Il danneggiato di un sinistro stradale consumato nel parcheggio di una trattoria ha azione risarcitoria diretta ex art. 144 D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) (M. Di Lorenzo)

IL DANNEGGIATO DI UN SINISTRO STRADALE CONSUMATO NEL PARCHEGGIO DI UNA TRATTORIA HA AZIONE RISARCITORIA DIRETTA EX ART. 144 D.LGS. N. 209/2005 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

Giudice di Pace di Corleone, 6 giugno 2013, n. 106

Mario Di Lorenzo

 

 

MASSIMA

Il danneggiato di un sinistro stradale consumato in un parcheggio privato aperto al pubblico transito di una trattoria ha azione diretta ex art. 144 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209/2005, già art. 18 L. 990/1969) nei confronti dell’assicuratore del responsabile del sinistro – salva l’azione extracontrattuale verso il danneggiante stesso – come se l’incidente fosse avvenuto in strada.

I parcheggi adiacenti alle trattorie ancorché di proprietà privata, quando sono di fatto aperti e fruiti da un numero indeterminato di persone, i sinistri stradali al loro interno sono equiparabili a quelli causati dai veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico.

 

COMMENTO

La decisione del Giudice di Pace di Corleone rappresenta l’epilogo di una vicenda che ha visto protagonista la titolare di una trattoria contro la compagnia di assicurazione di un autocompattatore; il conducente di quest’ultimo, durante una manovra in retromarcia per agganciare i cassonetti comunali della spazzatura, aveva travolto e spezzato un palo di illuminazione. A seguito dell’urto la ristoratrice decise di rivolgersi al Giudice di Pace chiedendo in primis il risarcimento del danno nei confronti della società assicuratrice dell’autocompattatore, del suo proprietario, nonché del Comune appaltante titolare del servizio di raccolta dei rifiuti. La convenuta compagnia di assicurazione contestava la procedibilità dell’azione risarcitoria diretta così come prevista dall’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, sostenendo la generale inapplicabilità della norma nelle ipotesi di aree come quella del sinistro in questione; da intendersi quali superfici private.

 

 

Sent. 106/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CORLEONE

Il Giudice di Pace Dott. Alberto Ferro

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 159 del R.A.G.C. relativo all’anno 2012, posta in decisione all’udienza del 6 giugno 2013 e vertente

TRA

l’attrice: ……………….., nata a ……………….., il ……………….., C.F. ……………….., elettivamente domiciliata in Corleone, nella Via Carmine n. 3, presso lo studio del l’Avv. Mario Di Lorenzo che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell’atto di citazione;

E

la convenuta: SARA Assicurazioni S.p.A. in persona del suo procuratore Dott. ………………..  P.IVA 00885091009, elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Lolli n. 15, presso lo studio dell’Avv. Sirlene Greco, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia dell’atto di citazione notificato;

E

Il convenuto: Comune di Corleone in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa comunale in Piazza Garibaldi n. 1, elettivamente domiciliato in Corleone Piazza S. Agostino n. 1, presso lo studio dell’Avv. Pierfranco Puccio giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

 

la convenuta: TRADE ECO SERVICE S.R.L. con sede in Bolognetta SS ……………….. km ……………….. C.da ………………..: P.IVA 05292400826 in persona del suo rappresentante legale ……………….., elettivamente domiciliata in Bagheria Via Pirrone n. 33 presso lo studio dell’Avv. Rosa Maria Sciortino che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

 

avente oggetto: risarcimento danni da incidente stradale

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER L’ATTORE: come in atto di citazione e comparsa conclusionale

PER LA CONVENUTA SARA ASS.NI: come in comparsa di risposta e comparsa conclusionale

PER IL CONVENUTO COMUNE DA  CORLEONE: come in comparsa di risposta e comparsa conclusionale

