La seconda chance per la mediaconciliazione (M.Giarrizzo)

LA SECONDA CHANCE PER LA MEDIACONCILIAZIONE

di Mauro Giarrizzo

 

Il Legislatore d’Urgenza, ha voluto rifar vivere, contro ciò che la Corte Costituzionale ha sentenziato, la conciliazione, meglio conosciuta come media-conciliazione. L’art 84[1] del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, rubricato:<<Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia>>, pubblicato sulla G.U. n. 144 del 21-6-2013 – Suppl. Ordinario n. 50, dispone la reviviscenza di qualcosa che era stata mandata in soffitta.

Purtroppo, la giustizia civile è al collasso, e anziché trovare soluzioni per dare slancio e competitività al settore, si pensa di affidare il contenzioso ai privati, facendo tornare indietro di secoli la  giustizia.

Dunque, non c’è stata una vittoria della Carta Costituzionale sulla amministrazione della giustizia, ma le brame di una lobby che a tutti i costi vuole mettere le mani su un pezzo di torta.

Tra le prime cose che il Governo Letta ha pensato di fare è la reintroduzione della mediazione civile e commerciale. Mediazione, ricordiamo che è stata bocciata dalla Corte Costituzionale non solo per eccesso di delega, ma anche perché la norma comunitaria, che avrebbe dovuto introdurre ulteriori mezzi extragiudiziari, non disponeva l’obbligatorietà della stessa.

Obbligatorietà non riconosciuta neanche dalla Raccomandazione della Commissione Europea, del 29/05/2013[2]. Nella detta raccomandazione, al punto 9) si legge: <<Si ritiene che, se attuati pienamente, i provvedimenti adottati dal governo italiano il 17 maggio non producano un impatto significativo sul disavanzo.>> Segue, la detta raccomandazione:<< Per migliorare il contesto in cui operano le imprese occorre completare la riforma della giustizia civile dando rapidamente attuazione alla riorganizzazione dei tribunali, abbreviando la durata eccessiva dei procedimenti e riconducendo il volume dell’arretrato e il livello di contenzioso. A seguito della sentenza della Corte costituzionale dell’ottobre 2012 sulla mediazione, è necessario intervenire per promuovere il ricorso a meccanismi extragiudiziali delle controversie….omissis>>

La raccomandazione non dispone dell’obbligatorietà della mediaconciliazione, ma chiede al Governo di intervenire sul settore giustizia.

Occorre indagare sulla semantica delle parole:

Il termine <<Necessario>> significa: (agg. neutro comp. di ne e cedere, prop. Da cui non c’è modo di ritirarsi.) 1.a. Che è per necessità[3].

Il termine <<Obbligatorio>> significa: (agg.) 1. Che è d’obbligo, che è imposto dalla legge o da precise disposizioni[4].

Ad una prima lettura, i termini non sono comuni. Infatti, per necessità, un soggetto, può fare scelte, con effetti giuridici, che ricadranno sul suo spazio di libertà, come ad esempio acquistare una autovettura, o salvare la vita a terzi. Per obbligo, invece, il soggetto è costretto ad operare scelte volute da terzi con effetti ricadenti sul suo spazio di libertà.    

La decretazione d’urgenza, usata dal detto Governo, (avuto dopo un vuoto di gravità costituzionale ampia), è applicata per far fronte alla carenza della giustizia civile.

Reiterazione, quella della mediazione civile e commerciale, che  appare inopportuna e insignificante. Infatti, nel riproporre lo stesso articolo, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 272/2012 da parte della Corte Costituzionale, con qualche modificazione, si è reintrodotto un abuso di diritto in violazione di norme Costituzionali. Mediazione, ricordiamo, che  prevede l’assistenza dell’avvocato[5], e che, comunque, resta appannaggio delle varie corporazioni.  

