ESAME AVVOCATO 2020! ESERCITAZIONE CIVILE N. 1 – ATTO GIUDIZIARIO

Esercitazione a casa n. 1

Atto di diritto civile

TRACCIA

Alla morte di Tizio la vedova Caia ne fece pubblicare il testamento olografo con il quale le veniva attribuito l’intero patrimonio.

Gli altri eredi, Sempronio e Mevio, figli di Tizio e Caia, inviavano a Caia, un’istanza di mediazione, nella quale, premesso che il defunto, era stato colpito da ictus ed era caduto in stato di totale incoscienza sino al decesso, impugnavano il testamento, a loro dire falso per difetto di autenticità, e rivendicavano il proprio diritto al riconoscimento della qualità di eredi, oltre alla attribuzione dei beni del de cuius e alla declaratoria di indegnità della vedova, con conseguente condanna alla restituzione dei frutti percepiti.

Caia, in sede di mediazione, eccepiva la validità del testamento e comunque che il disconoscimento dagli stessi effettuato fosse tam quan non esset: il testamento olografo, secondo Caia, è impugnabile soltanto con querela di falso.

Assunte le vesti del legale di Sempronio e Mevio rediga il candidato l’atto giudiziario ritenuto più idoneo illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

Svolgimento a cura della dott.ssa Luana Martina Albano, corsista della Scuola Esame avvocato D’Apollo Venditti, 2020.

 

TRIBUNALE DI ….

Atto di citazione

per i sig.ri Sempronio nato a …, il …, C.F. … e residente in … alla via …, n… e Mevio nato a …, il …, C.F. … e residente in … alla via …, n… entrambi elettivamente domiciliati in … alla via …, n … presso lo studio dell’Avv… del foro di …, C.F. … che li rappresenta e difende in virtù del mandato in calce al presente atto (fax …, pec …)

– attori –

contro

La sig.ra Caia nata a …, il …, C.F. … e residente in … alla via …, n …

– convenuta –

PREMESSO CHE

  • la sig.ra Caia e il sig. Tizio erano coniugati con rito cattolico sin dal … e dalla loro unione sono nati i figli Sempronio e Mevio, odierni attori;
  • in data … il sig. Tizio veniva colpito da ictus, danno celebrale che ne comportava la caduta in uno stato di totale incoscienza permanente;
  • in data … Tizio decedeva e contestualmente il coniuge superstite, Caia, faceva pubblicare il testamento olografo dal quale scaturiva la propria designazione quale erede universale, ovvero le veniva attribuito l’intero compendio patrimoniale;
  • in data … Sempronio e Mevio, quali eredi pretermessi, con istanza di mediazione nei confronti della madre, impugnavano il testamento olografo eccependo il difetto di autenticità dello stesso, il proprio diritto alla vocatio hereditatem in quanto eredi legittimati, l’indegnità di Caia e conseguentemente l’attribuzione dei beni del de cuius con condanna alla restituzione dei frutti percepiti;
  • in sede di mediazione Caia insisteva sulla validità del testamento olografo di Tizio e contestava la modalità di impugnazione con mero disconoscimento dello stesso espresso da Sempronio e Mevio, ritenendo esperibile tale impugnazione solamente attraverso querela di falso.

IN DIRITTO

1)            Sulla autenticità del testamento olografo

Il testamento, in quanto atto attraverso il quale taluno dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere di tutte le proprie sostanze o parte di esse, presuppone che tale ultima volontà provenga da un soggetto perfettamente in grado di comprendere quale sorte avrà il suo patrimonio una volta verificatasi la propria morte. Per questa ragione è di fondamentale importanza che il testatore nel momento in cui redige tale contratto unilaterale mortis causa sia capace di intendere e di volere.

Oltre alla logicità evidente di tale inciso, è lo stesso ordinamento giuridico italiano a prevedere casi tassativi di incapacità di testare al fine di tutelare chi non è nella condizione di capire il significato delle disposizioni espresse e gli interessi dei familiari, stretti congiunti del de cuius, nel caso in cui egli potesse disporre in modo del tutto irragionevole del proprio patrimonio.

