ogni caso viziata da errar in indicando per violazione dell’indicata norma.
3.1. Il primo motivo si rivela privo di pregio. La Corte territoriale ha respinto il gravame avverso la liquidazione del danno da invalidità permanente incidente sulla capacità lavorativa specifica – accertata da c.t.u. senza contestazioni nella misura del 45% – affermando che non vi erano motivi per disattendere la valutazione dei primi giudici, posto che la danneggiata, medico convenzionato del SSN. aveva dimostrato di aver subito una diminuzione dei pazienti ed una progressiva riduzione dell’attività svolta all’epoca dei fatti, con un evidente pregiudizio di carattere patrimoniale; aggiungeva che, se la riduzione della capacità lavorativa specifica è di una certa entità, è possibile presumere che la capacità di guadagno risulti ridotta anche per il futuro, qualora la vittima già svolga, come nella specie, un’attività. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto – coerentemente con consolidato orientamento di questa S.C. – che il soggetto leso abbia assolto l’onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l’invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass. n. 23761/2011, in motivazione; 18866/2008 e 10031/2006).
3.2.a. Passando all’esame del secondo motivo, va, in primo luogo, osservato che la sentenza impugnata ha correttamente affermato che competeva alla Fondiaria addurre prove contrarie a quelle prodotte dall’attrice. Invero, trattandosi di prova presuntiva della riduzione della capacità di guadagno (basata su una presunzione iuris tantum), la controparte è ammessa alla prova contraria, a dimostrare, cioè, che, nonostante la diminuzione della capacità lavorativa specifica di notevole entità, non vi sia stato un pregiudizio di carattere economico ed un danno patrimoniale. Tali affermazioni sono in armonia con consolidati orientamenti di questa S.C. (su quest’ultimo punto, v. Cass. 1690/08 e Cass. 8599/01, in motivazione), dai quali la Corte territoriale ha correttamente desunto che, nella specie, la danneggiata aveva provato in primo grado sia la lesione subita che la riduzione del proprio reddito. Ne deriva che, oltre al primo motivo, si rivela infondata anche la prima parte del secondo.
3.2.b. Non resiste, invece, alle censure mosse nella seconda parte del secondo motivo l’affermazione, pure emergente dalla sentenza impugnata, secondo cui nessuna prova concreta era stata fornita dalla controparte a sostegno della richiesta di minore quantificazione di detta voce di danno (e la relativa attività istruttoria avrebbe dovuto essere eventualmente posta in essere in primo grado). Per un verso, infatti, trattandosi di causa introdotta prima dell’entrata in vigore della “novella” di cui alla l. n. 353/1990, non sussisteva – diversamente da quanto impropriamente ritenuto dalla Corte territoriale – la preclusione prevista dal vigente testo dell’art. 345 c.p.c., sicché detta prova contraria avrebbe potuto essere anche fornita in appello.
3.2.C. Ne consegue che si rivela fondata anche l’ultima parte della seconda censura, in quanto la richiesta di emissione degli ordini di esibizione, avanzata nell’atto di appello dalla Fondiaria, avrebbe dovuto essere accolta o respinta nel merito (argomento desumibile da Cass. 12611/03 e 11603/09, senza che assuma rilievo, nella specie, la questione della insindacabilità, o meno, in questa sede, del diniego esplicito di emissione di detto ordine, su cui v. in senso difforme da quelle ora citate, Cass. 2262/06; 4375, 6439 e 22196 del 2010), non già tacitamente disattesa a seguito dell’erroneo rilievo (come sopra osservato) della mancata deduzione probatoria in primo grado. A seguito dell’accoglimento di tale parte della censura, quindi, il giudice di rinvio dovrà decidere sulla richiesta di emissione di ordini di esibizione, motivando nel merito in ordine alla stessa.
3.3. Fondato è anche il terzo motivo, con cui la società ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe dovuto far decorrere la rivalutazione e gli interessi, non già dalla data del sinistro, bensì dalla data della cessazione della invalidità temporanea. Diversamente da quanto sostenuto nella decisione impugnata, invece, meritano di essere confermati i seguenti principi, ai quali dovrà attenersi il giudice di rinvio:
3.3.a. La rivalutazione ed i relativi interessi per quanto riguarda le somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni per Invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di inabilità temporanea, liquidata separatamente, decorrono dal momento della cessazione dell’Invalidità temporanea e non dal giorno dell’evento dannoso” (Cass. n. 5680 del 1996; n. 2988 del 1987; n. 1022 del 1975);