Perché, quindi, la decretazione d’urgenza, nell’annoso problema giudiziario?  Appare vera la tesi di migliore dottrina che afferma che <<dietro ogni legge c’è un interesse economico[6]>>. Interesse, visto l’ampio settore della giustizia affidata ai privati, non di poco conto.

Ma cos’è il decreto legge.  La Costituzione, all’art. 77, ci descrive il comportamento che il Governo deve tenere affinché possa legiferare:

<<Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti>>[7].

Il decreto legge, è uno strumento da usare solo in caso straordinario di necessità ed urgenza.

La giustizia italiana non appare un caso straordinario di necessità ed urgenza. Essa è un sintomo cronico che colpisce l’Italia da anni e che il Parlamento, nelle sue funzioni ordinarie, avrebbe dovuto risolvere.

Il decreto legge è uno strumento che si utilizza in deroga alla funzione legislativa del Parlamento, e che, in abuso di diritto, si è utilizzato come mera valvola di sfogo legislativo, in violazione della nota divisione dei poteri.

Il decreto legge fu introdotto per la prima volta con il <<R. D. L. del 1° dicembre 1899, n. 3811, concernente l’autorizzazione al governo a dare esecuzione ai trattati di Zurigo che, recando per la prima volta la clausola della presentazione al parlamento per la conversione  in legge, è considerato il primo decreto legge della nostra storia costituzionale, al r.d. 22 giugno 1899, n. 227, con il quale il governo Pelloux cercò di superare l’ostruzionismo della camera contro i provvedimenti restrittivi delle libertà fondamentali e che fu ritenuto dalla corte di cassazione, in una famosa sentenza del 20 febbraio 1900, ammissibile ad un puro e semplice disegno di legge d’iniziativa governativa, caduto nel nulla a seguito di chiusura della sessione parlamentare[8]>>.

Ma ammesso e non concesso che il decreto legge fosse lo strumento migliore, per reintrodurre la mediazione civile e commerciale,  cosa ha fatto il Parlamento negli ultimi anni per adeguare  la legislazione italiana a quella comunitaria? La <<Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 , relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale  Gazzetta ufficiale n. L 136 del 24/05/2008 pag. 0003 – 0008[9]>>, imponeva agli Stati Membri una scadenza per l’attuazione della medesima direttiva:  il 21 maggio 2011[10]

Ma se <<Il mondo umano è tutto chiuso  e condizionato  entro codesta verosimiglianza  e  probabilità,  e  che,  entro  i  limiti della  vita  e  della storia dell’uomo, non vi è né vi può essere altra verità e certezza,[11]>> come si poteva far entrare nel sistema legislativo italiano, la detta direttiva europea? Forse con la legislazione ordinaria riservata al Parlamento? E, perché questa impellenza di affidare il contenzioso civile ai privati, a mezzo di decretazione d’urgenza?

Quale, quindi, la verità per la reintroduzione della media- conciliazione? Verità che ha portato, già una prima volta, alla dichiarazione di incostituzionalità della pregressa norma sul settore, introdotta con eccesso di delega, dall’art. 5, comma 1 decreto legislativo 28/2010, e che riporterà a ripercorrere la stessa strada di incostituzionalità, per gli obblighi imposti dall’art. 84 decreto legge 69/2013, come convertito in legge.

Se il Legislatore Ordinario, distratto da altre cose, non ha voluto introdurre nel circuito giuridico italiano la direttiva europea su descritta, facendo, in astratto,  cadere l’Italia nella procedura di infrazione comunitaria, un motivo ci deve pur essere. Forse in detta materia ha voluto delegare a terzi il proprio ruolo. Delega, che è caduta sotto la scure della Corte Costituzionale che nella nota sentenza n. 272 del 06 dicembre 2012 [12] ha riportato in gioco la funzione del Parlamento Italiano, cioè quella di legiferare.

L’art. 84 decreto legge in commento, ci comunica che il legislatore d’urgenza, ha fotocopiato l’art. 5 del decreto legislativo 28/2010 con poche modifiche, e lo ha rimandato in Parlamento.

