ESAME AVVOCATO 2020! ESERCITAZIONE CIVILE N. 1 – ATTO GIUDIZIARIO

Esercitazione a casa n. 1 

Atto di diritto civile

TRACCIA

Alla morte di Tizio la vedova Caia ne fece pubblicare il testamento olografo con il quale le veniva attribuito l’intero patrimonio.

Gli altri eredi, Sempronio e Mevio, figli di Tizio e Caia, inviavano a Caia, un’istanza di mediazione, nella quale, premesso che il defunto, era stato colpito da ictus ed era caduto in stato di totale incoscienza sino al decesso, impugnavano il testamento, a loro dire falso per difetto di autenticità, e rivendicavano il proprio diritto al riconoscimento della qualità di eredi, oltre alla attribuzione dei beni del de cuius e alla declaratoria di indegnità della vedova, con conseguente condanna alla restituzione dei frutti percepiti.

Caia, in sede di mediazione, eccepiva la validità del testamento e comunque che il disconoscimento dagli stessi effettuato fosse tam quan non esset: il testamento olografo, secondo Caia, è impugnabile soltanto con querela di falso.

Assunte le vesti del legale di Sempronio e Mevio rediga il candidato l’atto giudiziario ritenuto più idoneo illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

Svolgimento a cura del dott. Francesco Marino, corsista della Scuola Esame avvocato D’Apollo Venditti, 2020

Atto di citazione

Tribunale di …

Sempronio nato a …., il …, CF: …  e residente in …., e Mevio nato a …., il …, CF:… e residente in …, elettivamente domiciliati in …. Presso lo studio dell’Avv… CF:… che li rappresenta e difende in forza di mandato in calce (FAX… PEC….)

CONTRO

Caia nata a …., il …, CF:… residente in…

PREMESSO CHE

in data…. decedeva il sig. Tizio.

Questi era coniugato con la sig. Caia con rito cattolico sin dal ….

Dalla loro unione nascevano Mevio e Sempronio, odierni attori.

Alla morte di Tizio, Caia ne fece pubblicare il testamento con il quale le veniva attribuito l’intero patrimonio.

In data…, Sempronio e Mevio inviavano a Caia istanza di mediazione, nella quale impugnavano il testamento a loro dire falso, poiché il sign. Tizio era stato colpito da ictus e quindi in totale stato di incoscienza fino al decesso.

Altresì, rivendicavano il proprio diritto di eredi e la declaratoria di indegnità della vedova Caia.

Quest’ultima, in sede di mediazione, eccepiva che il testamento olografo sarebbe dovuto essere stato impugnato mediante querela di falso e non disconoscimento, come avevano fatto gli odierni attori.

DIRITTO

  1. Sulla impugnazione del testamento olografo.

Caia, in sede di mediazione, eccepiva che il testamento olografo fosse impugnabile solo mediante querela di falso e non per disconoscimento, come fatto da Sempronio e Mevio.

Su questo tema, è bene precisare, si sono avvicendati due orientamenti.

Secondo un primo indirizzo, si riconosce al testamento olografo la natura di scrittura privata.

Quindi, è necessario che la parte, contro la quale il testamento è stato prodotto, debba disconoscerlo ex. art. 214 c.p.c.

All’altra parte, in questo caso Caia (convenuta), spetta l’onere probatorio di provarne l’autenticità.

Il secondo orientamento, contrapposto al primo, pur non riconoscendo all’testamento olografo la natura di atto pubblico, ne evidenzia la particolare rilevanza pubblica dal punto di vista sostanziale e processuale.

Dunque, l’unico strumento per impugnarlo è quello della querela di falso ex art. 221 c.p.c., con il conseguente onere probatorio alla parte che contesta la genuinità del testamento.

Atteso che il disconoscimento, in realtà, spetta solo al soggetto che ha scritto il testamento olografo, in questo caso al de cuius che è terzo ed estraneo al processo.

La soluzione, a questa contrapposizione dottrinaria, è arrivata dalle Sezioni Unite, nel 2015, che con sent. n. 12307 hanno affermato che la parte (in questo caso attrice) che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e, quindi, l’onere della prova grava sulla parte stessa.

In questo modo, la Cassazione ha voluto evitare un gravoso peso probatorio che, nel caso del disconoscimento, spetterebbe alla parte che deve provare l’autenticità del testamento.

Dall’altra, di evitare che la soluzione della controversa si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale, quale quello previsto nel caso della querela di falso.

  1. Sulla successione necessaria.

Sempronio e Mevio sono i figli del de cuius.

