Professioni sportive e responsabilità civile: la caduta sulle piste da sci e il risarcimento del danno (L. Patricelli)

 

PROFESSIONI SPORTIVE E RESPONSABILITÀ CIVILE: LA CADUTA SULLE PISTE DA SCI E IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Cassazione civile, sez. III, 11 giugno 2012 n. 9437

Luigi Patricelli, avvocato e giudice sportivo

 

 

Con la sentenza n. 9437 dell’11 giugno 2012, la Corte di Cassazione si è significativamente pronunciata sul delicato e sempre attuale tema della responsabilità civile nell’ambito dell’esercizio delle professioni sportive. Nella fattispecie in esame, i genitori di un minore regolarmente iscritto a una Scuola di sci chiedono il risarcimento del danno, demandandone la quantificazione all’Autorità Giudiziaria adita, per le gravi fratture riportate in seguito a una caduta durante le ore di lezione. Nella domanda la parte attrice evidenzia la negligenza e l’imprudenza della maestra di sci per aver condotto il bambino su una pista difficoltosa in condizioni atmosferiche avverse. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello respingono la domanda poiché ritengono che sia stata fatta valere solo la responsabilità extracontrattuale, consequenzialmente valutando come inapplicabili gli artt. 2043, 2048 e 2049 cod.civ., e che nulla sia stato proposto in termini di responsabilità contrattuale. Nulla di meno vero. Cassando le sentenze di primo e secondo grado, il Giudice di legittimità afferma che nell’atto di citazione i ricorrenti hanno inequivocabilmente basato la propria domanda sulla responsabilità contrattuale della Scuola di sci. Ciò si desume facilmente dal corpus dell’atto introduttivo che, articolandosi in una dettagliata esposizione del fatto, dimostra efficacemente come il minore abbia subito l’infortunio durante un corso di sci organizzato e come ciò rientri nell’alveo della responsabilità ex 1218 cod. civ.. Tra allievo e Scuola di sci si instaura, infatti, un vincolo contrattuale da contatto sociale che fa sorgere un’obbligazione di mezzi e l’istruttore è tenuto ad agire ai sensi dell’art. 1176 comma 2, cod. civ., prestando la propria opera in maniera diligente e vigilando sull’incolumità dell’allievo per tutto il tempo in cui questi usufruisce della prestazione. Se le sentenze del Tribunale e della Corte di Appello nel rigettare la domanda basavano le proprie ragioni sulla mancanza di una esplicita qualificazione della domanda, l’obiettiva natura della fattispecie è, per la Corte di Cassazione, tale da manifestare ex se un rapporto di natura contrattuale, soggetto all’applicazione delle norme di cui all’articolo 1218 cod. civ. Le mere argomentazioni giuridiche della parte mai potrebbero impedire al giudice di qualificare e valutare diversamente la fattispecie, nell’ambito dei fatti dedotti in giudizio e in termini coerenti con l’oggetto della domanda nonché in ossequio con le finalità perseguite dalla parte.

 

 

Cassazione civile, sez. III, 11 giugno 2012 n. 9437

(Pres. Petti – Rel. Lanzillo)

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A., in nome e per conto del figlio minore P. L., ha proposto domanda di risarcimento dei danni contro la Scuola di sci di (OMISSIS), a seguito della caduta del bambino durante un corso di sci.

La caduta, avvenuta il (OMISSIS) verso le ore 11,55, ha provocato la rottura della tibia, a cui è seguito un lungo periodo di ingessatura, con esiti permanenti fra cui il leggero accorciamento della gamba.

L’attore addebita la caduta al fatto che la maestra di sci ha fatto affrontare al piccolo, iscritto  ad un corso per principianti ed al quarto giorno di lezione, una pista impegnativa, in un giorno in cui  la neve era pesante ed in pessime condizioni, tanto che si erano verificate numerose cadute, anche da parte di sciatori esperti.

I danni sono stati quantificati in Euro 20.392,15.

Il Tribunale di Sondrio ha respinto la domanda.

Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.

Il P. propone quattro motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l’intimata con controricorso.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La Corte di appello ha premesso che l’appellante non ha proposto la sua domanda a titolo contrattuale, ma ha fatto valere la responsabilità della Scuola di sci solo a titolo extracontrattuale, deducendo con l’atto di appello la violazione degli artt. 2048 e 2049 cod. civ.; che pertanto la domanda non poteva essere presa in esame sotto altro profilo, se non a rischio di incorrere in ultrapetizione.

Ha poi ritenuto inapplicabili l’art. 2048 cod. civ., perchè il danno non è stato provocato all’attore da altro allievo della scuola, ma si tratta di danno che il minore ha arrecato a se stesso; gli artt. 2049 e 2043 cod. civ., poichè non è stata sufficientemente dimostrata dall’appellante la colpa dell’insegnante.

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di appello ha erroneamente omesso di applicare le norme in tema di responsabilità contrattuale.

Egli afferma di avere specificato, nell’atto di citazione in primo grado, che il minore era stato iscritto al corso di sci, producendo in giudizio la ricevuta relativa al pagamento del corrispettivo e di avere  espressamente imputato la responsabilità dell’incidente alla Scuola “quale contraente del rapporto  di  insegnamento  e  quale  preponente  l’insegnante  materialmente  responsabile”;  che  la  responsabilità  avrebbe dovuto  essere  imputata  a questo titolo,  anche in  mancanza di  espresso accordo, in base all’affidamento di fatto del minore all’insegnante ed ai principi che ricollegano la disciplina del rapporto al c.d. contatto sociale; che con l’atto di appello ha censurato la sentenza del

Tribunale, nella parte in cui gli ha addebitato di non avere fornito la prova del danno, richiamando le norme che prevedono per questi casi l’inversione dell’onere della prova, fra cui anche quelle degli artt. 2048 e 2049 cod. civ., ma senza circoscrivere la domanda di accertamento della responsabilità al titolo aquiliana, e che la Corte di appello avrebbe comunque potuto e dovuto qualificare la domanda  sulla  base  della  prospettazione  dei  fatti,  che  inequivocabilmente  configurava  una responsabilità contrattuale.

3.- Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., lamenta che la Corte di appello abbia omesso di applicare alla fattispecie le norme in tema di responsabilità contrattuale, in forza delle quali colui che abbia promesso la prestazione di un servizio è tenuto non solo  a  fornirlo,  ma  anche  a  garantire  l’incolumità  dell’altro  contraente,  e  che,  nel  caso  di inadempimento, grava a carico del debitore l’onere di dimostrare la propria mancanza di colpa.

4.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi, sono fondati.

4.1.- Debbono essere preliminarmente respinte le eccezioni della resistente di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, quanto all’esposizione dei fatti di causa ed ai documenti richiamati nelle argomentazioni difensive.

Il ricorrente ha dettagliatamente riferito le modalità dell’incidente e le circostanze di fatto poste a base dei motivi di ricorso, richiamando testualmente il contenuto degli atti e dei documenti rileganti allo scopo.

4.2.- Quanto al merito, risulta inequivocabilmente dall’atto di citazione in primo grado – trascritto nel ricorso nelle parti rilevanti – che il ricorrente ha prospettato anche e soprattutto la responsabilità contrattuale della Scuola di sci convenuta, a fondamento della sua domanda. Egli infatti ha premesso alle sue domande un’analitica espositiva in fatto, nella quale ha dato atto  che  il  minore  ha  subito  l’infortunio  durante  un  corso  di  sci  organizzato  dalla  Scuola  di (OMISSIS),  a  seguito  di  regolare  iscrizione,  documentata  dalla  ricevuta  di  pagamento  del corrispettivo, prodotta in giudizio; ha specificato che l’assegnazione del minore al corso – nella classe dei principianti – è avvenuta sulla base della selezione effettuata dalla maestra di sci indicata dalla  Scuola,  ed  ha  fondato  l’azione  di  responsabilità  sulla  negligente  esecuzione  da  parte  di quest’ultima del dovere di vigilanza e di protezione dell’incolumità degli allievi, durante le ore di lezione.