PER LA CONVENUTA TRADE ECO SERVICE S.R.L.: come in comparsa di risposta e atti di causa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente procedimento trae origine da un atto di citazione regolarmente notificato alle parti convenute, mediante il quale l’odierna attrice invoca il risarcimento del danno materiale, quantificato in € 5.000,00 a seguito del sinistro avvenuto in Corleone in data 24.5.2011 in Contrada ……………….. SS ……………….. Km ……………….., presso le adiacenze del Ristorante Pizzeria “………………..” di cui è proprietaria e socia accomandataria l’odierna attrice ………………… La stessa ha esposto che in tale data e luogo un veicolo autocompattatore marca IVECO tg. ……………….. intestato alla Ditta TRADE ECO SERVICE S.R.L. con sede in Bolognetta (PA), durante il servizio di raccolta dei rifiuti ha travolto e spezzato alla base un palo di illuminazione di proprietà dell’attrice, causando il danno quantificato come sopra.

Si sono costituiti tutti i convenuti, i quali hanno contestato sia l’An che il Quantum della causa ed in particolar modo la compagnia di assicurazioni convenuta ha dedotto eccezioni preliminari.

Prima di entrare nel merito delle richieste di parte attrice bisogna decidere sulle eccezioni sollevate in corso di causa.

Orbene, relativamente alle gradate eccezioni preliminari di Sara Assicurazioni s.p.a., sull’improcedibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicurazione, sul difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa, nonché sul difetto di legittimazione attiva di ……………….. sollevate in comparsa di costituzione e risposta, ribadite poi nella comparsa conclusionale, deve preliminarmente osservarsi che vi è una manifesta inconciliabilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronunzia di estromissione dal processo in via anticipata e la proposizione dell’eccezione di legittimazione attiva in capo all’attrice, da esaminare solo nella ipotesi di pronuncia sfavorevole alle precedenti doglianze; pertanto, verrà prima vagliata l’eccezione sul difetto di legittimazione attiva e, solo successivamente quelle sul difetto di legittimazione passiva delle convenute e sull’improcedibilità della domanda per divieto di azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione.

Tali eccezioni vanno subito respinte perché infondate; ed invero, parte attrice quale socio accomandatario della società di persone “………………..”, Corleone, Contrada ……………….., S.S. ……………….. Km ……………….., ha un interesse personale e diretto ad agire ex artt. 2298 e 2318 ss. c.c. per il risarcimento del danno subito (Cfr. Cass., n° 21803/2006; Cass., n° 23669/2006; Cass., n° 22891/2004; Cass., n° 10563/2003); tali poteri risultano sia dall’atto costitutivo di società in accomandita semplice ove la stessa oltre ad essere comproprietaria della struttura e del ristorante pizzeria a conduzione familiare è al contempo accomandatario con responsabilità illimitata, ma anche dalla documentazione, pure pubblica, depositata presso la Camera di Commercio di Palermo anch’essa agli atti di causa.

Va respinta pure l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva del Comune di Corleone.

All’udienza del 10 dicembre 2012, infatti, in sede di interrogatorio formale il convenuto ……………….., legale rappresentante di Trade Eco Service s.r.l., ha confermato che nell’occasione di cui è parte in causa, il servizio di prelievo rifiuti veniva effettuato per conto del Comune di Corleone. Gli stessi raccoglitori della spazzatura, secondo l’assunto attoreo mai contestato, appartenevano al Comune di Corleone e, servivano il pubblico. I testi escussi ……………….. e ……………….. nella suddetta udienza riferivano, che i cassonetti della spazzatura, mostrati nelle foto rappresentanti i luoghi dell’accaduto, erano accessibili a tutti ed in qualunque orario.

