Assegno di mantenimento corrisposto in misura doppia se il coniuge è infermo (M. Mazzaraco)

 

ASSEGNO DI MANTENIMENTO CORRISPOSTO IN MISURA DOPPIA SE IL CONIUGE È INFERMO

Mariagrazia Mazzaraco

 

L’art. 155-quarter del Codice Civile prescrive che “il godimento della casa coniugale è attribuito, tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, ma l’assegnazione viene comunque considerata nella regolazione dei rapporti economici tra i coniugi”.

Alla portata contenutistica dell’articolo citato, fa eco la decisione della Suprema Corte in materia di separazione con addebito.

È imputabile al coniuge che trascura l’altro coniuge affetto da malattia invalidante, magari maltrattandolo e tradendolo, la separazione con addebito per cui il Giudice adito potrà disporre un raddoppio della somma di denaro corrisposta a titolo di assegno di mantenimento per consentire al coniuge gravemente malato di reperire un alloggio più consono ed adeguato alla propria infermità.

Il totale disinteresse da parte di un coniuge del grave stato di salute in cui l’altro coniuge versa, a detta dei giudici con l’ermellino, trattasi di un “comportamento gravemente contrario ai doveri matrimoniali, costituendo causa esclusiva dell’intollerabilità della convivenza”, tanto che non si può prescindere dal “mancato godimento, rectius ossia della cessazione del godimento, della casa coniugale da parte del coniuge disabile nei cui confronti la casa coniugale stessa verrebbe assegnata, nel suo stesso interesse”.

  

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