Con l’atto di appello l’odierno ricorrente ha riproposto la domanda risarcitoria, respinta in primo grado, deducendo le medesime circostanze di fatto, le medesime doglianze ed i medesimi addebiti di colpa, che oggettivamente manifestano una fattispecie di responsabilità contrattuale. Il  fatto  che  i  motivi  di  appello  siano  stati  (poco  felicemente)  illustrati  con  particolare riferimento agli artt. 2048 e 2049 cod. civ., non autorizzava la Corte di appello a ritenere che l’appellante avesse voluto restringere e limitare a questo aspetto la valutazione della domanda e della sua fondatezza, in mancanza di ogni espressa dichiarazione in tal senso. In  primo  luogo  perchè  le  mere  argomentazioni  giuridiche  della  parte  non  precludono  al giudice il potere di qualificare e di valutare diversamente la fattispecie, nell’ambito dei fatti dedotti in giudizio ed in termini congruenti con l’oggetto della domanda e con le finalità perseguite dalla

parte. In secondo luogo perchè l’obiettiva natura della fattispecie dedotta in giudizio – da cui risulta che il piccolo è stato affidato alla Scuola di sci e che l’incidente si è verificato nel corso di una lezione, mentre egli si trovava sotto la vigilanza dell’insegnante – era comunque tale da manifestare di per sè un rapporto di fatto di natura contrattuale, soggetto all’applicazione delle norme di cui all’art. 1218 cod. civ., anche in mancanza di esplicita qualificazione della domanda in tal senso. Questa Corte ha più volte deciso che, ove il rapporto di fatto manifesti gli estremi del rapporto contrattuale, pur se istituitosi in virtù del mero “contatto sociale” – esso va assoggettato alle norme che regolano gli effetti del contratto ed in particolare all’art. 1218 cod. civ. (Cass. civ. S.U. Cass. civ. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533; Cass. civ. Sez. 3, 24 maggio 2006 n. 12362; Idem, 21 luglio 2011 n. 15992, fra le altre).

Il principio è stato specificamente ribadito con riguardo alla responsabilità della scuola per il danno che l’allievo arrechi a se stesso (“Nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità  dell’istituto  scolastico  e  dell’insegnante  non  ha  natura  extracontrattuale,  bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale,  dal  quale  sorge  a  carico  dell’istituto  l’obbligazione  di  vigilare  sulla  sicurezza  e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; e che – quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico – tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale,  un  rapporto  giuridico,  nell’ambito  del  quale  l’insegnante  assume,  nel  quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza (Cass. civ. Sez. 3, 3 marzo 2010 n. 5067), ed ancora con esplicito riferimento all’allievo di una scuola di sci (“In caso di danno per le lesioni riportate a seguito di una caduta da un allievo, minore di età, di una scuola di sci, l’iscrizione e l’ammissione del medesimo al corso determina la nascita di un vincolo contrattuale che fa sorgere a carico della scuola l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso (Cass. civ. Sez. 3, 3 febbraio 2011 n. 2559). Il timore manifestato dalla Corte di appello di incorrere in ultrapetizione, esaminando la domanda sotto il profilo della responsabilità contrattuale, risulta ingiustificato e fuori luogo, poichè rientra pienamente nei poteri del giudice – ne rappresenta anzi la parte più qualificata – il compito di individuare correttamente le norme applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio (iura novit curia), anche in modo diverso da quello indicato dalla parte, purchè nell’ambito dei dedotti rapporti di fatto e coerentemente con la natura del provvedimento domandato. Nella specie sia i fatti dedotti in giudizio dall’appellante, sia l’oggetto della domanda proposta, erano compatibili con la qualificazione della responsabilità come contrattuale; nè le parti – ed in particolare  l’appellante    avevano  manifestato  volontà  contraria  o  rinuncia  a  far  valere  quel particolare titolo di responsabilità. Erroneamente, pertanto, sono stati omessi l’esame e l’applicazione delle norme e dei principi in materia.