Questo giudice, inoltre, è stato già investito da parte di terzi danneggiati, che nelle medesime circostanze di tempo provate nel presente giudizio, hanno invocato ed ottenuto il risarcimento del danno cagionato dagli autocompattatori di Trade Eco Service s.r.l. in occasione del servizio cittadino di raccolta dei rifiuti solidi urbani e pertanto, fermo restando che non sussiste alcuna presunzione di colpa in capo alla convenuta e che la stessa è stata verificata con le argomentazioni più avanti dispiegate, lo stesso non può dirsi sulla legittimazione passiva del Comune di Corleone per – culpa in eligendo – ovvero inidoneità dell’appaltatore prescelto (Cfr. Cass., n° 2363/2012; Cass., n° 24320/2008; Cass., n° 13131/2006; Cass., n° 11478/2004; Cass., n° 7499/2004; Cass., n° 7273/2003; Cass., n° 10652/1997). In questi casi il committente è stato dichiarato responsabile, in via diretta, con l’appaltatore per i danni cagionati al terzo.

Finanche di qui il rigetto dell’eccezione de qua.

Parimenti infondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva della convenuta Sara Assicurazioni s.p.a., di omissione dell’obbligo di avviso e di improcedibilità della domanda per divieto di azione diretta contro l’assicurazione ex art. 144 D.Lgs. 209/2005.

In base alla documentazione presente nel fascicolo di parte attrice risulta che prima di istaurare la causa la stessa ha tentato una definizione bonaria della lite in via stragiudiziale. Tale tesi è suffragata dalle argomentazioni che si evincono dalla documentazione depositata in atti nel fascicolo della convenuta Sara Assicurazioni s.p.a.; inoltre, dalle note allegate al verbale del 15 ottobre 2012 ma già anche dall’atto di citazione e dal comportamento tenuto dalle parti ante causam si desume che la compagnia di assicurazione e la Trade Eco Service s.r.l. si sono adoperate affinché la danneggiata ricevesse il chiesto risarcimento. Pur tuttavia tale offerta, non è stata ritenuta congrua dalla ……………….., la quale ha adito la via giudiziale per avere riconosciute le proprie ragioni.

Orbene, a prescindere dall’esito dell’interrogatorio formale del 10 dicembre 2012 ove il signor ……………….. legale rappresentante della convenuta Trade Eco Service s.r.l,, ha confermato il capitolato istruttorio in merito alla comunicazione di sinistro all’assicurazione dopo averne avuto notizia dall’autista dell’autocompattatore, questo giudice ritiene comunque sussistente la legittimazione passiva della compagnia di assicurazione poiché il sinistro risulta consumato in un area aperta al pubblico dei clienti del ristorante pizzeria, degli utilizzatori dei cassonetti della spazzatura oltre, naturalmente, da chiunque avrebbe avuto interesse o utilità ad accedervi e/o utilizzarla ivi compresi i titolari dei mezzi del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Tale circostanza, come sopra ribadita, è stata affermata dai testi ……………….. e ……………….., i quali hanno riferito, che fino al 24 maggio 2011 il piazzale laterale di accesso al ristorante pizzeria ……………….. di Corleone, Contrada ……………….., ove si trovavano i cassonetti della spazzatura, era accessibile a tutti in qualunque orario e senza barriera alcuna, e che i cassonetti, mostrati nelle foto, venivano utilizzati da chiunque esempio passanti, residenti etc.; in tale udienza, nonostante fossero presenti tutte le parti in causa, nessuna di esse ha chiesto chiarimenti e precisazioni contrarie a quanto affermato dai testi escussi. Inoltre, nessuna delle parti in causa ha articolato mezzi istruttori diversi o contrari per contestare l’assunto attoreo, che risulta quindi ampiamente provato.