Quale è la differenza, quindi, tra l’art. 84, detto decreto legge, e l’art. 5 del decreto legislativo 28/2010? L’art. 84 appartiene ad una decretazione d’urgenza,  non voluta dall’Unione Europea e   rimette in gioco le garanzie costituzionali della libertà della difesa, vista l’obbligatorietà dell’azione dinanzi a privati che bloccheranno l’accesso alla giustizia, anche se aiutati dagli avvocati (come detto in nota, il decreto del fare convertito in legge ha introdotto l’assistenza dell’avvocato), mentre l’art. 5 decreto legislativo 28, fu il frutto della delega conferita dal Parlamento al Governo pro-tempore, per rivisitare anche la materia della Giustizia civile e commerciale. Materia dichiarata in eccesso di potere legislativo e cassata dall’ordinamento italiano.

Mentre la Corte Costituzionale è stata cauta, negli anni passati, a svolgere uno scrutinio di Costituzionalità sui decreti legge, con la sentenza 29/1995 ha esteso il suo scrutinio anche al decreto legge.  La Corte Costituzionale, nella sentenza 171/2007, al punto 4 dichiara:<<E’ sulla base di siffatti presupposti che questa Corte, con giurisprudenza costante dal 1995 (sentenza n. 29 del 1995), ha affermato che l’esistenza dei requisiti della straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità.

La Corte tuttavia, nell’affermare l’esistenza del su indicato proprio compito, è stata ed è consapevole che il suo esercizio non sostituisce e non si sovrappone a quello iniziale del Governo e a quello successivo del Parlamento in sede di conversione – in cui le valutazioni politiche potrebbero essere prevalenti – ma deve svolgersi su un piano diverso, con la funzione di preservare l’assetto delle fonti normative e, con esso, il rispetto dei valori a tutela dei quali detto compito è predisposto.

L’espressione usata dalla Costituzione per indicare i presupposti alla cui ricorrenza è subordinato il potere del Governo di emanare norme primarie ancorché provvisorie – ossia i casi straordinari di necessità ed urgenza – se da un lato, come si è detto, evidenzia il carattere singolare di detto potere rispetto alla disciplina delle fonti di una Repubblica parlamentare, dall’altro, però, comporta l’inevitabile conseguenza di dare alla disposizione un largo margine di elasticità. Infatti, la straordinarietà del caso, tale da imporre la necessità di dettare con urgenza una disciplina in proposito, può essere dovuta ad una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi.

Ciò spiega perché questa Corte abbia ritenuto che il difetto dei presupposti di legittimità della decretazione d’urgenza, in sede di scrutinio di costituzionalità, debba risultare evidente e perchè sia intervenuta positivamente soltanto una volta in presenza dello specifico fenomeno, divenuto cronico, della reiterazione dei decreti-legge non convertiti (sentenza n. 360 del 1996)[13].

Quando,  il Legislatore d’Urgenza pensa di doversi sostituire al Parlamento per la creazione di norme cogenti, deve fare i conti prima di tutto con la Costituzione, madre di ogni potere costituito, in una Repubblica democratica; poi deve guardare ciò che gli Organi di garanzia hanno deciso, infine, capire, come faceva SAVIGNY[14], studiando ciò che gli altri popoli hanno nel proprio ordinamento per un confronto serio e creativo, visto che siamo in una realtà comunitaria, e solo dopo, legiferare.

A mio parere, la fattispecie dell’art. 84 non ha i requisiti di necessità ed urgenza, mentre, guardando alle legislazioni degli Stati membri, che conoscono l’istituto della mediazione, si sarebbe potuto indagare meglio per carpire i punti salienti dell’esperienza comunitaria. E non è una novità nella legislazione. Lo fece <<il nuovo legislatore del Regno d’Italia   che sanzionò la legge Casati per tutto il Regno, guardando al sistema della legislazione scolastica europea…. L’insegnamento italiano si accostò a quello prussiano[15] …>>. In detto periodo, l’Italia cercò di creare le basi per il diritto comparato.

