Le modifiche introdotte dal “Decreto del Fare” (F.G.Pagliari)

D.U.V.R.I.: LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL “DECRETO DEL FARE”

Avv. Francesco Giovanni Pagliari

 

 

Si segnala che – a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 della Legge 98/2013 – sono in vigore, dal 21 agosto 2013, le modifiche relative alle semplificazioni del D.Lgs. 81/2008 contenute nel Decreto Legge n. 69, il cosiddetto “Decreto del Fare”.

Tra le più significative modifiche legislative – finalizzate alla semplificazione in materia di lavoro, per rendere meno burocratici gli obblighi imposti ai datori di lavoro in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – si evidenziano:

          l’introduzione della figura dell’incaricato in sostituzione del D.U.V.R.I. (Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, cui è obbligato il datore di lavoro-committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a un’’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda) per settori a basso rischio infortunistico e tecnopatico e

          il parametro dei cinque uomini giorno quale limite temporale rispetto al quale non vi è obbligo di compilazione né di redigere il D.U.V.R.I. né di individuare l’incaricato.

A seguito della modifica introdotta dal Decreto del Fare all’articolo 26 del Decreto legislativo 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha istituito il D.U.V.R.I.) il D.U.V.R.I. non sarà più l’unica scelta in quanto è stato previsto che il datore di lavoro-committente, se opera in settori di attività a basso rischio infortunistico (che verranno determinati con successivo del Decreto del Ministero del Lavoro da emettersi) potrà, in alternativa, individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento dell’attività.

Si deve peraltro evidenziare che, per quanto riguarda il regime ordinario, la lettera a) comma I dell’art. 32 della Legge n. 98/2013 ha confermato l’obbligatorietà del D.U.V.R.I. Lo stesso articolo 32 della Legge n. 98/2013, tuttavia, permette alle aziende nei settori a basso rischio di non redigere il D.U.V.R.I., purché il committente individui un proprio incaricato “in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”.

L’individuazione dell’incaricato, pertanto, non è una mera attività formale, ma si sostanzia di precisi contenuti e, quindi, tale individuazione è valida se tiene conto da un lato, del fatto che l’incaricato possiede i requisiti previsti dalla norma e, dall’altro, del contenuto dettagliato dell’incarico “per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento” alle attività d’impresa.

Il datore di lavoro, una volta individuato il suddetto incaricato, deve inserire la nomina e dare piena evidenza nel contratto di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture della esplicita individuazione di tale figura.

E’ opportuno ribadire tuttavia che la possibilità-facoltà del datore di lavoro-committente di procedere alla individuazione del proprio incaricato-sovraintendente ai lavori-servizi-opere affidati in sostituzione del DUVRI e per i lavori di durata superiore ai cinque uomini giorno, è concessa limitatamente ai “settori di attività a basso rischio” di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter del D.Lgs. n. 81/2008, che dovranno essere individuati con un apposito decreto ministeriale, con riferimento non solo all’attività svolta dal datore di lavoro-committente, ma anche a quella dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi. Ai sensi della lettera b) dell’articolo 32 della Legge n.98/2013 dovrà dunque essere emanato un Decreto del Ministero del Lavoro – da adottarsi in coerenza con le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro – con cui saranno individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali; l’individuazione dei settori avverrà sulla base di “criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL”.

Per la necessaria valutazione dei rischi nei settori così individuati, i datori di lavoro potranno utilizzare, in alternativa, o un modello semplificato, che sarà allegato al Decreto ministeriale, ovvero le procedure standardizzate già previste.

L’obbligo del D.U.V.R.I. o dell’incaricato non si applica ai servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata è al di sotto dei cinque addetti per un giorno, e che non comportino rischi derivanti dal rischio incendio alto, secondo il DM 10/3/1998, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati secondo il DPR 177/2011 o dalla presenza oltre ad agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, dalla presenza dei rischi particolari anche di agenti mutageni e amianto.

Di conseguenza, nel caso contrario in cui si tratti di un lavoro, opera o servizio affidati a imprese o autonomi, di entità superiore a cinque uomini-giorno, il DUVRI è sempre obbligatorio, salvo che risulti avviato da un committente dall’attività lavorativa classificata a basso rischio: in tal caso il DUVRI può essere sostituito dall’individuazione di un «incaricato», che può così sovrintendere a attività anche di significativa importanza per durata e numero di persone impegnate, ed anche se di durata superiore ai cinque uomini giorno.

 

 

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