L’art. 591 c.c. fa rientrare nei casi di incapacità di disporre per testamento la condizione del soggetto incapace di intendere e di volere al momento della stesura del testamento, tale è la situazione in cui versava il sig. Tizio al momento del suo decesso. Siffatte considerazioni assumono maggior rilievo nel caso di specie in quanto il testamento di cui si contesta la genuinità è di tipo olografo, ovvero scritto di proprio pugno e sottoscritto dal de cuius (ex art. 602 c.c.).

2)            Sulla modalità di impugnazione del testamento olografo

Da sempre controversa la tematica della modalità di impugnazione di un testamento olografo ha condotto la dottrina e la giurisprudenza ad elaborare differenti tesi con lo scopo di enucleare e dirimere le incertezze.

– Il disconoscimento della scrittura privata: secondo tale prima tesi il testamento olografo è una mera scrittura privata, anche se deve rispondere a determinati requisiti formali imposti dalla legge (ex art. 602 c.c.), ed in quanto tale per constatarne la genuinità e validità si applica l’art. 214, 2° co. c.p.c. secondo cui gli eredi del testatore o gli aventi causa per impugnare il testamento possono limitarsi a disconoscerlo, dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore, senza eccepire nient’altro. Codesto indirizzo sposta il tradizionale onere della prova in capo a chi, invece, abbia interesse all’efficacia della scheda testamentaria, che dovrà dimostrare la sua autenticità e proporre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. Sotto questo punto di vista sarebbe onere di Caia dimostrare che il testamento provenga effettivamente dalla volontà di Tizio nel pieno delle sue facoltà mentali, dimostrare che la scrittura non è stata contraffatta e proviene effettivamente dal suo autore apparente. Ma bisogna dire che, seppur tale posizione è particolarmente favorevole per chi vuole impugnare il testamento bastando il semplice disconoscimento, è criticabile in quanto spostando l’onere probatorio rende molto gravosa la prova di chi è stato nominato erede.

– La querela di falso: secondo altra teoria il testamento olografo va impugnato attraverso la proposizione della querela di falso, che nel diritto italiano è un procedimento giurisdizionale finalizzato a contestare la veridicità di un atto pubblico. Su questa linea pur non essendo il testamento olografo un atto pubblico, dal momento in cui viene pubblicato dal notaio diventa titolo immediatamente costitutivo di diritti verso i beneficiari, cioè produce effetti dispositivi delle disposizioni testamentarie. Pertanto gli effetti del testamento olografo vengono equiparati a quelli dell’atto pubblico, di conseguenza tale tesi sostiene la contestazione della sua autenticità con le modalità previste dall’art. 221 c.p.c.

In questo caso l’onere della prova ritorna nella sua accezione originaria (ex art. 2697 c.c.), è infatti colui che contesta la validità del testamento a doverne provare la falsità ed i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale argomentazione muove dalla convinzione che il mero disconoscimento di una scrittura privata può provenire soltanto dal suo autore, non essendo realizzabile siffatta ipotesi in quanto il de cuius è estraneo alla lite per ovvie ragioni, gli eredi legittimi che contestano la genuinità della scheda testamentaria sono terzi rispetto alla scrittura e, quindi, non sono legittimati ad agire neanche ai sensi dell’art. 214, 2° co. c.p.c. Semplificando, la terzierà del soggetto rispetto al testamento olografo contro lui prodotto rende necessario il ricorso allo strumento della querela di falso al fine di contestarne la veridicità, essendo inidoneo e insufficiente il mero disconoscimento dell’atto.

Ma tale tesi non è esente da critiche, anzi, la prima facilmente percepibile in quanto seppur gli effetti del testamento olografo pubblicato siano equiparabili a quelli che produce un atto pubblico non bisogna trascurare che trattasi sempre e comunque di una scrittura privata. In secondo luogo la proposizione della querela di falso appesantisce inevitabilmente il processo di impugnazione in corso che, infatti, spesso viene sospeso al fine di analizzare la querela, prolungando di conseguenza la durata della controversia.

Questo è l’orientamento su cui si basa l’eccezione di nullità avanzata della sig.ra Caia in sede di mediazione, ma, oltre ai punti critici, è necessario affermare il suo definitivo superamento da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 12307 del 15 giugno 2015 hanno sancito una terza e definitiva modalità di impugnazione del testamento olografo.