La frenesia del Legislatore d’urgenza, che accontenta poche corporazioni che vogliono mettere le mani nella lenta e ormai infelice giustizia italiana, ha elaborato, anzi ha copiato ciò che è stato cassato dall’Ordinamento italiano, dimenticando di integrare, la detta normativa fotocopiata (con pochi aggiustamenti),  con altre disposizioni legislative di ausilio per la tutela dei diritti.

Il Legislatore d’Urgenza e quello della Conversione non hanno integrato le norme di cui all’art. 2643[16] del Codice Civile che ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari l’iscrizione di ipoteche giudiziarie.

La Conversione del Decreto legge 69/2013[17], ha previsto il raccordo del detto articolo del codice civile come appresso: <<Al capo VIII del titolo III, dopo l’articolo  84  sono  aggiunti  i seguenti:

  «Art. 84-bis. – (Modifica all’articolo 2643 del codice  civile).  –

1. All’articolo 2643  del  codice  civile,  dopo  il  numero  12)  è inserito il seguente:

  “12-bis) gli accordi di mediazione che accertano  l’usucapione  con la sottoscrizione del processo verbale  autenticata  da  un  pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Il Legislatore d’Urgenza e quello di Conversione hanno conferito poteri di pubblico ufficiale ai mediatori? E  <<a ciò autorizzato>>, è riferito ai notai o ai cancellieri o a chi autentica documenti?

Ancora una volta il Legislatore d’Urgenza e quello della Conversione non hanno saputo raccordare le norme esistenti con quelle immesse dal decreto del fare.  E a che serve avere un diritto, se poi il Conservatore di turno non iscrive?  

Il Legislatore d’Emergenza (non si capisce per l’art. 84 quale!), cerca di guarire l’effetto e dimentica la causa del male: La giustizia italiana è al collasso per le poche  e scarse economie che sono destinate alla giustizia.

Sembra di essere non in una democrazia matura ma in uno Stato in costruzione.

Si registra lo scollamento tra eletti ed elettori. Non c’è fantasia per poter creare un posto di lavoro. Fantasia  che resta per la creazione di imposte e tasse.

Si pensa di consegnare la giustizia nelle mani di società (con o senza scopo di lucro), mentre i propri soci, in alcuni casi, neanche sanno quali sono i diritti disponibili. A chi serve la reintroduzione della mediazione?

T. MARTINES, scriveva:<<Ora, bisogna riconoscere che “sovranità del popolo e sovranità dello Stato non possono coesistere”, perché negli ordinamenti parlamentari “la democraticità si esaurisce all’interno dell’apparato autoritario dello Stato” e la crisi del Parlamento è, al fondo, per questo riguardo, una crisi dell’autorità che non riesce ad esprimere comandi giuridici validi per una società pluralista[18]”>>.Comandi cogenti come quelli del decreto del fare affossano la giustizia.

Dunque mentre “…La  società  e  la  storia  bussano  alla  porta  del  giurista,  ed  egli non può fingersi sordo[19],”si riconsegna la giustizia civile in mano ai privati, dopo vari secoli.

Ma il giurista può fingersi sordo in una legislazione ricca di incertezze.  

