De iure condendo: bozza di decreto legge in materia di mediazione delle controversie civili e commerciali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la Direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008 – Disposizioni in materia di mediazione civile e commerciale;

 

Visto l’articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori misure per favorire la rapida risoluzione delle controversie civili e commerciali tra privati, attuare politiche di incentivo alla bonaria composizione delle liti tra soggetti privati nonché tra soggetti privati e Pubbliche Amministrazioni in materia di controversie su diritti disponibili;

 

Considerato il legame indissolubile tra la necessità e l’urgenza di emanare le misure di cui al punto precedente e l’opportunità di soddisfare in termini qualitativi e temporali la domanda di giustizia dei consociati dell’ordinamento giuridico italiano;

 

Considerato il legame indissolubile tra la necessità e l’urgenza di emanare le misure di cui al punto precedente e l’opportunità di attrarre investimenti, anche esteri, finalizzati all’arricchimento economico e culturale e civile del Paese, in ragione della concreta prospettiva della spedita amministrazione della Giustizia;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del…;

 

Su proposta del Ministro della Giustizia;

 

Considerata la preliminare della deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del…;

 

Emana

il seguente decreto legge:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legge, si intende per:

a)       mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

b)       mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

c)       conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

d)       parte: il soggetto, persona fisica o giuridica, che esercita anche mediatamente un diritto nella procedura di mediazione.

e)       delegato: la persona fisica che assista qualsiasi soggetto nel procedimento di mediazione;

f)        organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;

g)       registro: il registro degli organismi istituito presso il Ministero della giustizia.

h)       regolamento interno: il regolamento interno della procedura di mediazione adottato da ciascun organismo;

i)        indennità: l’importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;

j)        responsabile: il responsabile della tenuta del registro;

l)        formatore: la persona che svolge l’attività di formazione dei mediatori;

m)      enti di formazione: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l’attività di formazione dei mediatori;

n)     responsabile scientifico: la persona fisica di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che in seno all’ente di formazione attesti la completezza e l’adeguatezza dei percorsi formativi di base ed aggiornamento proposti;

o)       elenco: l’elenco degli enti di formazione per mediatori istituito presso il Ministero della Giustizia;

p)       elenco dei mediatori: l’elenco dei mediatori istituito presso il Ministero della Giustizia;

q)     ente pubblico: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;

r)        ente privato: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;

s)       CCIAA: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

t)        Ministero: Ministero della Giustizia.

 

Art. 1 bis

Autonomia ed infungibilità della mediazione

1.      La procedura di mediazione, per come prevista dalla presente normativa, è distinta dalle procedure di cui agli artt. 320, 185, 696 bis del Codice di Procedura Civile e non può essere sostituita dalle medesime.

2.      L’art. 322 del Codice di Procedura Civile è abrogato.

Art. 2

Controversie oggetto di mediazione

1.      Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

2.      Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne’ le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

3.      La mediazione prodromica al giudizio di separazione personale dei coniugi è autonomamente disciplinata all’articolo 28.

Art. 3

Disciplina applicabile e forma degli atti

1.      Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti.

2.      Il regolamento interno deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurino l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.

3.      Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

4.      La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento interno dell’organismo, purché rispettose dei più elevati standard in materia di tutela della privacy e riservatezza delle comunicazioni.

5.      Gli atti a qualsivoglia titolo connessi ed afferenti ad una procedura di mediazione possono essere comunicati, anche urgentemente e altresì mediante qualsiasi Ufficiale Giudiziario in regime di esenzione da qualsivoglia onere economico.

Art. 4

Accesso alla mediazione

1.      La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di apposita istanza presso un organismo.

2.      Per determinare il tempo della domanda, si ha riguardo al numero progressivo di protocollo interno nazionale rilasciato da apposito sistema informatico del Ministero, cui ciascun organismo è continuamente connesso e trasmette, ai fini dell’attribuzione del numero medesimo, l’istanza di cui al comma precedente nel momento stesso in cui essa sia ritualmente completa.

3.      Ciascun procedimento di mediazione instaurato per il medesimo oggetto dopo il primo è privo di effetti giuridici, salvi restando il diritto di ciascun organismo adito alla ritenzione degli oneri economici versati dalle parti e della parte chiamata alla ripetizione nei confronti della parte istante che sia stata anche senza colpa responsabile della contestuale attivazione di più procedure mediatizie.

