Falso carabiniere minaccia due anziani per farsi consegnare i gioielli: è truffa o tentata rapina? Cassazione, sez. II Pen, 14 marzo 2013, n. 11909

 

FALSO CARABINIERE MINACCIA DUE ANZIANI PER FARSI CONSEGNARE I GIOIELLI: È TRUFFA O TENTATA RAPINA?

Cassazione, sez. II Pen, 14 marzo 2013, n. 11909

(Pres. Esposito – Rel. Rago)

 

Fatto

1. Con sentenza del 07/12/2011, la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza con la quale, in data 01/10/2008, il Tribunale di Savona aveva ritenuto A.E. colpevole dei delitti di tentata rapina aggravata ai danni di M.N. e di resistenza a pubblico ufficiale ai danni del brig. dei C.C. P. .

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

2.1. ERRONEA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO: Sostiene il ricorrente che, erroneamente, entrambi i giudici di merito avevano ritenuto, nel fatto da lui commesso, la configurabilità del reato di tentata rapina impropria. In realtà, in considerazione delle modalità con il quale il fatto era stato commesso – essersi introdotto nell’abitazione dei coniugi M. , dopo essersi qualificato, esibendo un falso tesserino, come un maresciallo dei C.C. ed aver chiesto di consegnargli il denaro in loro possesso con il pretesto di verificarne il numero di serie al fine di accertarne la falsità – l’unico reato configurabile era quello della tentata truffa aggravata dall’aver ingenerato l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’Autorità. La Corte, invece, aveva confermato l’ipotesi accusatoria, ma con motivazione illogica sia sul piano fattuale che giuridica. Il ricorrente, invero, non aveva usato alcuna violenza sui coniugi M. , essendosi limitato a spingere il Brigadiere P. per tentare di sfuggire all’identificazione ed all’arresto: “diversamente opinando e seguendo il ragionamento del primo giudice chiunque venga colto dalla polizia giudiziaria nell’atto di commettere una truffa e adoperi violenza contro gli operanti per sfuggire all’identificazione e all’arresto dovrebbe automaticamente rispondere di tentata rapina impropria in quanto il solo fatto che l’agente abbia resistito all’arresto escluderebbe che gli atti da questi posti in essere fossero effettivamente diretti a commettere una truffa”. In altri termini, la Corte avrebbe omesso di accertare la direzione finalistica dell’azione tenuta dal ricorrente non avendo considerato che la minaccia di perquisizione rivolta ai coniugi M. era fisiologica alla riuscita del piano criminoso. Ma, poi, in concreto, nessuna violenza era stata esercitata sicché l’affermazione della Corte – seconda la quale l’imputato non avrebbe esitato ad usare violenza o minaccia per conseguire il possesso dei beni – non trovava alcun valido suffragio negli atti né a corroborarla giovava la considerazione che il ricorrente paventò al M. e alla di lui moglie di procedere a perquisizione se non avessero esibito i gioielli. Questo comportamento, al più, avrebbe potuto configurare, in caso di effettiva coartazione della vittima, il diverso reato di tentata estorsione ma non quello di tentata rapina.

2.2. violazione degli artt. 56 – 628 cod. pen.. sostiene il ricorrente che, tuttavia, ove la tesi esposta nel precedente motivo, non dovesse essere accolta, allora il reato configurabile sarebbe quello di tentato furto in concorso con altri eventuali reati, come ad esempio minaccia, violenza privata, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale ecc..

3. Con memoria depositata l’8/02/2013, il nuovo difensore dell’imputato, ha ribadito, con ulteriori argomenti, gli argomenti addotti nel ricorso.

Diritto

1. ERRONEA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO: la Censura è infondata per le ragioni di seguito indicate.

