La comunione legale e l’invenzione della fuoriuscita di uno o più beni ricompresi in essa a causa di fallimento societario Cassazione, Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6575 (M. Giarrizzo)

La legge 898/70, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, all’art. 3[39] introdusse, nel circuito giuridico, la possibilità di poter sciogliere il vincolo del matrimonio, con conseguente efficacia giuridica rilevante, non solo nei rapporti personali (interni alla coppia) ma anche in quelli civili (esterni alla coppia) per la regolamentazione dei traffici civili.

Le cause tassative di divorzio sono menzionate dalla stessa legge, all’art. 1[40], e confermate dalla giurisprudenza della Cassazione 28/04/1983, n. 2903[41].

Disciplina che fa cambiare, radicalmente, lo status delle parti: Si scioglie la comunione materiale e spirituale, e una volta che si ottiene il divorzio, si può passare a nuove nozze.

Nei casi previsti dalla legge la donna può conservare il cognome del marito[42], mentre ogni effetto annotato presso lo stato civile del comune di dimora o residenza, è opponibile ai terzi.

Lo scioglimento del matrimonio fa cessare anche gli effetti dei diritti e degli obblighi disposti dallo stesso. Si scioglie la comunione legale; si frantuma il fondo patrimoniale, o resiste fino a quando la prole non raggiunge la maggiore età; si vanta un diritto di credito in caso di partecipazione all’impresa familiare, visto che è una situazione di fatto della famiglia per l’alleggerimento fiscale.

Separazione e riconciliazione sono due istituti giuridici complessi e  di non semplice definizione per l’efficacia giuridica degli atti che ne discendono. A tal proposito autorevole dottrina[43] studiò  il fenomeno dell’efficacia giuridica. Essa si applica analizzando <<la categoria dei fatti (giuridici) naturali (o fatti giuridici in senso stretto), e dei fatti (giuridici) umani (o atti giuridici in senso lato). Sono fatti giuridici…<<l’evento naturale come tale prescindendo da una eventuale volontà concorrente. (BETTI). Fatti irrilevanti per il diritto. L’ordinamento giuridico si limita a quantificare il fatto, prescindendo dalla valutazione delle diverse cause che hanno in concreto determinato il sorgere di esso.

Sono atti giuridici in senso lato, quelle situazioni alle quali l’ordinamento giuridico conferisce una particolare rilevanza in quanto scaturente dalla volontà dell’agente.

Fatti valutati dell’ordinamento giuridico a seconda delle cause che li ha prodotti>>[44].

Irrilevanza/rilevanza giuridica, termini che fanno cambiare il corso degli eventi.

Momento discrezionale è la volontà dell’atto.

La volontà, dunque, spartiacque degli eventi.

In essa, <<c’è l’antecedente materiale in base al quale la norma rende l’atto produttivo di conseguenze giuridiche[45]>>. Volontà dell’atto che acquista efficacia quando è << partecipata>> ad altri soggetti.

L’efficacia, dunque,  quale effetto della manifestazione di volontà della o delle parti di regolarizzare qualcosa.

La comunione legale sopporta i pesi  suoi  propri,  non certo quelli che derivano da obbligazioni contratti da una sola  parte ma non per i bisogni della famiglia.

Ciò che viene detto è espressamente previsto nell’art. 187 C.C. che enuclea un catalogo definito di obbligazioni. In detto catalogo, possono rientrare  le obbligazioni contratte dai coniugi, anche separatamente nell’interesse della famiglia, od ancora ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi. Non altro tipo di obbligazione.

Non c’è possibilità alcuna, per le obbligazioni contratte in costanza di amministrazione di società in accomandita semplice, di poter entrare nella comunione legale.

Ne si può pensare al diritto di credito nelle forme che la sentenza in commento ci consegna.

