PAR CONDICIO CREDITORUM NELLE PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE E PRIVATE

PAR CONDICIO CREDITORUM NELLE PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE E PRIVATE

 

 

Avv. Angelo Pasquale Masucci – Dott. Alberto Ametta

 

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Il principio della par condicio creditorum costituisce certamente l’aspetto cardine delle procedure concorsuali liquidatore.

 

Altre alle più note procedure inerenti i soggetti privati, va aggiunta, per gli Enti locali, quella prevista dal D.Lgs. 267/2000 al Titolo VIII – CAPO II.

 

Nel dettaglio, l’art. 248, commi 1 – 2 – 3 – 4 del T.U.E.L. in ordine alle “Conseguenze della dichiarazione di dissesto” prevede che: “1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. // 2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. // 3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e le finalità di legge. // 4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità”.

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Il successivo art. 254 in ordine alla “Rilevazione della massa passiva” prevede inoltre che: “1. L’organo straordinario di liquidazione provvede all’accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall’insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province. // 2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l’organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell’insediamento, dà avviso, mediante affissione all’albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell’avvio della procedura di rilevazione delle passività dell’ente locale. Con l’avviso l’organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l’inserimento nel piano di rilevazione. // 3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi: a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato; // b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell’articolo 248, comma 2; // c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall’organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7. // 4. L’organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all’ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l’attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito. // 5. Sull’inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l’organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell’approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall’eventuale attestazione di cui al comma 4. // 7. L’organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall’atto di transazione nel piano di rilevazione. // 8. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, può essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell’organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell’Interno, previo parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l’adozione del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell’interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti”.

L’art. 256 disciplina la “Liquidazione e pagamento della massa passiva” secondo le seguenti modalità:

  1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell’interno, cui provvede l’organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall’approvazione di cui all’articolo 254, comma 1. Al piano è allegato l’elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.
  2. Unitamente al deposito l’organo straordinario di liquidazione chiede l’autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all’articolo 255 nella misura necessaria per il finanziamento delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dall’elenco delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall’articolo 255.
  3. Il Ministero dell’interno, accertata la regolarità del deposito, autorizza l’erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.
  4. Entro 30 giorni dall’erogazione del mutuo l’organo straordinario della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l’entità dell’acconto l’organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passività inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l’organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva disponibile gli importi degli accantonamenti non più necessari.
  5. Successivamente all’erogazione del primo acconto l’organo straordinario della liquidazione può disporre ulteriori acconti per le passività già inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilità nuove e residue, ivi compresa l’eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell’interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l’ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all’articolo 255, comma 9, per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l’organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all’organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall’ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa somma sul conto esistente intestato all’organo di liquidazione.
  6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all’articolo 255, e comunque entro il termine di 24 mesi dall’insediamento, l’organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all’esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell’interno.
  7. Il piano di estinzione è sottoposto all’approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del Ministro dell’interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte nell’acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell’interno si avvale del parere consultivo da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l’organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l’approvazione del piano, di cui al presente comma, è sospeso.
  8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell’interno è notificato all’ente locale ed all’organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.
  9. A seguito dell’approvazione del piano di estinzione l’organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.
  10. Con l’eventuale decreto di diniego dell’approvazione del piano il Ministro dell’interno prescrive all’organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.
  11. Entro il termine di sessanta giorni dall’ultimazione delle operazioni di pagamento, l’organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all’organo regionale di controllo ed all’organo di revisione contabile dell’ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l’effettiva liquidazione.
  12. Nel caso in cui l’insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell’ente, il Ministro dell’interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato. Tra le misure straordinarie è data la possibilità all’ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’articolo 243-bis.

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Il successivo art. 257 disciplina invece i “Debiti non ammessi alla liquidazione” secondo le seguenti modalità:

  1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all’articolo 256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.
  2. Il consiglio dell’ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all’articolo 256, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.

3 Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 136.

L’art. 258 definisce le “Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti”.