4.      In deroga al disposto del comma precedente, ove siano attivati più procedimenti di mediazione per il medesimo oggetto resta unicamente valido quello tra questi esitato con l’accordo tra le parti, salvi restando il diritto di ciascun organismo adito alla ritenzione degli oneri economici versati dalle parti e della parte chiamata alla ripetizione nei confronti della parte istante che sia stata anche senza colpa responsabile della contestuale attivazione di più procedure mediatizie.

5.      L’istanza di cui al comma 1 deve indicare:

a)       l’organismo prescelto;

b)     le parti della procedura instauranda;

c)      l’oggetto della vertenza;

d)     le ragioni della pretesa;

e)      il valore economico, orientativo e calcolato secondo i criteri di quantificazione del valore di una controversia ai sensi delle disposizioni del Codice di Procedura Civile, della pretesa

6.      All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Art. 5

Disposizioni generiche in ordine alla condizione di procedibilità dell’azione giurisdizionale nelle vertenze su alcune materie e rapporti con il processo

1.      Chi intende esercitare in giudizio, anche mercé domanda riconvenzionale, un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto ovvero cessione ovvero conferimento di aziende, concorrenza sleale, vendita di beni immobili e mobili registrati nonché universalità di mobili, usucapione di beni immobili e mobili nonché universalità di mobili, trasporto, responsabilità contrattuale tra privati, risarcimento del danno, responsabilità professionale e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legge 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legge 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Parimenti ove voglia far valere nei confronti dell’istante un diritto su questione in una delle materie indicate al periodo precedente, il chiamato nella procedura di mediazione deve aderirvi ed ivi esercitare la propria pretesa riconvenzionale sotto pena di estinzione assoluta della facoltà di spiegare la medesima. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale sia principale sia riconvenzionale. L’improcedibilità della domanda giudiziale, sia principale sia riconvenzionale, deve essere eccepita dal convenuto rispetto ad essa, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legge 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

1 bis.   Le controversie in materia di responsabilità professionale medica riguardano sia la struttura sanitaria che il medico, indipendentemente dalla qualificazione pubblica o privata.

1 ter.   Le controversie in materia di responsabilità professionale riguardano sia il professionista che eventualmente la struttura a questo sovraordinata.

1 quater.   Le controversie in materia di condominio di cui al disposto del comma 1 sono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del Libro Terzo, Titolo VII, Capo II, del Codice Civile e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile; riguardo ad esse:

a)    la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del Tribunale nella quale il condominio è situato;

b)   al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del Codice Civile;

c)    se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la necessaria e specifica delibera, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione;

d)   la proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del Codice Civile, in difetto intendendosi per non accettata la proposta medesima.

2.      Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

3.      Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne’ la trascrizione della domanda giudiziale.

4.      I commi 1 e 2 non si applicano:

a)    nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b)   nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;

c)    nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

d)   nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;

e)    nei procedimenti in camera di consiglio;

f)     nell’azione civile esercitata nel processo penale.

5.      Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, anche su eccezione di parte, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.

6.      Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo.

6 bis.   Il capo di ciascun ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dal disposto dell’articolo 37 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla e nella legge 15 luglio 2011 n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del disposto del comma 2, altresì riferendone con frequenza  annuale al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Ministro della Giustizia.

7.      E’ ammessa a richiesta dell’istante o del suo delegato all’uopo espressamente seppure informalmente facultato, mercé esenzione da qualsiasi imposta di registro e bollo, la trascrizione dell’istanza di mediazione nei pubblici registri mobiliari ovvero immobiliari e nelle stesse modalità in cui può avvenire quella della domanda giudiziale.

8.      Il verbale di accordo avente ad oggetto usucapione di bene mobile ovvero immobile ovvero universalità di beni mobili è, purché sottoscritto direttamente dalle parti della preordinata procedura mediatizia ed omologato dall’Autorità Giudiziaria in base alle disposizioni del presente decreto, trascrivibile nei pubblici registri immobiliari ovvero mobiliari e determina acquisto del diritto reale sul bene usucapito da parte dell’avente diritto con ogni peso, di qualsivoglia natura, già gravantevi sopra.

Art. 6

Durata

1.      Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a centoventi giorni, con possibilità di concessione di proroga da parte del mediatore principale previo consenso all’uopo inequivocabilmente espresso da tutte le parti e nella sussistenza di un giustificato motivo, soggettivo ovvero oggettivo, che sia ritenuto tale dal mediatore medesimo.

2.      Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5, è soggetto a sospensione feriale nel periodo coincidente con tutto il mese di agosto e nel periodo compreso tra il 20 dicembre e il 10 gennaio di ogni anno.

Art. 7

Effetti sulla ragionevole durata del processo

1.      Tutti i periodi di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

 

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