Esame forense prove scritte: anche se grave l’errore ortografico ma non ripetuto, il giudizio negativo fondato esclusivamente su tale motivazione è illegittimo (A.Matranga)

 

ESAME FORENSE PROVE SCRITTE: ANCHE SE GRAVE L’ERRORE ORTOGRAFICO MA NON RIPETUTO, IL GIUDIZIO NEGATIVO FONDATO ESCLUSIVAMENTE SU TALE MOTIVAZIONE È ILLEGITTIMO

Alfredo Matranga

 

 

È questo il principio con cui il TAR Lazio, con la sentenza in rassegna ha accolto il ricorso proposto da un candidato escluso dalle prove orali.

In particolare, il contestato giudizio negativo era stato originato dalla constatazione che la prova di diritto civile svolta dall’interessata sarebbe connotata dalla presenza di un grave errore ortografico (la mancata segnalazione dell’elisione dell’articolo indeterminativo davanti a nome di genere femminile).

Tuttavia, ha precisato il TAR capitolino:

– da un lato, non può escludersi che l’errore ortografico in questione sia stato il frutto di una mera svista della candidata, verosimilmente dovuto alle obiettive condizioni di stress che accompagnano lo svolgimento delle prove in questione;

– dall’altro, non può non considerarsi che la stessa candidata, sia nella prova di diritto civile, sia nelle altre due, non incorreva più nel medesimo errore, così dimostrando di conoscere e saper correttamente applicare la regola ortografica in questione.

Ha pertanto, concluso il Collegio, atteso che l’errore in cui è incorso il cennato organo collegiale ha inevitabilmente inciso sulla globalità di un giudizio espresso ai sensi dell’art. 23 del R.D. n.37/1934 (non potendosi, intuitivamente, consentire lo svolgimento di una professione quale quella di cui trattasi a soggetti che non “padroneggiano” appieno la lingua italiana), va ritenuto integrato il dedotto vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, che ha, a sua volta, condotto ad una falsa applicazione dei criteri previsti per la valutazione complessiva degli elaborati scritti dei candidati.

 

 

TAR Lazio, Sez. I, 18 settembre 2012. n. 7851

 (Pres. Piscitello – Rel. Perna)

 

FATTO e DIRITTO

Reputandolo illegittimo, la dottoressa …….. ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento con cui non la si è ammessa a sostenere la prova orale prevista nell’ambito della procedura volta a valutare – per quel che concerne la sessione del 2011 – l’idoneità tecnica e culturale di coloro che ambivano (ed ambiscono) ad esercitare la professione forense.

Stante la manifesta fondatezza delle pretese attoree, nella Camera di Consiglio del 30.8.2012, data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo, premesso che (con tutta evidenza) il contestato giudizio negativo è stato originato dalla constatazione che la prova di diritto civile svolta dall’interessata sarebbe connotata dalla presenza di un grave errore ortografico (la mancata segnalazione dell’elisione dell’articolo indeterminativo davanti a nome di genere femminile), si rileva come una tale circostanza non possa assolutamente considerarsi provata.

Da un lato, non può escludersi che l’errore ortografico in questione sia stato il frutto di una mera svista della candidata, verosimilmente dovuto alle obiettive condizioni di stress che accompagnano lo svolgimento delle prove in questione; dall’altro, non può non considerarsi che la stessa candidata, sia nella prova di diritto civile, sia nelle altre due, non incorreva più nel medesimo errore, così dimostrando di conoscere e saper correttamente applicare la regola ortografica in questione.

E dunque, atteso che l’errore in cui è incorso il cennato organo collegiale ha inevitabilmente inciso sulla globalità di un giudizio espresso ai sensi dell’art. 23 del R.D. n.37/1934 (non potendosi, intuitivamente, consentire lo svolgimento di una professione quale quella di cui trattasi a soggetti che non “padroneggiano” appieno la lingua italiana), il Collegio – ritenuto integrato il dedotto vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti (travisamento che ha, a sua volta, condotto ad una falsa applicazione dei criteri previsti per la valutazione complessiva degli elaborati scritti dei candidati) – non può, appunto, che concludere per la fondatezza della proposta impugnativa.

La sostanziale novità della questione trattata induce, comunque, all’integrale compensazione delle spese di lite.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

– accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;

– compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2012

Depositata in segreteria Il 18/09/2012

 

 

 

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