– L’accertamento negativo: secondo tale tesi, sposata dalla Suprema Corte nel 2015 intervenuta per risolvere il contrasto giurisprudenziale relativo alla contestazione della validità del testamento olografo, detta tipologia di testamento resta circoscritta nell’orbita delle scritture provate, ma colui che ritiene di essere stato leso da una scheda testamentaria priva di genuinità non può limitarsi al semplice disconoscimento della stessa, né sollevare querela di falso, ma deve formulare una domanda di accertamento negativo della provenienza e della autenticità del testamento, con il relativo accollo dell’onere probatorio a sostegno delle proprie pretese. In sostanza le Sezioni Unite affermano che l’erede che ritiene di essere stato leso e di vantare propri diritti successori nei confronti del de cuius, ha l’onere di chiedere in giudizio l’accertamento negativo della validità del documento e di provare i fatti costitutivi dei propri diritti e della richiesta che si intende avanzare, così come sancito dall’art. 2697 c.c.

Da questa opzione interpretativa discendono vantaggi sia sostanziali che procedurali: il testamento olografo non viene paragonato ad un atto pubblico, rimane circoscritto nell’ambito delle scritture private; regola l’onere probatorio secondo i principi dell’ordinamento giuridico, evitando che il mero disconoscimento renda troppo gravosa la posizione processuale di colui che si dichiara erede; si evita, inoltre, l’instaurazione di un procedimento incidentale quale quello per querela di falso, rendendo più rapida la soluzione del giudizio e risparmiando risorse giudiziarie.

Per tutto ciò, riportando tale dottrina e giurisprudenza al caso concreto, l’obiezione di un’impugnazione con querela di falso sostenuta dalla sig.ra Caia è destituita di fondamento alla luce della recente e autorevole giurisprudenza. D’altra parte i sig.ri Sempronio e Mevio non si limitano a disconoscere semplicemente il testamento di Tizio, ma ne contestano l’autenticità in virtù del fatto che il testatore si trovava in una delle condizioni di incapacità di testare previste dall’art. 591 c.c., il difetto di genuinità e validità è pertanto evidente ed incontestabile.

3)            Sulla lesione della quota legittima

Il testamento invalido può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse. Nel caso di specie però vi è un valore aggiunto in quanto coloro che impugnano il documento testamentario non solo ne hanno interesse, ma sono altresì legittimari pretermessi dall’asse ereditario, in quanto non chiamati alla successione alla morte del dante causa pur avendone diritto. Difatti Sempronio e Mevio in quanto figli di Tizio rientrano nella categoria degli eredi legittimari, così come stabilito dall’art. 536 c.c., insieme al coniuge. Ma tale successione necessaria non si è verificata in loro favore a causa della pubblicazione del testamento olografo del padre che attribuisce l’intero compendio ereditario alla sig.ra Caia, perciò illegittimamente. Codesta attribuzione universale è in contraddizione con l’ordinamento giuridico in quanto la legge riserva una quota di eredità o di altri diritti in favore di specifiche persone al momento dell’apertura della successione: il coniuge superstite, ma anche i figli (gli ascendenti in assenza).

In particolare l’art. 542 c.c. prevede che nell’ipotesi in cui il coniuge concorra con due o più figli, a questi ultimi è riservata complessivamente la metà del patrimonio del de cuius, mentre al coniuge è riservato un quarto del patrimonio del defunto. Si può constatare che suddette quote legittime sono sancite espressamente dalla legge e vincolate a soggetti determinati (legittimari), mentre la restante parte (c.d. quota disponibile) è liberamente attribuibile secondo la discrezionalità del testatore.

Da tanto premesso nel caso di specie è innegabile la lesione della quota legittima spettante a Sempronio e Mevio, del tutto pretermessi dall’eredità, nonché evidente l’eccedenza totale della quota riservata a Caia. Dichiaratasi l’annullabilità del testamento olografo di Tizio non autentico (ex art. 606, 2° co. c.c.), vista la lesione della quota legittima, è necessario che si proceda secondo la disciplina della successione ex lege, non trovando più ragione di esistere il testamento. Il compendio ereditario deve essere suddiviso secondo le disposizioni dell’art. 581 c.c., un terzo al coniuge e complessivamente due terzi ai figli, salvo pronuncia dell’indegnità di Caia.

