Urta contro il battente del portone: vi è responsabilità del custode? Cassazione, sez. III, 17 gennaio 2012, n. 537

URTA CONTRO IL BATTENTE DEL PORTONE: VI È RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE?

Cassazione, sez. III, 17 gennaio 2012, n. 537

(Pres. Preden – Rel. Scarano)

 

 

Svolgimento del processo

Con sentenza del 19/12/2005 la Corte d’Appello di Firenze respingeva il gravame interposto dal sig. G..G. avverso la pronunzia Trib. Firenze 29/1/2002 di rigetto della domanda proposta contro il Ministero della Giustizia di risarcimento dei danni lamentati all’esito di sinistro avvenuto il (omissis) , allorquando urtava contro il battente in bronzo del portone della Pretura di (omissis)  .

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il G. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Motivi della decisione

Va preliminarmente posto in rilievo che il Collegio ha richiesto una motivazione semplificata.

Con il 1 e il 2 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 c.c., 115, 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 4, c.p.c.; nonché omessa e insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c..

Si duole che la corte di merito abbia fondato la propria decisione sul rilievo che il battente non costituiva un’insidia e fosse “ben visibile”, laddove ai sensi dell’art. 2051 c.c. al custode non basta, per esimersi da responsabilità, “provare che il teatro e le circostanze del danno non configuravano insidia”.

Lamenta che la corte di merito non ha considerato l’”intrinseca pericolosità del battente medesimo (un pomo in bronzo di circa 21 cm. di sporgenza, di misura di circa 20 cm. per larghezza ed altrettanti per altezza)”, e ha “omesso di valorizzare (travisandoli) gli elementi rappresentati in corso di causa e sopra riportati al punto 2 della premessa”.

Con il 3 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 2697 c.c., 43 c.p., 38 e 43 Regolamento del Comune di San Miniato in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.; nonché violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 4, c.p.c., e omessa e insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c..

Con il 4 motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 2056, 1227 c.c., 40, 41 c.p., 115, 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 4, c.p.c., e omessa e insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c..

Lamenta non essersi dalla corte di merito considerata la violazione delle stesse regole urbanistiche, che vieta la presenza negli edifici pubblici di aggetti e sporgenze superiori a 5 cm. fino a 2,20 m. di altezza dal piano di calpestio, come emerge dal Regolamento allegato “alla relazione Geom. M.B, prodotta in atti).

Si duole che la disattenzione poteva configurare al massimo un’ipotesi ci concorso di colpa ex art. 1227 c.c..

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo come la medesima faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito [es., “all’atto di citazione notificato il 16.5.1996”, alla “sentenza n. 300 depositata il 29.1.2002” del Tribunale di Firenze, all’essere “il bene demaniale… utilizzato dalla p.a. in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo”, agli “elementi di fatto (pur ben rappresentati dall’attore, attestati dalla relazione di perizia tecnica ed emersi in coso di istruttoria)”, agli “elementi rappresentati in corso di causa”, alla “relazione di perizia giurata del geom. B.M…    ”, alle “altre circostanze dedotte”] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369, 2 co. n. 4, cpc, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v. Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

A tale stregua non pone questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Senza sottacersi che, a fronte di denunzie dì violazione di legge, non risultano invero sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto degli artt. 360, 1 co. n. 3, e 366, 1 co. n. 4, c.p.c. e in particolare non adeguatamente censurata la ratio decidendi.

Secondo cui “va esclusa la responsabilità del custode nel caso in cui – come nella fattispecie – il fatto esterno, a lui non imputabile e che può consistere anche nel comportamento del danneggiato, sia stato da solo sufficiente a causare il danno (v., per tutte, Cass. 02/10641; 04/20334), essendosi in questa ipotesi in presenza del caso fortuito, che, ai sensi dell’art. 2051 c.c., esclude la responsabilità del custode”.

Ratio decidendi consistente dunque nella ricorrenza del fortuito, nel caso ritenuto integrato dal fatto esterno del comportamento del danneggiato quale di per sé solo sufficiente a causare il danno (contra, nel senso che va disatteso l’orientamento secondo cui la prova positiva del fortuito, contraria alla presunzione di responsabilità, consiste nella prova del fatto estraneo alla sfera “di custodia”, e in particolare del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, giacché essi, come si è posto in rilievo in dottrina, sono irrilevanti ai fini dell’esonero dalla responsabilità laddove in base al dovere di custodia il presunto responsabile avrebbe dovuto prevederli ed evitarli, v. peraltro, da ultimo, Cass., 20/2/2006, n. 3651), non emergendo essere stato dal ricorrente al riguardo dedotto e sviluppato argomento critico alcuno, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel decidere le questioni giuridiche poste dalla controversia sostanziandosi sul piano dell’asseritamente erronea valutazione dell’asserto probatorio, senza che risulti peraltro denunziata violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. debitamente in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c. (cfr. Cass., 7/5/2007, n. 10295; Cass., 16/1/2007, n. 828. Cfr. altresì Cass., 27/7/2006, n. 17145).

Emerge evidente, a tale stregua, come, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366, n. 4, c.p.c., le censure mosse dall’odierno ricorrente in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come sì è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., la ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio dì legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

 

 

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