Responsabilità patrimoniale della società consortile per le obbligazioni assunte da una delle società consorziate (F. Li Causi)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ CONSORTILE PER LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DA UNA DELLE SOCIETÀ CONSORZIATE

Filippo Li Causi, funzionario UNEP, Tribunale di Marsala

 

Cassazione Sez. I Civile sentenza 27 gennaio 2014  n. 1636

Nell’ipotesi in cui una società consorziata assuma, nell’esecuzione di un appalto ad essa assegnato dalla società consortile, obbligazioni verso terzi, di tali obbligazioni non risponde la società consortile con il suo patrimonio.

L’assenza di ogni responsabilità si fa discendere dalla insussistenza di un rapporto di immedesimazione organica fra la società consortile e la sua consorziata, non potendo  tale rapporto trovare fondamento né nella disciplina generale dei consorzi dettata dal codice civile né in quella di settore riguardante i consorzi di cooperative e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

 

IL CASO

 

La Società Alfa srl conviene in giudizio il BETA Consorzio Cooperative di produzione e lavoro Soc. Coop. A r.l. chiedendone la condanna al pagamento di una determinata somma dovuta a titolo di corrispettivo per forniture eseguite in favore della Cooperativa COSTRUIRE, delegata dallo stesso Consorzio BETA per l’esecuzione di opere ad esso commissionate e successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa.

A fondamento della domanda di condanna si adduceva che:

– a seguito dell’apertura della procedura concorsuale, il Consorzio BETA aveva revocato il mandato conferito alla Cooperativa sua consorziata, per proseguire direttamente i lavori fino al loro completamento;

– l’attività della delegata doveva ritenersi direttamente imputabile alla società delegante, la quale era tenuta a rispondere solidalmente degli obblighi da essa assunti, avendo concluso il contratto di appalto in nome proprio ma per conto della società consorziata.

Sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’Appello rigettavano la domanda attrice, argomentando quest’ultima dalla assenza di un rapporto di immedesimazione organica tra la Cooperativa delegataria ed il Consorzio delegante.

Si osservava, infatti, che essendo il Consorzio delegante dotato di autonomia giuridica e patrimoniale, ciò impedirebbe di affermarne la responsabilità per le obbligazioni assunte dalle società ad esso consorziate.

 

LA DECISIONE

 

Proposto ricorso per Cassazione, la società Alfa srl denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2602 e ss codice civile, affermando che non poteva essere esclusa la responsabilità del Consorzio per le obbligazioni assunte dall’ impresa consorziata ai fini dell’esecuzione dell’appalto allo stesso Consorzio assegnato così argomentando:

a differenza di quanto avviene con il subappalto o con la cessione di contratto, vietati dalla legge, la delega con cui si assegna l’esecuzione di un contratto ad una società consorziata non si configura come un contratto tra due soggetti autonomi o come un trasferimento dei diritti e degli obblighi nascenti dall’appalto, per effetto dei quali l’appaltatore o il cedente rimane estraneo ad ogni obbligo verso i terzi.

Tale delega, invece, trae origine da una rapporto organico esistente tra l’impresa ed il consorzio, restando quest’ultimo titolare del rapporto giuridico per la cui esecuzione materiale agisce l’impresa.

Il Consorzio-delegante, dunque, costituisce l’unico centro di imputazione degli effetti del contratto e risponde di tutte le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali assunte dal delegato, avendone accettato il rischio di impresa.

In contrario osserva la S.C. che tale ricostruzione non trova alcun fondamento né nella disciplina generale dei consorzi dettata dal codice civile né in quella di settore riguardante i consorzi di cooperative e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Dispone infatti l’art. 2602 c.c. che con il contratto di consorzio si viene a costituire una organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività, avente carattere strumentale rispetto a quella delle singole imprese consorziate; non si realizza, dunque, alcun assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario.

In tal senso si argomenta anche dalle seguenti norme del codice civile:

a)       art. 2614 c.c., il quale dispone che i contributi dei consorziati ed i beni con essi acquistati costituiscono il fondo consortile e che i creditori particolari dei consorziati possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo;

b)       art. 2603 comma 1 n. 4, il quale prevede la presenza di organi consortili distinti da quelli delle singole imprese;

c)       art. 2609, che configura il rapporto intercorrente tra le singole imprese ed il consorzio come mandato, il quale postula l’alterità delle rispettive sfere giuridiche, indipendentemente dall’immediatezza dell’imputazione degli effetti degli atti compiuti dal mandatario;

d)       art. 2615 in materia di consorzi con attività esterna, norma che, con riferimento alla responsabilità verso i terzi per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio, distingue tra quelle contratte in nome di quest’ultimo (per le quali il primo comma prevede la responsabilità esclusiva del fondo consortile) e quelle assunte per conto dei singoli consorziati (per le quali il secondo comma prevede la responsabilità di questi ultimi in solido con il fondo consortile).