 

 

 


[1] www.Guritel.it : Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, rubricato:<< Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia>>, pubblicato sulla G.U. n. 144 del 21-6-2013 – Suppl. Ordinario n. 50 –  Capo VIII  – Misure in materia di mediazione civile e commerciale –  Art. 84   (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

   1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n.  28,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:

  a) All’articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo  e’  inserito  il seguente periodo: “L’avvocato informa altresi’ l’assistito  dei  casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione  di procedibilita’ della domanda giudiziale”; allo  stesso  comma,  sesto periodo, dopo  la  parola  “documento,”  sono  inserite  le  seguenti

parole: “se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1,”;

  c) all’articolo 5, comma  2,  primo  periodo,  prima  delle  parole “salvo quanto disposto” sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  “Fermo quanto previsto dal comma 1 e”; allo stesso comma, stesso periodo, le parole “invitare le stesse a procedere alla”  sono  sostituite  dalle seguenti parole: “disporre l’esperimento del procedimento  di”;  allo stesso comma, stesso periodo, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: “; in tal caso l’esperimento del procedimento  di  mediazione e’ condizione di   procedibilita’  della  domanda  giudiziale.”;  allo stesso comma,  secondo  periodo,  le  parole  “L’invito  deve  essere rivolto alle  parti”  sono  sostituite  dalle  seguenti  parole:  “Il provvedimento di cui al  periodo  precedente  indica  l’organismo  di mediazione ed e’ adottato”; allo  stesso  comma,  terzo  periodo,  le parole “Se le parti aderiscono all’invito,” sono soppresse;

  d) all’articolo 5, comma 4, prima delle parole “2 non si applicano” sono aggiunte le parole “I commi 1 e”; allo  stesso   comma,  dopo  la lettera b) e’ aggiunta la seguente lettera: “b-bis) nei  procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai  fini  della  composizione  della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;”;

  e) all’articolo 5, comma 5, prima delle parole “salvo quanto”  sono aggiunte le parole “Fermo quanto previsto dal comma 1 e”;

  f) all’articolo 6, comma 1, la parola “quattro” e’ sostituita dalla seguente parola: “tre”; al comma 2, dopo le  parole  “deposito  della stessa” sono aggiunte le parole “e, anche nei casi in cui il  giudice dispone il rinvio della causa  ai  sensi  del  quarto  o  del  quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5  ovvero  ai  sensi  del  comma  2

dell’articolo 5,”;

  g) all’articolo 7, il comma 1 e’ sostituto dal seguente comma:  “1.  Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, non  si  computano  ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89”;

  h) all’articolo 8, comma 1, le parole “il  primo  incontro  tra  le parti non oltre quindici” sono sostituite dalle seguenti parole:  “un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di  mediazione,  non oltre trenta”;

  i) all’articolo 8, dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente  comma:

“5.  Dalla  mancata  partecipazione  senza  giustificato  motivo   al procedimento di mediazione, il giudice  può  desumere  argomenti  di prova nel successivo giudizio ai  sensi  dell’articolo  116,  secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna  la  parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato

al procedimento senza giustificato motivo, al versamento  all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di  importo  corrispondente  al contributo unificato dovuto per il giudizio.”;

  l) all’articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, e’ aggiunto  il seguente  periodo:  “Prima  della  formulazione  della  proposta,  il mediatore  informa  le  parti  delle  possibili  conseguenze  di  cui all’articolo 13.”;

  m) all’articolo  12,  comma  1,  dopo  le  parole  “Il  verbale  di accordo,” sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  “sottoscritto  dagli avvocati che assistono tutte le parti e”;

  n) all’articolo 13, il comma 1 e’ sostituito  dal  seguente  comma:

“1. Quando il provvedimento che  definisce  il  giudizio  corrisponde interamente al  contenuto  della  proposta,  il  giudice  esclude  la ripetizione delle spese  sostenute  dalla  parte  vincitrice  che  ha rifiutato  la  proposta,  riferibili  al  periodo   successivo   alla formulazione della stessa, e la  condanna  al  rimborso  delle  spese

sostenute dalla  parte  soccombente  relative  allo  stesso  periodo, nonché  al  versamento  all’entrata  del  bilancio  dello  Stato  di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo  unificato dovuto. Resta felina l’applicabilità degli  articoli  92  e  96  del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente  comma si applicano altresì alle  spese  per  l’indennità  corrisposta  al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.”; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: “2. Quando il  provvedimento  che  definisce   il   giudizio   non   corrisponde interamente al contenuto della proposta,  il  giudice,  se  ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle  spese  sostenute  dalla  parte  vincitrice  per   l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di  cui all’articolo 8, comma 4. Il  giudice  deve  indicare  esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