4)            Sull’indegnità a succedere e conseguente restituzione di beni e frutti

Accertata la manifesta falsità del testamento di Tizio si può sostenere comprovata la responsabilità di Caia la quale, al fine di trarre vantaggio e di vedersi attribuito l’intero patrimonio del defunto marito, ne ha falsificato la volontà testamentaria. Questa condotta illecita configura la sanzione civilistica dell’indegnità a succedere, difatti rientra nella casistica dell’art. 463 c.c. la formazione di un testamento falso o il suo sciente uso.

In ragione di tale assunto la sig.ra Caia deve essere esclusa dalla successione del sig. Tizio in quanto indegna nei suoi confronti avendo posto in essere una condotta che la qualifica come erede non meritevole di beneficiare di quanto derivante dalla successione. È proprio in forza di quest’ultima affermazione che ella è obbligata a restituire i beni ereditari ed i frutti che le sono pervenuti dopo l’apertura della successione in esecuzione del testamento invalido (ex art. 464 c.c.), non avendo il diritto di goderne.

Pertanto Sempronio e Mevio si raffigurano come gli unici eredi legittimi di Tizio ed a loro spetta, tramite successione ex lege, l’intero patrimonio ereditario suddiviso in parti uguali.

Tutto ciò premesso e considerato, i sig.ri Sempronio e Mevio, come in epigrafe rappresentati e difesi

CITANO

la sig.ra Caia residente in …, via …, n … a comparire innanzi al Tribunale di …, sito in …, via …, n …, per l’udienza del …, ore di rito, dinanzi al Giudice che sarà designato ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con l’invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione si procederà in sua contumacia, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglio l’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, provvedere come segue:

1)            In via principale accogliere la domanda di parte attrice in quanto totalmente fondata in fatto ed in diritto;

2)            In via principale accertare la falsità del testamento olografo del dante causa;

3)            In via subordinata, e per effetto di tale accertamento, dichiarare l’indegnità della sig.ra Caia alla successione (ex art. 463 c.c.) con conseguente decadenza dai suoi diritti successori e condanna alla restituzione di tutti i bene ereditari in suo possesso e dei frutti percepiti (ex art. 646 c.c.);

4)            In via subordinata, qualora tale accertamento non sia possibile, dichiarare la qualità di eredi legittimi di Sempronio e Mevio e la riduzione della quota di Caia.

il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CAP come per legge.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa sulla determinazione e del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile.

In via istruttoria:

Voglia l’Ill.mo Giudice disporre:

– C.T.U. grafologica volta ad accertare la non autenticità del testamento olografo;

– C.T.U. per la stima e la formazione delle quote ereditarie spettanti ai legittimari.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova necessari e di indicare testi, nei prefiggenti termini di legge ex art. 183, 6° co. c.p.c

Offre in comunicazione mediante deposito in cancelleria:

1)            copia testamento olografo di Tizio;

2)            copia cartella clinica relativa all’ictus di Tizio.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 170, 4° co. c.p.c. il sottoscritto difensore di fiducia dichiara di voler ricevere le comunicazioni previste nella predetta norma al seguente numero telefax … e all’indirizzo di posta elettronica …

…, lì …                                                                                                                                 Avv….

 

PROCURA ALLE LITI

Noi sottoscritti sig.ri Sempronio e Mevio

informati

ai sensi dell’art. 4, 3° co. del d.lgs. n. 28/2010 circa le possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei relativi benefici fiscali, e della necessità di ricorrere alla negoziazione assistita

conferiamo

il potere di rappresentanza e difesa, in ogni fase, stato e grado del giudizio ed atti inerenti, conseguenti e successivi, ivi compresa l’eventuale fase esecutiva ed il giudizio di opposizione, all’Avv…, ivi compreso il potere di proporre domanda riconvenzionale, querela di falso, chiedere provvedimenti cautelari, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, transigere, conciliare, abbandonare il giudizio e rilasciare quietanza. Autorizziamo l’Avv… ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/03 ad utilizzare i dati personali per la difesa dei diritti e per il perseguimento delle finalità di cui al mandato, nonché a comunicare ai Colleghi i dati con l’obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti all’incarico conferito. Ratifichiamo fin da ora il suo operato e quello di eventuali suoi sostituti.

Eleggiamo domicilio presso il Suo studio in …, via …, n …

…, lì …

_______________ (firma)

_______________ (firma)

La firma è autenticata ed è stata apposta in mia presenza.

Avv. (firma)

 

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