 

Il carattere solidale delle obbligazioni, il quale consente dal punto di vista pratico una duplice legittimazione passiva nei confronti del terzo, trova fondamento non già nel carattere unitario dell’attività svolta dai consorziati, bensì nel mandato dagli stessi conferito per l’attuazione degli scopi del consorzio ed a cui fa riferimento l’art. 2609 comma 2 c.c.; tale attività si caratterizza unicamente per il fatto che, in deroga al principio generale di cui all’art. 1705 c.c., essa non presuppone la spendita del nome della singola impresa, ma soltanto che l’obbligazione sia stata assunta nell’interesse della stessa.

La responsabilità solidale del consorzio, dunque, non è configurabile in riferimento alle obbligazioni contratte dalle singole imprese le quali, nei rapporti con i terzi, non sono legittimate ad impegnare il consorzio.

E’ infatti da escludere che la mera organizzazione comune possa comportare, in assenza di specifiche disposizioni, il conferimento ai consorziati di un mandato ad agire per conto del consorzio né tale mandato può implicitamente farsi discendere dall’assegnazione dei lavori la quale, comportando l’individuazione dell’impresa incaricata dell’esecuzione delle opere, nell’ambito della funzione di coordinamento affidata al consorzio, determina una responsabilità solidale di quest’ultimo nei confronti dei terzi con cui esso abbia direttamente contrattato, ma non anche nei confronti di quelli che abbiano contrattato con l’impresa consorziata.

In favore della superiore tesi può addursi l’assenza nell’art. 2615[1] di qualsiasi riferimento alle obbligazioni assunte dai singoli consorziati, dovendo ritenersi che in tal modo il legislatore abbia voluto confermare l’assoluta estraneità del consorzio alle stesse, conformemente al principio generale di cui all’art. 1372 co. 2 c.c.[2]

Va poi precisato che il rapporto tra la responsabilità del consorzio e quella delle singole imprese si atteggia in maniera diversa in relazione alla varietà delle forme giuridiche che i contraenti possono adottare per la costituzione dell’organizzazione comune; così, in riferimento all’ipotesi di costituzione in forma di società a responsabilità limitata, è stata esclusa la responsabilità solidale dei consorziati anche con riguardo alle obbligazioni contratte per loro conto dal consorzio, risultando la stessa incompatibile con il principio inderogabile sancito dall’art. 2472 co. 1 c.c., secondo cui in tale modello legale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Sempre con riferimento alla responsabilità del consorzio per le obbligazioni contratte dai consorziati, deve evidenziarsi la più intensa autonomia di cui sono dotate le società di capitali per effetto della attribuzione della personalità giuridica, la quale esclude che le vicende dei rapporti facenti capo ai singoli soci possano ripercuotersi sulla società.

Applicando quanto appena detto al caso di specie ed essendo il consorzio costituito in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, in assenza di contrarie disposizioni, non può che confermarsi l’esclusione della responsabilità del consorzio per l’inadempimento delle obbligazioni contratte dalle imprese consorziate.

La responsabilità del consorzio per le obbligazioni contratte dalle imprese consorziate non si può neppure far discendere dalla appartenenza del consorzio alla categoria dei consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti, per i quali trova applicazione la disciplina speciale dettata dall’art. 27 bis[3] del D.lgs.  C.P.S. 14 febbraio 1947 n. 1577, il quale richiama le norme della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del titolo V del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911 n. 278 nonché gli artt. 15 e 27[4] 2° e 3° comma del medesimo d.lgs. n. 1577.

Dal coordinamento di tali norme, infatti, ne esce confermata l’autonomia giuridica del consorzio, a cui l’art. 4[5] Legge n. 422/1909 attribuisce anzi una personalità giuridica piena, senza dettare una specifica disciplina della responsabilità nei confronti dei terzi.

L’unica norma in materia di responsabilità si rinviene nell’art. 66[6] del R.D. 278/1911, che si riferisce esclusivamente ai rapporti interni, consentendo di prevedere nello statuto la responsabilità illimitata e solidale delle singole cooperative nei confronti del consorzio e stabilendo che, in mancanza di contrarie disposizioni, la responsabilità di ciascuna cooperativa sarà limitata al capitale sottoscritto.

Nei confronti dei terzi, invece, la responsabilità deve oggi ritenersi regolata dal codice civile per effetto del richiamo di cui all’art. 4 Legge n. 422/1909.

I principi appena esposti non possono ritenersi neppure derogati dalla normativa dettata in materia di pubblici appalti, la quale ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti ex Legge 422/1909 ed i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile, prevedendo che l’offerta dei concorrenti consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori, disponendo che per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario o del capogruppo (artt. 10 e 13[7] L. 11/02/1994 n. 109).

Secondo la S.C., infatti, quest’ultima disposizione si riferisce all’ipotesi di partecipazione alla procedura di affidamento di imprese o consorzi in associazione temporanea, mediante un’offerta formale formulata da un  mandatario o capogruppo, ed ha il precipuo scopo di assicurare, attraverso la responsabilità solidale dei concorrenti associati o consorziati, una più incisiva tutela delle situazioni soggettive facenti capo all’amministrazione o ai terzi per l’ipotesi di inadempimento o fallimento dell’impresa mandataria o capogruppo, mediante l’estensione della responsabilità anche alle imprese associate o consorziate.

