Il nuovo appello. Da oggi in vigore le nuove regole (L.D’Apollo)

 

IL NUOVO APPELLO. DA OGGI IN VIGORE LE NUOVE REGOLE

Luca D’Apollo

 

 

In data 11.08.2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 34 del 7-08-2012 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Si tratta di modifiche che interessano tanto il giudizio di cognizione ordinaria che quello del lavoro nonché, in forza della disposizione di cui all’art. 447-bis, le controversie in materia di locazione, comodato e affitto.

La modifica di maggiore impatto è dettata dall’art. 342 c.p.c., che onera l’appellante di “motivare” l’appello indicando – a pena di inammissibilità

1) le «parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado»;

2) «l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».

b) Di notevole impatto, sono, in secondo luogo, le modifiche apportate con i novelli artt. 348-bis e ter c.p.c. Dette disposizioni introducono un “filtro” per la proposizione dell’appello ancorato al requisito della non «ragionevole probabilità di accoglimento» dello stesso.

Arduo e ampiamente discrezionale il ruolo del giudice d’appello promosso a “custode” del legittimo orientamento: cosa bisogna intendere per “ragionevole probabilità di accoglimento”? quali sono i dati oggettivi cui il giudice dovrà ancorare il proprio giudizio? Tale parametro, assolutamente labile e incerto, non potrà certo limitarsi alla mera adesione al “precedente e stabile orientamento della Suprema Corte” – altrimenti il diritto resterà pietrificato sulle stesse posizioni.

Se infatti il filtro dovrà essere uno “sbarramento” verso il cammino che giunge in Cassazione dovrà essere un vaglio complesso della questione fattuale e dell’applicazione delle norme fatte dal primo giudice.

Ove infatti il giudice di seconde cure ritenga che l’impugnazione non abbia «ragionevole probabilità di essere accolta» ne dichiarerà l’inammissibilità con ordinanza, spogliandosi della causa.

In tal caso, la decisione di primo grado sarà ricorribile per cassazione. Nel caso di impugnazione presumibilmente fondata, al contrario, la controversia verrà trattata senza bisogno di assumere provvedimenti intermedi.

In caso di accoglimento dell’impugnazione da parte della suprema Corte, la causa proseguirà secondo le norme del giudizio di rinvio (art. 383).

Il nuovo “filtro” non trova applicazione

a) l’appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all’articolo 70, primo comma, ossia nel caso di intervento obbligatorio del pubblico ministero;

b) l’appello è proposto a norma dell’articolo 702-quater, ossia riguarda una controversia decise secondo le forme del procedimento sommario di cognizione.

Stante l’impossibilità – se non per eccezionali motivi – di produrre nuove prove, emerge dalla riforma la necessità di porre massima attenzione nell’affrontare il primo grado di giudizio.

Ecco le disposizioni sull’appello come modificato

 

 

 

 

 

Art. 342.

Forma dell’appello *

L’appello si propone con  citazione  contenente  le  indicazioni prescritte dall’articolo 163.  L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

    1) l’indicazione delle parti del  provvedimento  che  si  intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

    2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163bis.

 

* così modificato da decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, conversione con la Legge n. 34 del 7-08-2012

 

Art. 345.

Domande ed eccezioni nuove*

Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli  nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio. 

* così modificato da decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, conversione con la Legge n. 34 del 7-08-2012

 

Art. 348-bis.

Inammissibilità dell’appello*

Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità’ dell’appello, l’impugnazione e’ dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

Il primo comma non si applica quando:

a) l’appello e’ proposto relativamente a una delle cause di cui all’articolo 70, primo comma;

b) l’appello e’ proposto a norma dell’articolo 702-quater.

* così modificato da decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, conversione con la Legge n. 34 del 7-08-2012

 

Art. 348-ter.

Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello*

 All’udienza di cui all’articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi.

Il giudice provvede sulle spese a norma dell’articolo 91. L’ordinanza di inammissibilità e’ pronunciata solo quando sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale di cui all’articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

Quando e’ pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’articolo 327, in quanto compatibile.

Quando l’inammissibilità e’ fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360.

La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.

* così modificato da decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, conversione con la Legge n. 34 del 7-08-2012

 

Art. 434.

Deposito del ricorso in appello*

Il  ricorso deve contenere le   indicazioni prescritte dall’articolo 414. L’appello deve  essere  motivato. La  motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

    1) l’indicazione delle parti del  provvedimento che si  intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

    2) l’indicazione delle circostanze da cui  deriva  la  violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all’estero.

* così modificato da decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, conversione con la Legge n. 34 del 7-08-2012

 

Art. 702quater.

Appello*

L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

* così modificato da decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, conversione con la Legge n. 34 del 7-08-2012

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