4.3.- Consegue a quanto sopra la fondatezza anche del secondo motivo.

Come si è detto sopra, questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare sia il principio per cui la prestazione contrattuale a carico dell’istruttore scolastico include non solo l’obbligo di impartire gli insegnamenti convenuti, bensì anche quello di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo, anche al fine di evitare che procuri danno a se stesso (Cass. civ. n. 5067/2010 e n. 2559/2011, cit.); sia il principio per cui è in tal caso applicabile “il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ.; sicchè, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull1 altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è  stato  determinato  da  causa  non  imputabile    alla  scuola    all’insegnante”  (Cass.  civ.  n. 5067/2010, cit.); ed “In caso di danno per le lesioni riportate a seguito di una caduta da un allievo, minore di età, di una scuola di sci, ………. trovando applicazione il regime probatorio desumibile dall’art.  1218  cod.  civ.,  il  creditore  danneggiato  è  tenuto  esclusivamente  ad  allegare  l’inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, ma non a fornire la prova dell’evento specifico produttivo  del  danno,  essendo  invece  onere  della  scuola  dimostrare  in  concreto,  anche  per

presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile” (Cass. civ. Sez. 3, 3 febbraio 2011 n. 2559). Nella specie, pertanto, l’onere di fornire la prova liberatoria da responsabilità era a carico della Scuola preponente ed oggettivamente inadempiente; sicchè erroneamente la sentenza impugnata ha addebitato  all’infortunato  le  conseguenze  negative  della  mancata  dimostrazione  della  colpa dell’insegnante. Né la mancanza di colpa poteva ravvisarsi in re ipsa (circostanza peraltro non menzionata nella motivazione), considerato che ad un bimbo di sei anni, principiante alla quarta lezione di sci, è stata fatta affrontare una discesa su “pista rossa”, al mezzogiorno di un giorno di aprile inoltrato, quando la neve è normalmente appesantita dal sole e dal caldo.

5.-  Il  terzo  motivo,  con  cui  il  ricorrente  lamenta  l’erronea  valutazione  delle  prove  della pericolosità della pista, risulta assorbito.

6.- Il quarto motivo, con cui denuncia violazione dell’art. 2049 cod. civ., sul rilievo che la responsabilità derivante dal rapporto di preposizione sussiste anche quando il preposto non sia dipendente del preponente, è inammissibile perchè non congruente con le ragioni della decisione. La Corte di appello non ha affermato il contrario di quanto dedotto dal ricorrente; ha anzi espressamente  censurato  il  corrispondente  capo  della  sentenza  di  primo  grado,  ritenendo  astrattamente configurabile il rapporto di preposizione. Vero  è  che  non  ha  tratto  dall’affermazione  di  principio  le  conseguenze  di  legge,  cioè

l’imputazione  alla  preponente  della  responsabilità  a  titolo  oggettivo,  salvo  prova  da  parte  di quest’ultima dell’interruzione del nesso causale, applicando invece i principi generali in tema di responsabilità di cui all’art. 2043 cod. civ.. Per questo aspetto, tuttavia, la questione è assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, sicchè l’intera materia dovrà essere riesaminata dalla Corte di rinvio, in base ai principi di cui agli artt. 1218 e 1228 cod. civ., venendo in considerazione l’art. 2049 cod. civ., solo ove si ravvisi il concorso fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

7.- In accoglimento dei primi due motivi di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, affinchè decida la controversia  uniformandosi  ai  principi  di  diritto  enunciati  dalla  giurisprudenza  citata  in motivazione,  ed  in  particolare  a  quelli  per  cui  il  caso  in  esame  configura  una  fattispecie  di responsabilità contrattuale e pertanto – nel caso di inadempimento – l’onere di fornire la prova liberatoria da responsabilità grava sulla parte inadempiente.

8.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

La Corte di cassazione accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2012.

 

 

 

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