  1. L’organo straordinario di liquidazione, valutato l’importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all’ente locale dissestato l’adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l’ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s’impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare di cui al comma 2.
  2. L’organo straordinario di liquidazione, acquisita l’adesione dell’ente locale, delibera l’accensione del mutuo di cui all’articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all’ammontare dei debiti censiti. L’ente locale dissestato è tenuto a deliberare l’accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all’articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. È fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell’ente.
  3. L’organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l’erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all’anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all’articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l’accettazione, l’organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.

(comma così modificato dall’art. 15-bis della legge n. 160 del 2016)

  1. L’organo straordinario di liquidazione accantona l’importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L’accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
  2. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l’organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell’ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l’organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell’articolo 256, comma 11.
  3. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.
  4. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell’ente locale dissestato. È restituita all’ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.

In conclusione, dalla data della dichiarazione di dissesto i singoli creditori non possono intraprendere o proseguire azioni esecutive per i debiti che rientrano ormai nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione fino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 del T.U., né i debiti insoluti possano produrre rivalutazione monetaria e interessi di qualsiasi natura.

Per procedere con le azioni esecutive per il recupero del credito bisognerà attendere la nomina del Commissario.

Alla nomina seguirà poi la fase di insediamento dell’OSL.

Il creditore può, dunque, fare richiesta di ammissione alla massa passiva del Comune che ha dichiarato dissesto, al fine di recuperare i propri crediti. Per l’effettivo pagamento ai creditori, a quel punto ci sono due possibili procedure, una Ordinaria e una Semplificata.

La procedura Ordinaria prevede che l’OSL disponga il pagamento dell’intero debito, ma solo a seguito dell’accertamento della sussistenza dei crediti. Per portare a termine tali indagini possono trascorrere anche 5 anni.

Al contrario la procedura semplificata di cui all’art. 258 del T.U. consente di ottenere il saldo del credito in tempi più brevi, circa 12 mesi ma con una riduzione che può variare dal 40% al 60% sul totale. A questo fine, è necessaria, la certificazione dei crediti, ovvero l’attestazione dell’esistenza, dell’ammontare e della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

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Come si è visto, in particolare per ciò che qui interessa, l’art. 252, comma 4, del TUEL cit. espressamente statuisce che “L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”.

 

Tale norma va poi coordinata con la previsione di cui all’art. 5, comma 2, del D.L. n.80/2004 convertito con la Legge n.140/2004 la quale a sua volta precisa che “si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico”.

 

Con tali previsioni il legislatore ha inteso attuare la par condicio creditorum così come analogicamente, l’art. 51 della legge fallimentare stabilisce che “… dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”.

 

Gli unici crediti assistiti da privilegio nell’ambito della specifica procedura sono quelli derivanti da rapporti di lavoro.

 

Infatti, il Ministero dell’Interno, a mezzo del proprio Ufficio di Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati, con la Nota Prot. n.0058726, del 5 giugno 2019, su quesito posto dall’Organismo Straordinario di Liquidazione di un Comune della Provincia di Foggia,  ha ritenuto che nemmeno l’indebito tributario sfugga alla regola generale di cui all’art. 258, comma 3, cit. in quanto in quanto quant’ultima costituisce norma straordinaria e peculiare che, in base al principio di specificità, prevale sul principio generale ricavabile dall’art. 1 comma 164 della legge n.269/2006 che prevede, in linea generale, nella specifica materia dei tributi locali, il diritto del contribuente entro i termini di prescrizione, all’integrale rimborso delle somme non dovute ed erroneamente versate.

 

In tale ottica e sotto altro profilo può rilevarsi che in caso di mancata istanza in sede di redazione del piano di rilevazione della massa passiva ex art. 254 cit. ogni successiva azione autonoma di accertamento del credito risulterebbe carente del requisito dell’interesse ex art. 100 cpc, stante la natura liquidatoria della specifica procedura  concorsuale de qua e della impossibilità di intraprendere azioni esecutive per crediti precedenti alla dichiarazione di dissento, in applicazione del citato principio della par condico crerditorum, cosicché mai il creditore postumo potrebbe conseguire alcun concerto vantaggio dall’ottenimento di una Sentenza ossia di un titolo esecutivo per fatti o atti precedenti alla dichiarazione di dissesto.

 

Avv. Angelo Pasquale Masucci – Dott. Alberto Ametta

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