Esame avvocato: vanno sospesi i giudizi di insufficienza formulati dalla Commissione se palesemente contraddittori ed illogici TAR Puglia – Lecce, 19 settembre 2012 (A. Matranga)

 

ESAME AVVOCATO: VANNO SOSPESI I GIUDIZI DI INSUFFICIENZA FORMULATI DALLA COMMISSIONE SE PALESEMENTE CONTRADDITTORI ED ILLOGICI

TAR Puglia – Lecce, 19 settembre 2012

Alfredo Matranga

 

È questo il principio con cui il TAR Lecce ha accolto l’istanza incidentale di sospensione connessa al ricorso principale, con cui il ricorrente aveva impugnato i giudizi di insufficienza (numerici e motivazionali), assegnati dalla Commissione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

In particolare, per il TAR salentino i giudizi di insufficienza apposti sugli elaborati del ricorrente appaiono, a un sommario esame proprio della fase cautelare, contenere la dedotta contraddittorietà e illogicità.

Ed infatti: “l’obiettiva disamina dei compiti evidenzia,…che: a) quanto al parere motivato di diritto civile non risulta venire alla luce la rilevata “mediocre padronanza del lessico italiano e giuridico” attesa la intelligibilità della terminologia utilizzata sia pur nella sua semplicità e pragmaticità; b) quanto al parere di diritto penale, il compito pur non esprimendo una esaustiva chiosa dell’istituto preso in considerazione, appare però concludere per una chiara linea difensiva (del resto l’approccio metodologico richiesto nella stesura di un parere pro-veritate deve tendere a fornire la soluzione giuridica alla problematica presa in esame e non già una dissertazione analitica dell’istituto tipica di un tema ove invece occorre analizzare oltre ai principi generali anche le connesse tesi dottrinali e giurisprudenziali applicabili); c) infine, anche l’atto giudiziario di diritto penale pur risentendo dello stile pragmatico del ricorrente appare presentare un’appropriata soluzione metodologica (rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale) indicando gli elementi costituivi del reato di peculato e, nella fattispecie concreta esaminata, l’assenza di offensività della condotta ponendo in rilevo l’assenza del danno patrimoniale per la P.A. e quindi gli elementi essenziali richiesti”.

 

 

TAR Puglia – Lecce, 19 settembre 2012

(Pres. Cavallari – Rel. Moro)

 

 

Considerato che:

– l’impugnato giudizio di insufficienza sugli elaborati del ricorrente appare, a un sommario esame proprio della fase cautelare, contenere la dedotta contraddittorietà;

– l’obiettiva disamina dei compiti evidenzia, infatti che: a) quanto al parere motivato di diritto civile non risulta venire alla luce la rilevata “mediocre padronanza del lessico italiano e giuridico” attesa la intelligibilità della terminologia utilizzata sia pur nella sua semplicità e pragmaticità; b) quanto al parere di diritto penale, il compito pur non esprimendo una esaustiva chiosa dell’istituto preso in considerazione, appare però concludere per una chiara linea difensiva (del resto l’approccio metodologico richiesto nella stesura di un parere pro- veritate deve tendere a fornire la soluzione giuridica alla problematica presa in esame e non già una dissertazione analitica dell’istituto tipica di un tema ove invece occorre analizzare oltre ai principi generali anche le connesse tesi dottrinali e giurisprudenziali applicabili); c) infine, anche l’atto giudiziario di diritto penale pur risentendo dello stile pragmatico del ricorrente appare presentare un’appropriata soluzione metodologica (rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale) indicando gli elementi costituivi del reato di peculato e, nella fattispecie concreta esaminata, l’assenza di offensività della condotta ponendo in rilevo l’assenza del danno patrimoniale per la P.A. e quindi gli elementi essenziali richiesti.

Ritenuto che le considerazioni innanzi esplicitate appaiono evidenziare la contraddittorietà e illogicità dei giudizi di insufficienza formulati.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima:

Accoglie l’istanza cautelare di cui in epigrafe e per l’effetto:

a) sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati.

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 12 dicembre 2012 .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012

 

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