  3.  Salvo  diverso  accordo  le  disposizioni  precedenti  non   si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.”;

  o) all’articolo 16, dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente comma:

“4-bis. Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori.”;

  p) all’articolo 17, al comma 4 sono premesse  le  seguenti  parole:

“Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del  presente  articolo,”;

allo stesso comma,  dopo  la  lettera  c)  e’  aggiunta  la  seguente lettera: “d)  le  riduzioni  minime  delle  indennità  dovute  nelle ipotesi in cui la mediazione e’ condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero e’ prescritta dal giudice  ai  sensi dell’articolo 5, comma 2.”; dopo il comma 4 sono inseriti i  seguenti

commi: “5. Quando la mediazione e’ condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero e’  prescritta  dal giudice ai sensi dell’articolo  5,  comma  2,  all’organismo  non  e’ dovuta alcuna indennità dalla parte che si  trova  nelle  condizioni per  l’ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  ai  sensi

dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto  del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A  tale  fine la  parte  e’  tenuta  a  depositare  presso   l’organismo   apposita dichiarazione   sostitutiva   dell’atto   di   notorietà,   la   cui

sottoscrizione  puo’  essere  autenticata  dal  medesimo   mediatore, nonché a produrre, a pena di  inammissibilità,  se  l’organismo  lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

  5-bis. Quando, all’esito del primo incontro di  programmazione  con il mediatore, il procedimento si conclude  con  un  mancato  accordo, l’importo massimo  complessivo  delle  indennità  di  mediazione  per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, e’ di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro,  per  le  liti  di

valore sino a 50.000 euro;  di  200  euro,  per  le  liti  di  valore superiore.”.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

[2] www.avvocatiparttime Commissione Europea, Bruxelles 29/05/2013 – COM (2013) 362 final- Raccomandazione di Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell’Italia 2012-2017  – SWD(2013) 362 final.

[3] Istituto della Enciclopedia Italiana.. Il vocabolario Treccani, Roma 1997, Tomo III, L-PIAN, voce <<necessario>>, pag. 547.

[4] Istituto della Enciclopedia Italiana.. Il vocabolario Treccani, Roma 1997, Tomo III, L-PIAN, voce <<obbligatorio>>, pag. 639.

[5] La conversione del decreto del fare ha introdotto l’assistenza dell’avvocato.

[6] Così la tesi del Ch.mo prof. G. PACE,  Ordinario di Storia del Diritto Italiano, Università degli Studi di Messina

Facoltà  di Giurisprudenza, e certificata  nel mio lavoro, spedito il 14 Agosto 2007 con raccomandata estera  A/R n.: RR108716219IT alla : “Fondazione Auschwitz”  65, Rue de Tanneurs,  B – 1000  Bruxelles, dal titolo “La questione Armena.  Il passato che non si può nascondere.” La mancata presa di posizione sul “Genocidio Armeno” da parte dello Stato Italia, pur in  presenza di mozioni alla Camera dei Deputati,  verosimilmente risulta legata ai grandi interessi che lo Stato Italia ha in Tirchia. 

[7] www.governo.it

[8] G. F. CIAURRO,  Decreto legge, in ENCICLOPEDIA GIURIDICA Tomo X, Cost- Dif, Roma, 1988.

