Arresti domiciliari: la nozione di “indispensabili esigenze di vita” e rapporti familiari. Cass. Pen. Sez II n. 16964 del 22/04/2016 (Rosalia Manuela Longobardi).

La Seconda sezione penale della Corte di Cassazione, decidendo in materia di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., ha affermato che la nozione di “indispensabili esigenze di vita” deve essere intesa non in senso meramente materiale o economico, bensì tenendo conto della necessità di tutelare i diritti inviolabili della persona individuati dall’art. 2 Cost. (fattispecie in cui la S.C. ha annullato l’ordinanza del riesame che aveva rigettato la richiesta di un padre, finalizzata a garantire il rapporto genitoriale, di poter incontrare la figlia minore fuori dal domicilio di restrizione, nei tempi prescritti nel provvedimento di separazione legale). FONTE: www.cortedicassazione.it.

Nota a sentenza.

La sentenza n.16964 del 2016 della seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha statuito in ordine all’ esatto contenuto della locuzione “indispensabili esigenze di vita” in relazione all’art. 284 comma 3 del cpp. La disposizione disciplina la misura cautelare degli arresti domiciliari, in particolare l’organo nomofilatico si è soffermata sulla norma di cui al terzo comma 284 c.p.p, il quale prevede che laddove sorgano in capo all’imputato esigenze indispensabili di vita o condizioni di assoluta indigenza, egli possa essere autorizzato dal giudice ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per lo svolgimento di attività lavorative.
Il giudice di legittimità ha affermato che la nozione di “indispensabili esigenze di vita” deve essere intesa nel suo significato più ampio. Essa non va vincolata alle esigenze materiali e strumentali dell’individuo; la Suprema Corte ritiene che tale nozione non va intesa con riferimento alle sole “esigenze di approvigionamento del detenuto di beni primari per la vita e la salute”.
In particolare i giudici di legittimità ritengono erroneo le conclusioni a cui è giunto il giudice di prime cure nella sua decisione, il quale, invece, ha considerato (riduttivamente) le “indispensabili esigenze di vita” di cui all’art. 284 c.p.p legandole alle sole esigenze vitali e materiali del detenuto.
La Suprema Corte, invece, osserva come esse vadano valutate anche con riferimento a beni spirituali ( Cass.pen sez V, non massimata, richiamata in sentenza qui annotata).
A supporto di tale orientamento, nella medesima sentenza, il giudice di legittimità precisa come dallo stesso comma emergano due distinte ipotesi che possano dare luogo all’ autorizzazione giudiziaria: le indispensabili esigenze di vita oppure lo stato di assoluta indigenza.
Solo con riferimento allo stato di indigenza la valutazione propedeutica all’emissione del provvedimento autorizzatorio può essere collegata esclusivamente ai bisogni materiali e strumentali del detenuto e dei suoi familiari (vitto, alloggio: Cass.pen sez VI n. 4876 del gennaio 2015); mentre le indispensabili esigenze di vita vanno ricercate in altri ambiti della vita dell’individuo, vita da intedersi anche come relazioni sociali.
Le indispensabili esigenze di vita, di cui al terzo comma dell’art 284 c.p.p, vanno interpretate lontano da valutazioni meramente economiche e/o materiali, esse vanno altresì valutate come quelle esigenze della vita individuale e sociale dell’individuo, epressione di quei diritti fondamentali e indi inviolabili dell’uomo che trovano fondamento nell’art 2 Costituzione.
In sintesi per il supremo organo giurisdizionale, al detenuto in regime “di restrizione carceraria, preventiva o definitiva, della libertà non possono essere disconosciute la titolarità di situazioni soggettive attive nonché quei diritti della personalità”, che l’ordinamento giuridico gli riconosce. Tra questi rientra sicuramente il diritto al mantenimento di relazioni familiari e sociali (nel caso di specie i rapporti con il figlio minorenne), comprimibili, continua la Corte, esclusivamente in caso di specifiche e motivate esigenze di sicurezza pubblica o intramuraria.

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