Secondo autorevole dottrina[46], <<Il diritto di credito presenta essenzialmente tre caratteristiche: innanzi tutto poiché si tratta di modificare materialmente la realtà e dunque di incidere sul patrimonio altrui, la situazione passiva non consiste in un generico dovere di astensione, come nel caso di diritti assoluti, ma in uno specifico dovere di cooperazione, tecnicamente denominato obbligo (F. ROMANO, ED., XXIX, 500). Senza l’adempimento dell’obbligo non è concepibile la soddisfazione del diritto a conseguire un bene che non si ha, fatti sempre salvi, in caso di inadempimento, i rimedi giurisdizionale di carattere esecutivo (esecuzione forzata in forma specifica e per equivalente), [XXXVII, 1]. Trattasi dunque di una situazione strumentale a differenza di quella che si realizza in presenza di diritti assoluti, la quale è finale>>.    

La Sentenza in commento, dopo accurato ragionamento, riconduce le obbligazioni contratte dall’amministrazione societaria, sottoposta a fallimento, all’aggressione di metà del patrimonio rientrante nel regime patrimoniale principe, la comunione legale, quale combinato disposto di norme dell’ordinamento giuridico, in primis con l’art. 2740 C.C..

Ma se è vero che il debitore risponde con tutto il suo capitale presente e futuro, è altrettanto vero che la comunione legale non può sopportare i contrappesi di scelte sbagliate di uno dei coniugi.

Ne si può essere violentati sul fatto che si può ricevere un diritto di credito. Come ben descritto da Autorevole dottrina, il diritto di credito è strumentale e non finale. Una delle  parti che è vittima di abuso di diritto, non può essere spogliata della propria proprietà.

La separazione dei coniugi, scioglie la comunione legale, e se omologata, costituisce opposizione per i terzi.

Il diritto di credito sulla comunione legale, per gli ex coniugi, già esiste nel momento dello scioglimento della comunione. Quindi, quale potere possono avere i creditori sociali sulla comunione legale se già sciolta a causa di una separazione? Non sarebbe stato plausibile  procedere alla divisione dei beni già in comunione legale.  

Si è detto che la comunione legale dei beni rappresenta, per la famiglia e non per il singolo coniuge, un punto saldo dello stesso sistema giuridico.

Comunione che serve per i bisogni della famiglia. Il fatto che una parte contragga obbligazioni, che poi non soddisfa, non significa arbitrio dello stesso sistema. Il legislatore, nell’aver previsto l’obbligo del coacquisto, avrebbe potuto prevedere anche l’obbligo della co-obbligazione.

La comunione legale, quindi, fa  diventare  responsabili delle obbligazioni contratte, da una sola parte e non per la famiglia. E mi chiedo se  la comunione legale è  consorzio necessario da prendere in considerazione  visto che si risponde per le obbligazioni con la metà del tutto rientranti nella comunione legale. Ed ancora, se la sentenza in commento viene accolta con fervore, quali criteri si devono seguire per la vendita all’asta dei beni rientranti nella comunione legale: si partirà dall’ultimo acquisto, in analogia alla riduzione di quota di legittima, ex art. 553, C.C.,  o ancora si dovrà vendere il primo immobile che rientrò nella medesima comunione legale, con i valori (storici) e criteri del diritto societario. Certo è che la sentenza in commento non da giustizia alla comunione legale, facendola sciogliere. Ma può un bene fuoriuscire dalla comunione legale senza che essa si stravolga?

Sicuramente si, nel caso di contratto di vendita, perché la manifestazione di volontà espressa dal consenso delle parti, fa salva la comunione stessa.

E può essere estorto un bene dalla medesima comunione per la vendita all’asta, senza che una parte (incolpevole), possa avere danno grave ed ingiusto?

Riflettiamo sul valore venale dei beni, per il semplice comportamento di voler vendere l’immobile al prezzo di mercato o di doverlo cedere con ordinanza all’asta. Nel primo caso, il bene verrebbe venduto al prezzo di mercato visto che domanda ed offerta si sono incontrati. Nel secondo caso, quand’anche vi sia un diritto di credito per una delle due parti in comunione legale, il valore venale del bene non sarà raggiunto dalla stessa intesa mercantile. Il prezzo ipotizzabile da raggiungere ,solo dopo varie vendite all’asta, (con o senza incanto – prime due aste; ribasso etc. come da procedura), sarà sempre molto meno di ciò che lo stesso immobile sarebbe stato venduto nel libero mercato.

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