[9] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0052:IT:HTML  Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 , relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale  Gazzetta ufficiale n. L 136 del 24/05/2008 pag. 0003 – 0008

Articolo 1

Obiettivo e ambito di applicazione

1. La presente direttiva ha l’obiettivo di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.

2. La presente direttiva si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale tranne per i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge applicabile. Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

3. Nella presente direttiva per “Stato membro” si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.

[10] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0052:IT:HTML   Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 , relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale  Gazzetta ufficiale n. L 136 del 24/05/2008 pag. 0003 – 0008

Articolo 12

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 21 maggio 2011, fatta eccezione per l’articolo 10, per il quale tale data è fissata al più tardi al 21 novembre 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

[11] P. GROSSO, La cultura del civilista italiano – Un profilo storico,  Milano 2002, nota 48 che cita S. PUGLIATTI, Conoscenza e diritto.  Pag. VIII.  Milano 1961.

[12] http://www.cortecostituzionale.it   sentenza 272:<< dai richiamati atti dell’Unione europea non si desume alcuna esplicita o implicita opzione a favore del carattere obbligatorio dell’istituto della mediazione.

La disciplina dell’UE si rivela neutrale in ordine alla scelta del modello di mediazione da adottare, la quale resta demandata ai singoli Stati membri, purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie.

Ne deriva che l’opzione a favore del modello di mediazione obbligatoria, operata dalla normativa censurata, non può trovare fondamento nella citata disciplina.

Infatti, una volta raggiunta tale conclusione, si deve per conseguenza escludere che il contenuto della legge delega, richiamando la direttiva comunitaria, possa essere interpretato come scelta a favore del modello di mediazione obbligatoria

Il denunciato eccesso di delega, dunque, sussiste, in relazione al carattere obbligatorio dell’istituto di conciliazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010.

Tale vizio non potrebbe essere superato considerando la norma introdotta dal legislatore delegato come un coerente sviluppo e completamento delle scelte espresse dal delegante, perché – come sopra messo in rilievo – in realtà con il censurato art. 5, comma 1, si è posto in essere un istituto (la mediazione obbligatoria in relazione alle controversie nella norma stessa elencate) che non soltanto è privo di riferimenti ai principi e criteri della delega ma, almeno in due punti, contrasta con la concezione della mediazione come imposta dalla normativa delegata. “

[13] http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0171s-07.html     

[14] F.C. DE’ SAVIGNY, Storia del Diritto Romano nel Medio Evo, prima versione dal tedesco dell’Avvocato E. BOLLATI, Torino 1854, Vol. I, pag.  15.

[15] M. GIARRIZZO, La legislazione scolastica nel Regno d’Italia e la situazione nella Provincia di Noto, Avola 2011, pag. 12. 

[16] http://www.altalex.com/index.php?idnot=36508   Codice Civile  Libro Sesto Della tutela dei diritti  Titolo I  Della trascrizione  Capo I Della  trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Art. 2643.

Atti soggetti a trascrizione.   

 Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie i diritti del concedente e dell’enfiteuta

2-bis) i contraenti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale; i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti; i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione; gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti ; i provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente; gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;  i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni; gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni; i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell’associazione eccede i nove anni o è indeterminata; gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l’effetto indicato dal numero precedente; i contratti di anticresi; le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti; le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

[17] http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario  LEGGE 9 agosto 2013, n. 98   Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. (13G00140) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 – Suppl. Ordinario n. 63)  note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2013.

[18] A. SPADARO, Indirizzo politico e sovranità. Dal problema dell’”effettività” della democrazia (la lezione di Martines) a quello dei “limiti” alla democrazia (la lezione di storia), in M. AINIS- A. RUGGERI- G. SILVESTRI- L. VENTURA,  Indirizzo politico e Costituzione a quarantenni dal contributo di Temistocle Martines, Milano 1998., pag. 290. L’Autore cita T. Martines in un suo scritto dal titolo <<Governo Parlamentare e ordinamento democratico, Milano 1967>>.

[19] P.  GROSSO, La  cultura  del  civilista  italiano  –  Un  profilo storico,  Milano 2002. La nota 58, richiama S. PUGLIATTI, Continuo e discontinuo  nel diritto. Pag. 89.  

 

 

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