Ad essi, il codice civile all’art. 536, riconosce la qualità di erede legittimari a favore dei quali legge riserva una quota di eredità.

Nello specifico, l’art. 542 c.c. riconosce ai figli la metà del patrimonio e alla coniuge un quarto dello stesso.

Nel caso di specie, il de cuius (Tizio) ha lasciato a Caia l’intero suo patrimonio.

In questo modo, il testatore ha leso il diritto alla quota di legittima spettante a Sempronio e Mevio.

Dunque, ad essi la legge riconosce la possibilità di poter esperire l’azione di riduzione ex art. 557 c.c., che mira ad ottenere, dall’autorità giudiziaria, una pronuncia che riduca in tutto o in parte le attribuzioni fatte dal testatore.

  1. Sulla invalidità del testamento olografo e conseguente declaratoria di indegnità di Caia.

L’art. 591 c.c. tra le cause di annullabilità del testamento annovera l’incapacità di intendere e di volere del testatore nel momento in cui fece il testamento.

Nel caso di specie, Tizio, quando era ancora in vita, era stato colpito da ictus e dunque era caduto in uno stato di totale incoscienza sino al suo decesso.

Al riguardo, così come ha affermato la Corte di Cassazione nella sent. n. 8690/2019, ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere, il dato clinico, costituisce uno degli elementi su cui il Giudice deve basare la sua decisione.

Dunque, nel caso di specie, è chiaro che il giudice, sulla base della causa invalidante, potrà dichiarare l’annullabilità del testamento olografo.

Conseguentemente, potrà essere emanata la declaratoria di indegnità nei confronti di Caia, così come previsto dall’art. 463 c.c.

Infatti, la coniuge si è dolosamente servita dello stato di incapacità di Tizio e ha formato un testamento falso, garantendosi, in tal modo, l’attribuzione dell’intero patrimonio.

È necessario evidenziare tale richiesta, poiché il riconoscimento di indegnità non è rilevabile d’ufficio ma solo su istanza di parte, così come affermato dalla Cassazione nella sent. 5411/2019.

Altresì, Sempronio e Mevio sono legittimati a chiedere la pronuncia di declaratoria, poiché idonei a subentrare all’indegna (Cass. pen. n. 6747/2018).

Solo a seguito di accoglimento di questa istanza, avranno diritto alla restituzione dei frutti percepiti da Caia.

Alla luce di quanto sopra gli attori, come sopra rappresentati e difesi

CITANO

Caia nata a … il… (CF), residente in… alla Via…, nr. .. a comparire innanzi al Tribunale di …, sezione designandi, all’udienza del giorno…, ore di rito, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza e con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le decadenze di cui agli artt. 167, 38 c.p.c., ovvero che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere quanto segue:

  • Accogliere la domanda delle parti attrici in quanto totalmente fondata in fatto e in diritto;
  • Dichiarare l’invalidità del testamento poiché falso;
  • e per l’effetto dichiarare la sig. Caia indegna con decadenza dei suoi diritti successori e condannarla alla restituzione di tutti i beni e frutti percepiti.

Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.

Si dichiara che il valore della presente controversa è … per cui il contributo unificato da versarsi è pari a…

Con massima osservanza

 

…,….                                                                                                    Avv. ….

 

PROCURA ALLE LITI

Noi sottoscritti, sign. Mevio e Sempronio,

informati

ai sensi dell’art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 28/2010 circa la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei relativi benefici fiscali, e della necessità di ricorrere alla negoziazione assistita

conferiamo

il potere di rappresentanza e difesa, in ogni fase, stato e grado del giudizio ed atti inerenti, conseguenti e successivi, ivi compresa l’eventuale fase esecutiva ed il giudizio di opposizione, all’avv. …, ivi compreso il potere di proporre domande riconvenzionali, querela di falso, chiedere provvedimenti cautelari, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, transigere, conciliare, abbandonare il giudizio e rilasciare quietanza.

Autorizziamo l’avv. …, ai sensi dell’art. 13 del d.l. 196/03, ad utilizzare i dati personali per la difesa dei diritti e per il perseguimento della finalità di cui al mandato, nonché comunicare ai Colleghi i dati con l’obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti all’incarico conferito. Ratifichiamo sin d’ora il Suo operato e quello di eventuali sostituti.

Eleggiamo domicilio presso il suo studio in …, via…, nr…

 

……(firma)

La firma è autenticata ed è stata apposta in mia presenza.

Avv. (firma)

 

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