3.3.b. “Il danno risarcibile in caso di invalidità non concerne la incapacità lavorativa in sé, ma la conseguenza del mancato guadagno e, nel caso di invalidità permanente, la riduzione della capacità di guadagno; ne consegue che, trattandosi di debito di valore, la liquidazione deve essere adeguata ai valori monetari del momento della pronuncia giudiziale definitiva, tenendosi conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, mentre la decorrenza degli interessi compensativi va fissata nel momento in cui il danno si è verificato che, in tema di Invalidità permanente, deve essere individuato non nella data dell’incidente ma nel momento in cui è cessata la Invalidità temporanea e si sono consolidati i postumi a carattere permanente con le conseguenze dannose derivatene” (Cass. n. 6403/88; 5489/87; 442/82).
Del resto, agli stessi principi, in linea più generale, s’ispira l’orientamento di questa S.C. riguardante la decorrenza della posta “principale” del risarcimento del danno di natura permanente (Cass. 3806 del 2004. secondo cui, in tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell’integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell’invalidità temporanea e di quella permanente, quest’ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l’individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno).
3.4. Il quarto motivo non coglie nel segno. Esso, infatti, prescinde dalla effettiva ratio decidendi adottata dalla Corte sul punto. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sullo specifico capo d’impugnazione in appello riguardante l’imputazione degli acconti al solo capitale e non anche a rivalutazione ed interessi. Invece, la Corte territoriale ha correttamente pronunciato sulla questione, riformando sul punto la sentenza di primo grado. Ritenuta congrua la somma riconosciuta dal Tribunale, la Corte l’ha devoluta alla data del sinistro ed ha calcolato, di volta in volta, la rivalutazione e gli interessi alla data dei singoli acconti. Sul residuo non corrisposto negli acconti ha determinato la rivalutazione fino alla data della sentenza ed ha stabilito la decorrenza degli interessi legali, sul residuo rivalutato di anno in anno, dalla data del terzo acconto al saldo. Il tutto in armonia con l’orientamento di questa Corte, che ha applicato i principi sopra richiamati anche al caso di capitalizzazione anticipata del credito risarcitorio espresso in valori liquidati con riferimento alla data della decisione (v. Cass. n. 1216 del 2006). Del resto, in caso di versamento di acconti anteriormente alla liquidazione, il giudice deve tenerne conto (senza che trovi nel caso applicazione la regola posta dall’art. 1194 c.c., secondo cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi – valevole esclusivamente per le obbligazioni di valuta -), devalutando alla data dell’evento dannoso sia il credito risarcitorio rivalutato che l’acconto versato, e detraendo quest’ultimo dal primo, sulla differenza residua computando quindi gli interessi calcolati secondo i richiamati criteri (Cass. civ., Sez. III, 23/02/2005, n. 3747).
3.5. Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili in Quanto formulati in violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione. Proprio con riguardo alla rivalutazione ed ai fini dell’ammissibilità dei motivi di ricorso, questa Corte ha affermato che, poiché l’interesse processuale all’impugnazione deve essere concreto e non teorico e va provato dal ricorrente, questi deve necessariamente indicare quale rivalutazione avrebbe dovuto essere correttamente effettuata, solo così potendo dimostrare che quella operata dal giudice sia quantitativamente diversa (nella specie, superiore, trattandosi di impugnazione da parte del debitore) e, quindi, far risaltare il suo interesse alla censura (argomento desumibile da Cass. n. 376 del 2005, in motivazione). Nella specie, peraltro, tenendo conto anche di quanto osservato rispetto al quarto motivo, le censure in esame non specificano se e come si sia applicato l’anatocismo e, comunque, non tengono conto della circostanza che la parte vittoriosa non era tenuta a formulare in appello domanda per il maggior danno maturato in epoca successiva alla sentenza di primo grado, ove la domanda stessa fosse stata proposta in primo grado (art. 345, primo comma, c.p.c.: Cass. n. 10871/99; 129/00).
4. Ne deriva l’accoglimento del terzo e, per quanto di ragione, del secondo motivo del ricorso, respinti gli altri. La sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame sulla base di quanto affermato ai precedenti punti 3.2.c, 3.3.a. e 3.3.b..

P.Q.M.

Accoglie il terzo e, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso, respinti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.
 

 

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