Intese anticoncorrenziali tra compagnie (Cass. sez. I civ. 6/5/15 n.9131)

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – SENTENZA 6 maggio 2015, n.9131
(Pres. Rordorf – est. Lamorgese)
MASSIMA
1. Nel giudizio promosso dall’assicurato per il risarcimento del danno patito per l’elevato premio corrisposto in conseguenza di un’illecita intesa restrittiva della concorrenza tra compagnie assicuratrici, il provvedimento sanzionatorio adottato dall’AGCM ha una elevata attitudine, non solo a provare la condotta anticoncorrenziale, ma anche a fare presumere che dalla stessa sia scaturito un danno per la generalità degli assicurati, tra i quali è ricompreso necessariamente il danno subito dal singolo assicurato. Ne consegue che quest’ultimo assolve l’onere della prova a suo carico allegando la polizza assicurativa contratta e il provvedimento sanzionatorio, mentre è onere dell’impresa assicurativa dimostrare l’interruzione del nesso causale tra l’illecito anticoncorrenziale e il danno patito dal singolo assicurato, mediante la prova di fatti sopravvenuti, estranei all’intesa, idonei di per sé a determinare l’aumento del premio.
2. Nel giudizio civile non è ammissibile rimettere in discussione i fatti costitutivi della violazione posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio adottato dall’AGCM, poiché la prova contraria a carico della compagnia assicuratrice non può avere ad oggetto circostanze attinenti alla situazione generale del mercato assicurativo, ma deve riguardare aspetti non definiti dal predetto provvedimento, cioè situazioni e comportamenti specifici attinenti al rapporto tra la compagnia assicuratrice e l’assicurato e idonei a dimostrare che il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all’intesa illecita ma da altri fattori.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Nell’unico motivo la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 33, secondo comma, della legge n. 287/1990 e 2043, 2727, 2729 e 2697 c.c.. Dopo avere premesso che l’azione risarcitoria proposta dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore, che si stato sanzionato dall’AGCM per avere partecipato a un’intesa concorrenziale, tende alla riparazione del danno ingiusto causato dal comportamento anticoncorrenziale dell’assicuratore e consistente nell’avere pagato un premio di polizza superiore a quello che avrebbe pagato in condizioni di libero mercato, ha formulato un quesito nel quale ha chiesto di stabilire che ‘l’assicurato ha l’onere di allegare la polizza assicurativa contratta e l’accertamento, in sede amministrativa, dell’intesa anticoncorrenziale ed il giudice potrà desumere l’esistenza del nesso causale tra quest’ultima e il danno lamentato anche attraverso criteri di alta probabilità logica o per il tramite di presunzioni’.
2.- L’eccezione d’inammissibilità, proposta dalla resistente, è infondata. Il quesito di diritto è stato formulato, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., in modo sufficientemente adeguato a far comprendere alla Corte, dalla sua sola lettura, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.
3.- Il ricorso è fondato.
3.1.- La sentenza impugnata ha ritenuto che l’assicurata non avesse dimostrato il nesso causale tra l’illecito e il danno lamentato, cioè il collegamento tra la condotta anticoncorrenziale sanzionata dall’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato e la dedotta maggiorazione del premio, dal momento che il provvedimento della predetta Autorità aveva valutato soltanto la potenzialità dannosa del comportamento sanzionato, senza accertarne l’effetto sui prezzi praticati, il cui aumento potrebbe essere conseguenza di altri fattori; di conseguenza, l’assicurata non avrebbe provato che vi fosse per l’assicuratore la possibilità di fissare un premio di importo inferiore a quello corrisposto.
3.2.- In tal modo, i giudici di merito hanno violato il principio, costantemente enunciato da questa Corte, secondo cui, nel giudizio promosso dall’assicurato per il risarcimento del danno patito per l’elevato premio corrisposto in conseguenza di un’illecita intesa restrittiva della concorrenza tra compagnie assicuratrici, il provvedimento sanzionatorio adottato dall’AGCM ha una elevata attitudine, non solo, a provare la condotta anticoncorrenziale, ma anche a fare presumere che dalla stessa sia scaturito un danno per la generalità degli assicurati, tra i quali è ricompreso necessariamente il danno subito dal singolo assicurato. Ne consegue che quest’ultimo assolve l’onere della prova a suo carico allegando la polizza assicurativa contratta e il provvedimento sanzionatorio, mentre è onere dell’impresa assicurativa dimostrare l’interruzione del nesso causale tra l’illecito anticoncorrenziale e il danno patito dal singolo assicurato, mediante la prova di fatti sopravvenuti, estranei all’intesa, idonei di per sé a determinare l’aumento del premio (v., tra le ultime, Cass. n. 11904/2014 e n. 12551/2013).
È stato anche precisato che non è possibile nel giudizio civile rimettere in discussione i fatti costitutivi della violazione posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio adottato dall’AGCM, poiché la prova contraria a carico della compagnia assicuratrice non può avere ad oggetto circostanze attinenti alla situazione generale del mercato assicurativo, ma deve riguardare aspetti non definiti dal predetto provvedimento, cioè situazioni e comportamenti specifici attinenti al rapporto tra la compagnia assicuratrice e l’assicurato e idonei a dimostrare che il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all’intesa illecita ma da altri fattori (v. anche Cass. 9116/2014, n. 7039/2012, n. 17362 e 13486/2011).
4.- In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa, attenendosi ai principi sopra enunciati, e provvederà sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

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