La TIA si applica anche nei confronti della persona fisica (M.Mazzaraco)

 

LA TIA SI APPLICA ANCHE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA FISICA

Mariagrazia Mazzaraco

 

L’art. 49 del D. Lgs. Ronchi, n. 22/97 in materia di applicazione della TIA ovvero tariffa d’igiene ambientale o semplicemente tassa sui rifiuti, ne dispone l’applicazione nei confronti di ogni persona fisica che occupi o conduca aree scoperte destinate ad uso privato che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali tassabili, locali destinati a qualsiasi uso purchè insistenti sul territorio comunale.

La disposizione legislativa de quo trova applicazione in virtù della presunzione relativa di produzione dei rifiuti valida fino a prova contraria, da provarsi a carico del contribuente e riscontrabile da parte del Comune.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 238/2009 e la Suprema Corte con le sentenze n. 9920/2003 e n. 16785/2002 afferenti la TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) che presenta il medesimo presupposto impositivo della tassa comunale di cui trattasi, ha ribadito la possibilità per l’Amministrazione Comunale di far valere la presunzione di legge per la produzione dei rifiuti da una parte; ex-adverso il contribuente non può esimersi dall’esibire mezzi probatori per superare la presunzione di tassabilità.

Si evince dunque che, seppur trattandosi di un immobile non utilizzato e non produttivo di rifiuti nel contingente ma utilizzabile oggettivamente, sarà comunque soggetto ad imposizione previa dimostrazione di totale inutilizzabilità; sono esenti dall’applicazione del tributo comunale le aree o le superfici in cui, attese le loro caratteristiche peculiari, vengano prodotti rifiuti definiti speciali.

Quanto sopra descritto è oggetto di confronto con la sentenza n. 123/2011 pronunciata dalla XXI sezione e riprodotta nella carte tecnica regionale della Toscana; in essa i giudici di appello sentenziano che “la semplice esistenza della sede di una società in un manufatto non appare sufficiente ad integrare il presupposto di applicazione della Tia”. Ergo il gestore dei servizi ambientali “avrebbe dovuto dimostrare, che la società contribuente, a prescindere dall’esistenza di una sede legale occupava o deteneva fisicamente gli immobili”.

Non può presumersi l’esistenza del presupposto impositivo per il solo fatto che la sede legale di una società figuri in un immobile, altrimenti si finirebbe per versare il tributo anche per locali adibiti ad attività professionali.

 

 

 

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