1.1. Il fatto è stato ricostruito, in modo incontroverso, dalla Corte territoriale nei seguenti termini: l’imputato, presentatosi a casa degli anziani coniugi M. , si qualificò come un m.llo dei C.C. esibendo un tesserino contraffatto. Così guadagnata la fiducia dei suddetti coniugi, entrò in casa e chiese loro di consegnargli le banconote da Euro 50,00 con il pretesto di verificarne il numero di serie al fine, a suo dire, di accertare se fossero o no false.

L’imputato, dopo aver ottenuto la consegna delle banconote, chiese anche i preziosi, minacciando i due anziani, in caso non li avessero consegnati, di perquisire l’appartamento. Denaro e monili furono così deposti sul tavolo. Sennonché il M. , insospettitosi, telefonò ai CC che, prontamente si recarono sul posto: al suono del campanello, l’imputato andò ad aprire la porta ma, trovatosi di fronte il brig. P. , lo spinse nel tentativo di sottrarsi all’arresto.

La Corte ha ritenuto che il fatto fosse stato esattamente configurato come rapina impropria osservando che “proprio la presenza delle persone offese e la loro sorveglianza sui beni, richiamata dall’appellante, dimostra che ben difficilmente l’A. sarebbe riuscito, soprattutto per quanto riguarda i preziosi, a sottrarli con l’inganno; cosicché egli, all’occorrenza, avrebbe fatto ricorso alle condotte tipiche del reato di rapina per ottenere il proprio scopo. Tali considerazioni sono confermate dalla circostanza che egli minacciò di sottopone a perquisizione l’appartamento, nel caso non gli fossero stati mostrati i preziosi, dimostrando l’intento di non recedere di fronte ad eventuali ostacoli opposti dalle persone offese”.

1.2. Ritiene questa Corte che, alla stregua della ricostruzione dei fatti così come effettuata da entrambi i giudici di merito e mai messa in discussione dallo stesso imputato, la qualificazione giuridica sia corretta.

Nel caso di specie, infatti, sussistono tutti i presupposti giuridici del contestato reato di tentata rapina.

Vi fu, infatti, la minaccia consistita nella paventata perquisizione ove i coniugi M. non avessero consegnato i gioielli.

Di conseguenza, sia perché la consegna dei gioielli avvenne con minaccia, sia perché il male prospettato proveniva direttamente dall’agente e non da terzi, va, innanzitutto, esclusa la configurabilità della tentata truffa aggravata dal pericolo immaginario (ipotizzabile, invece, nel diverso ed autonomo episodio degli artifizi utilizzati per farsi consegnare il denaro) proprio perché la consegna dei gioielli non avvenne a mezzo di una condotta decettiva ma con una vera e propria minaccia tant’è che il M. telefonò ai C.C., cosa che, invece, non aveva fatto quando gli era stato chiesto di consegnare le banconote.

Sul punto, quindi, va ribadita la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “Integra il delitto di truffa la condotta di colui che prospetti un male come possibile ed eventuale, in ogni caso non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l’ingiusto profitto dell’agente, perché tratta in errore dall’esposizione di un pericolo inesistente”: ex plurimis Cass. 21537/2008 Rv. 240108; Cass. 29704/2003 Rv. 226057; Cass. 7889/1996 Rv. 205606.

Ma, nella fattispecie, non è configurabile neppure il diverso delitto di tentata estorsione.

La differenza fra il reato di estorsione e rapina, consiste, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, nel fatto che, “per la sussistenza del delitto di estorsione non si richiede che la volontà del soggetto passivo, per effetto della minaccia, sia completamente esclusa, ma che, residuando la possibilità di scelta fra l’accettare le richieste dell’agente o subire il male minacciato, la possibilità di autodeterminazione sia condizionata in maniera più o meno grave dal timore di subire il pregiudizio prospettato; se la minaccia, viceversa, si risolvesse in un costringimento psichico assoluto, cioè in un annullamento di qualsiasi possibilità di scelta, ed il risultato dell’agente fosse il conseguimento di un bene mobile, si configurerebbe infatti un vero e proprio impossessamento e, conseguentemente, il diverso reato di rapina”: Cass. 4308/1995 Rv. 203773.

