Retribuzione più bassa di quanto dichiarato: è estorsione? Cassazione, sez. II, 19 dicembre 2011, n. 46678

 
RETRIBUZIONE PIÙ BASSA DI QUANTO DICHIARATO: È ESTORSIONE?
Cassazione, sez. II, 19 dicembre 2011, n. 46678

Integra la minaccia costitutiva del reato di estorsione, la prospettazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti, in un contesto di grave crisi occupazionale, della perdita del posto di lavoro per il caso in cui non accettino un trattamento economico inferiore a quello risultante dalle buste paga
Cassazione, sez. II, 19 dicembre 2011, n. 46678
(Pres. Carmenini – Rel. Taddei)
Svolgimento del processo
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Nicosia del 27.05.2008 con la quale T.F. , titolare della “S. di T.F. ” veniva condannata per il reato di estorsione continuata in danno di talune dipendenti alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 400,00 di multa ricorre la difesa dell’imputata, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo:
a) violazione dell’art. 606 co. 1 lett.b) ed e) c.p.p. in relazione alla qualificazione dei fatti perché risultano mancanti, nella ricostruzione degli avvenimenti ricostruiti dai giudici di merito, gli elementi della costrizione e dell’approfittamento, nonché del danno per le persone offese e dell’ingiusto profitto essendosi limitata l’imputata ad offrire le condizioni di lavoro praticate nella zona ed avendo le dipendenti accettato liberamente le stesse,in assenza di un reale profitto per l’imputata, che ha dovuto liquidare l’attività per mancanza di commesse e per i debiti contratti;
b) violazione dell’art. 606 co. 1 lett.b) c.p.p. in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., avendo la T. corrisposto alle lavoratrici integralmente quanto concordato con i sindacati a titolo di risarcimento ed essendosi le dipendenti dichiarate integralmente soddisfatte.
Motivi della decisione
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Con il primo motivo in apparenza si deduce un vizio della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole all’imputato, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità perché la Corte di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti quanto piuttosto se essa sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. (In senso conforme anche Cass., sez. 5^, 13 maggio 2003, Pagano ed altri, non massimata nonché Sez. un., 29.9.2003, Petrella; SU n. 6402/97, rv 207944; SU n. 24/99, rv 214794; SU n. 12/2000, Jakani, rv 216260).
È principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e con l’ulteriore specificazione che l’illogicità censurabile è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi (Sez. un., 29.9.2003, Petrella; coni SU n. 6402/97 rv 207944; SU n. 24/99 rv 214794; SU n. 12/2000 rv 216260). Per altro verso, va anche ricordato che la Suprema Corte ha già ravvisato in casi analoghi a quello oggi all’esame, che integra la minaccia costitutiva del reato di estorsione, la prospettazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti, in un contesto di grave crisi occupazionale, della perdita del posto di lavoro per il caso in cui non accettino un trattamento economico inferiore a quello risultante dalle buste paga (sentenza n. 656 del 2009 rv 246046; n.36642 del 2007 rv 238918; n. 16656 del 2010 rv 247350).
2.2 In ordine al secondo motivo va rilevato che ai fini della concessione dell’attenuante del risarcimento del danno, l’integralità del risarcimento deve essere accertata dal giudice di merito – il cui giudizio, se motivato adeguatamente, non è sindacabile in sede di legittimità – e non può essere desunta dall’affermazione delle parti offese di essere state soddisfatte. (Rv 185065 rv 169474; n 163089).
I giudici di appello, con motivazione logica ed adeguata che non merita censura, hanno escluso la ricorrenza dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p. n. 6 sul presupposto di fatto che l’accordo transattivo aveva ridotto le legittime pretese delle operaie, con una motivazione, circa la carenza di una riparazione del danno effettiva, integrale e volontaria, come richiesto dalla stessa norma, all’evidenza, esente da vizi. Il ricorso,pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
3. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende

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