Del tutto diversa è l’ipotesi presa in esame nel caso di specie in cui, un consorzio di cooperative, aggiudicatario di un appalto, assegna ad una cooperativa consorziata l’esecuzione di una parte dei lavori appaltati e quest’ultima si avvale delle forniture di un’impresa estranea al consorzio, restando poi inadempiente nei confronti dell’impresa fornitrice.

 

 

 

 

 


[1] Art. 2615. Responsabilità verso i terzi.

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

 

 

[2] Art. 1372.

Efficacia del contratto.

 

Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

 

[3] Art. 27 bis

(Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti)

I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, dal titolo V del rego

lamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e dal precedente articolo 15.

Ad essi si applicheranno, tuttavia, le disposizioni dei commi secondo e terzo del precedente articolo 27.

Le cooperative interessate sono tenute, altresì, ai fini del decreto di riconoscimento del consorzio, ad  esibire:

a)        copia dell’ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale aggiornata debitamente firmata dal presidente e dai sindaci;

b)       un elenco dei più notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l’indicazione del loro importo, firmato dal presidente (32).

 

[4] Art. 27.

(Consorzi di società cooperative)

Le società cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori, che, mediante la

costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l’esercizio in comune di attività economiche, possono costituirsi in consorzio come società cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e

seguenti del codice civile.

Per procedere a tale costituzione è necessario:

a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a tre (30);

b) la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000 di lire di cui sia versato almeno la metà.

Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere rappresentate da azioni il cui valore nominale non può essere inferiore a lire 50.000, né

superiore a lire 1.000.000 ciascuna.

I consorzi fra cooperative di pescatori possono essere costituiti da un numero di società cooperative non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato

Il limite di capitale nel secondo comma è ridotto a lire 500.000, di cui sia versata almeno la metà.

 

[5] Art. 4

Il consorzio di cooperative costituisce persona giuridica e soggiace alle norme del codice di commercio per le sue operazioni commerciali e per  tutti gli effetti che ne derivano.

 

[6] Art. 66. Responsabilità dei consorziati.

     Nello statuto del consorzio può essere stabilito che le cooperative che ne fanno parte assumano responsabilità illimitata e solidale verso il consorzio medesimo.

     Ove lo statuto nulla disponga al riguardo, la responsabilità di ciascuna cooperativa è limitata al capitale sottoscritto.

 

[7] Art. 13. (Riunione di concorrenti). 

   1.  La  partecipazione  alle  procedure   di   affidamento   delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’articolo 10,  comma 1, lettere d) ed e), e’ ammessa a condizione che il mandatario  o  il capogruppo, nonche’ gli altri partecipanti, siano  gia’  in  possesso dei requisiti di  qualificazione,  accertati  e  attestati  ai  sensi dell’articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo  articolo  8,  comma  2,  per  ciascuno  di  essi  in conformita’  a  quanto  stabilito  dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

   2. L’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la  loro  responsabilita’  solidale  nei  confronti dell’Amministrazione   nonche’   nei    confronti    delle    imprese subappaltanti  e  dei  fornitori.  Per  gli   assuntori   di   lavori scorporabili la responsabilita’ limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita’ solidale del mandatario o del capogruppo.

   3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i  lavori  della  categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i  requisiti  previsti  per  l’importo  della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

   4. E’ fatto divieto ai concorrenti di  partecipare  alla  gara  in piu’ di un’associazione  temporanea o consorzio  di  cui  al  comma  1 ovvero di partecipare alla gara anche in  forma  individuale  qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

   5. Sono vietati le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee e i consorzi di cui al comma 1 concomitanti  o  successivi all’aggiudicazione della gara.

   6.  L’inosservanza  dei  divieti  di  cui  al  comma  5   comporta l’annullamento dell’aggiudicazione  o  la  nullita’  del  contratto, nonche’  l’esclusione  dei  concorrenti  riuniti  in  associazione  o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle  procedure

di affidamento relative ai medesimi lavori.

   7.  Qualora  nell’oggetto   dell’appalto   o   della   concessione rientrino, oltre ai  lavori  prevalenti,  opere  per  le  quali  sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o  di rilevante complessita’ tecnica, quali strutture,  impianti  ed  opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresi’ in  valore il 15 per cento dell’importo totale  dei  lavori,  esse  non  possono essere affidate in subappalto  e  sono  eseguite  esclusivamente  dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in  grado di realizzare le predette componenti sono  tenuti  a  costituire,  ai sensi  del  presente  articolo,  associazioni  temporanee   di   tipo verticale,  disciplinate  dal  regolamento  che  definisce   altresi’ l’elenco delle opere di cui al presente comma.

   8. Per associazione temporanea di tipo verticale  si  intende  una riunione di concorrenti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera  d), nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della  o  delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti  e  cosi  definiti  nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.

 

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