La differenza, pertanto, va individuata in un elemento di natura fattuale, consistente nell’annullamento o meno di qualsiasi possibilità di scelta da parte della vittima.

Orbene, nella concreta fattispecie, entrambi i giudici di merito, hanno, a ben vedere, individuato nella minaccia di perquisizione, proprio il suddetto elemento fattuale non tanto perché, in astratto, la vittima non si possa opporre ad una (illegittima) perquisizione, quanto perché, in quella determinata situazione di fatto – persone anziane che, per le loro condizioni fisiche e psicologiche, non erano in grado di opporsi al giovane e risoluto ricorrente e, quindi, in sua completa balia – le vittime si trovarono prive di alcuna alternativa: o consegnavano “spontaneamente” i gioielli, o l’A. avrebbe comunque raggiunto il suo scopo, con le buone o con le cattive.

Alla stregua del suddetto elemento fattuale valorizzato da entrambi i giudici di merito, pertanto, nella concreta fattispecie, il comportamento tenuto dalle parti offese, va ritenuto come un comportamento senza scelta alcuna, come dimostrato anche dalla circostanza che i terrorizzati ed impotenti coniugi M. , acconsentirono alla richiesta dell’A. pur avendo capito che non era un m.llo dei C.C., tant’è che, appena il M. ne ebbe la possibilità, telefonò alla Caserma dei C.C. per chiedere aiuto.

1.3. Il ricorrente, poi, come si è detto, sostiene che l’affermazione della Corte – seconda la quale egli non avrebbe esitato ad usare violenza o minaccia per conseguire il possesso dei beni – non trovava alcun valido suffragio negli atti.

In punto di diritto, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Hanno rilievo, nell’ambito della fattispecie di tentativo, non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, per le circostanze concrete facciano fondatamente ritenere che l’azione abbia la rilevante probabilità di conseguire l’obbiettivo programmato e che l’agente si trovi ormai ad un punto di non ritorno nella realizzazione del delitto, e che esso sarà commesso a meno che non risultino percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità, dovendosi, a tal fine, escludere solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente: Cass. 36536/2011 Rv. 251145.

Alla stregua del suddetto principio di diritto, ne consegue che, nel caso di specie, la doglianza del ricorrente è infondata in quanto, nessun dubbio vi può essere sul fatto che l’imputato fu colto dai C.C. nel mentre stava tentando di impossessarsi del denaro e dei gioielli.

Infatti, i C.C. trovarono denaro e gioielli “deposti sul tavolo, sotto la diretta vigilanza delle persone offese”, già pronti, quindi, ad essere predati, con le buone o con le cattive, dall’imputato.

Pertanto, la conclusione della Corte territoriale deve ritenersi del tutto lineare e logica rispetto allo sviluppo che l’azione aveva avuto fino al momento in cui intervennero i C.C.: è, piuttosto, il ricorrente che non spiega come sarebbe riuscito a convincere i coniugi M. a consegnargli, senza alcuna violenza o minaccia, i beni in questione.

In altri termini, se si può concordare con l’imputato quando afferma che s’introdusse nell’appartamento dei M. con l’inganno e, sempre con l’inganno, riuscì a farsi consegnare il denaro, è, però, indubbio che, poi, la suddetta azione trasmodò in un tentativo di rapina sia perché la consegna dei gioielli avvenne con la minaccia sia perché, una volta sorpreso dai C.C., il ricorrente tentò di procurarsi l’impunità con violenza.

2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 56-628 COD. PEN.: Sul punto, il ricorrente ripropone la dibattuta questione sottoposta all’esame delle SSUU le quali, con la sentenza n. 34952/2012, hanno confermato la tesi tradizionale e maggioritaria, ossia proprio quella contestata dal ricorrente.

Questa Corte, ritiene però di doversi adeguare alla suddetta sentenza, sicché la censura, non contenendo alcun elemento di novità rispetto a quelli vagliati dalle SSUU, va disatteso.

3. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

 

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