Ininfluente ed irrituale la puntualizzazione del Consulente Tecnico di Parte di Sara Assicurazioni s.p.a. contenuta nel verbale del Consulente Tecnico d’Ufficio redatto il 13 febbraio 2013 ove faceva notare che l’area del sinistro è da intendersi quale area privata, poiché delimitata da cancello, recinzione e chiavi di accesso ad uso della pizzeria …………………, in quanto preventivamente lo stesso CTU verbalizzava che i luoghi avevano una distribuzione differente rispetto all’epoca del sinistro. Ad ogni modo tale precisazione non veniva integrata e/o sorretta da alcuna relazione tecnica, né da alcuna richiesta di rinnovo CTU. Ricordiamo, oltretutto, che le risultanze istruttorie hanno evidenziato con esattezza che sino al giorno del sinistro l’area presso ……………….. di Corleone ove è stato spezzato il palo in questione era aperta al pubblico e di conseguenza le successive variazioni dello stato dei luoghi, denotate al momento delle operazioni peritali, non possono rilevare ai fini del presente giudizio.

Non solo per questi motivi il difetto legittimazione passiva sollevato da Sara Assicurazioni s.p.a. si rivela infondato in fatto ed in diritto ma anche per l’insussistenza del divieto di azione diretta contro l’assicurazione ex art. 144 D.Lgs. 209/200.

Invero, come chiaramente affermato dalla Corte, il danneggiato da un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, per tali ultime dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone (Cfr. Cass., n° 5111/2011)

Difatti, come già chiarito in precedenza dalla Suprema Corte in una fattispecie analoga (sinistro avvenuto nel parcheggio di un supermercato), i criteri decisivi per individuare l’ambito di applicazione normativa in tema di assicurazione obbligatoria “non consistono necessariamente nella natura privata o pubblica dei diritti di proprietà sulla stessa, né nel fatto che essa sia collocata in una od altra posizione rispetto ad uno stabile di proprietà privata; consistono invece nell’apertura o meno dell’area stessa all’uso pubblico, in termini tali per cui risulti ordinariamente adibita al traffico veicolare (…)”. Vale a dire, ogniqualvolta l’area, ancorché di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità di accedervi, pur se non titolari di diritti sulla stessa e ciò comporti la normale circolazione di veicoli al suo interno, sono da ritenere applicabili il Codice della Strada, le norme sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli e l’art. 2054 c.c. (Cfr. Cass., n° 17279/2009; Cass., n° 316/2009); in queste superfici chi vi subisce un danno può rivolgersi all’assicurazione per il risarcimento.

Più di recente la Corte è, inoltre, arrivata ad affermare la responsabilità dei danni provocati dalla “circolazione” di un’auto in un cortile condominiale aperto al pubblico (Cfr. Cass., n° 2092/2012).

Queste aree, quindi, anche se private quanto alla proprietà, al possesso o alla detenzione, sono ormai luoghi di continuo e intenso traffico veicolare, sicché non vi è ragione di escludere l’applicazione al loro interno delle norme in tema di circolazione stradale.

La Corte ha sottolineato poi che non vi è necessaria coincidenza tra i concetti di “luogo non soggetto a pubblico passaggio” ai fini dell’applicazione del Codice della Strada ed il concetto di “area equiparata a strada pubblica” ai fini dell’applicabilità della legge sulla assicurazione obbligatoria. Infatti, mentre la prima nozione è volta a porre le regole della circolazione, la seconda opera quale criterio diretto a garantire il risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale. Per la Corte, insomma, “non è necessario che si tratti di danni che siano derivati dalla circolazione dei veicoli, nel senso dello stretto rapporto di causa ed effetto, ma è sufficiente che vi sia un nesso di dipendenza per il quale l’evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima”.

Poiché questo giudice si è da sempre allineato a questo orientamento, non ritiene, ancora oggi, di potersene discostare, non avendo trovato diverse e contrarie decisioni della giurisprudenza, ovvero argomenti capaci di scalfire la portata logico-giuridica che, invece, sorregge il presente indirizzo.

L’eccezione di Sara Assicurazioni s.p.a. deve quindi dichiararsi infondata.

