Se l’appalto è affidato senza delibera autorizzativa di spesa: ne risponde il singolo amministratore? (F. Federici)

 

SE L’APPALTO È AFFIDATO SENZA DELIBERA AUTORIZZATIVA DI SPESA: NE RISPONDE IL SINGOLO AMMINISTRATORE?

Cassazione, Sez. III, 25 gennaio 2012, n. 1025

Federica Federici

 

 

MASSIMA

Occorre distinguere le fasi di progettazione ed esecuzione di un contratto di appalto ai fini dell’applicazione della legge, in quanto fasi autonome e distinte.

Se l’appalto viene affidato senza previa delibera autorizzativa di spesa ne risponde il singolo amministratore.

 

SINTESI DEL CASO

Un privato aveva proposto domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento contro una stazione appaltante (P.A.) per avere eseguito lavori di progettazione e costruzione di strade nell’interesse del Comune, il quale aveva resistito, sollevando varie eccezioni, fra cui quella di prescrizione, ed aveva richiamato in suo favore il disposto dell’art. 23 d.l. 2 marzo 1989 n. 66, che – rendendo esperibile dai privati azione di responsabilità contro amministratori e funzionari pubblici che abbiano commissionato prestazioni e servizi senza rispettare le formalità di legge per la validità e l’efficacia degli incarichi – impedisce agli interessati di proporre azione di arricchimento ingiustificato contro i suddetti enti pubblici, avendo essi a disposizione altra azione specifica e diretta. I giudici di prima facie avevano accolto la domanda attrice, ma limitatamente alle opere commissionate in data anteriore all’entrata in vigore del suddetto decreto legge. Proposto appello principale dalla P.A. ed incidentale dal soggetto privato, in appello veniva ridotta tale somma, con la motivazione che il diritto al pagamento poteva essere riconosciuto limitatamente alle opere eseguite entro la data dell’entrata in vigore dell’art. 23 cit. e non con riguardo a quelle solo commissionate entro tale data. Pertanto il soggetto privato ha proposto ricorso per Cassazione.

 

QUESTIONE

Una prima questione desumibile dal caso de quo riguarda l’arco temporale in cui le prestazioni di progettazione, direzione dei lavori e costruzione di varie strade vengono commissionate eseguite laddove ciò non avvenga in unica soluzione.

Una seconda questione riguarda l’applicazione di norme entrate in vigore durante il suddetto arco temporale e quindi rilevano questioni di successione di leggi e diritto transitorio.

Una terza questione riguarda la responsabilità della stazione appaltante e/o dei pubblici funzionari nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 23 d.l. 2 marzo 1989 n. 66, conv. in Legge 1989/144

D. Lgs. 2006/163 e successive correttivi – Codice Appalti

Art. 2041 cod. civ.

 

NOTA ESPLICATIVA

La Cassazione ha da subito evidenziato un errore di fondo della sentenza di appello, la quale, nell’affermare che le prestazioni professionali sono state eseguite successivamente all’entrata in vigore della legge n. 144 del 1989, non ha distinto fra incarico di progettazione e successiva direzione dei lavori: attività che concretano prestazioni professionali diverse, ma sopratutto autonomamente rilevanti ai fini dell’applicazione della stessa legge.

Quanto all’affermazione che la maggior parte dei lavori sarebbe stata eseguita successivamente all’entrata in vigore della legge, per i giudici di legittimità si sarebbe dovuto applicare – quanto meno in una minima parte di essi – l’art. 2041 cod. civ. Inoltre, è stato dimostrato che l’appalto era stato assegnato dal Comune dopo che era stato eseguito e consegnato il progetto dei lavori, quindi a maggior ragione viene accolto il ricorso e rinviata alla Corte d’appello la decisione per insufficiente motivazione in termini di completezza e logicità.

Sentenze e precedenti conformi e difformi

Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 19 febbraio 2009 n. 4020

Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 28 settembre 2009, n. 20763

Sentenza Corte dei Conti – Sezione Calabria 25/01/2005 n. 74 

 

 

 

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