Passando all’esame del merito, le risultanze processuali confortano la domanda attrice, in quanto la convenuta Trade Eco Service s.r.l. deve considerarsi responsabile del sinistro, avendo l’autista del suo autocompattatore Iveco con targa ……………….., il 24 maggio 2011 verso le ore 07:00 durante il servizio pubblico di svuotamento dei cassonetti della spazzatura, effettuato una imprudente manovra di retromarcia presso l’area aperta al pubblico del ristorante pizzeria ……………….. di ……………….., Contrada ……………….. di Corleone, urtando e spezzando un palo di illuminazione ivi presente.

Tale assunto, risulta confermato dagli atti di causa ed in particolare: da quelli prodotti dalla danneggiante Trade Eco Service s.r.l.; dalle risultanze istruttorie acquisite il 10 dicembre 2012, a mezzo i testi escussi ……………….. e ……………….., i quali pur non avendo assistito al sinistro in questione hanno riferito che in data 24 maggio 2011 il palo di illuminazione presso l’area aperta al pubblico di ……………….. di Corleone, di cui alle foto esibite, era stato divelto alla base; dalla CTU disposta che ha ritenuto compatibile l’urto tra il compattatore ed il palo di illuminazione ed infine non possiamo non menzionale le succitate offerte risarcitorie della stessa compagnia di assicurazione convenuta.

La domanda attorea deve, quindi, dichiararsi ammissibile.

Per il “quantum debeatur” questo Giudicante ritiene pienamente attendibile la quantificazione operata dall’Ing. Dario Galvano quale CTU all’uopo  incaricato che, nella relazione di consulenza tecnica del 14 aprile 2013 ha determinato in € 2.073,30 oltre IVA il danno subito dall’attrice.

Appare opportuno, inoltre, precisare, che la richiesta attore di condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle competenze per la fase stragiudiziale della procedura risarcitoria va rigettata stante la tardività della stessa. Pertanto tale domanda non può essere presa in considerazione, né formalmente né sostanzialmente.

Giunti a questo punto, la trattazione della causa può considerarsi conclusa, con l’accoglimento della domanda attorea principale, di condannare in solido Trade Eco Service s.r.l., il Comune di Corleone e la Sara Assicurazioni s.p.a., al risarcimento del danno subito da ……………….. per effetto del sinistro de quo complessivamente ammontante ad € 2.073,30 oltre IVA, con il rigetto della sola pretesa di spettanze stragiudiziali ante causam ed il conseguente addebito, secondo il principio della soccombenza, ai convenuti in solido delle spese di lite di parte attorea, che si liquidano in € 1.150,00 per compensi professionali di avvocato oltre IVA e CPA di legge, oltre spese borsuali di €.130,26, oltre le spese della CTU così come liquidate in corso di causa per €.350,00 più IVA e contributi previdenziali.

Sulle somme così determinate, relative al risarcimento del danno, vanno riconosciuti gli interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Corleone così definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliendo la domanda dell’attrice nei confronti di tutti i convenuti:

Dichiara che il sinistro stradale occorso in Corleone il 24.05.2011 è avvenuto per esclusiva responsabilità e colpa del conducente dell’autocompattatore IVECO tg. ……………….. di proprietà TRADE ECO SERVICE S.R.L.;

Per l’effetto condanna in solido la SARA Ass.ni S:P:A con tutti gli altri convenuti, al risarcimento dei danni subiti dall’attrice che si quantificano in complessivi €.2.073,30, oltre IVA ed interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo, oltre €.350,00 più IVA e contributi previdenziali inerenti le spese della CTU, così come liquidate in corso di causa;

condanna in solido SARA Ass.ni S:P:A. e tutti gli altri convenuti al pagamento, in favore dell’attrice, delle spese processuali sostenute che liquida in complessivi €.1.280,26, così come specificate in parte motiva, oltre spese generali su compensi professionali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Corleone lì 6 giugno 2013

Il Giudice di Pace

 

 

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