L’occupazione abusiva di alloggio popolare è reato anche a seguito di regolarizzazione (Avv. A. Mancusi)

L’occupazione abusiva di alloggio popolare è reato anche a seguito di regolarizzazione

 

Il reato di occupazione abusiva si verifica nel momento stesso in cui avviene l’invasione dell’immobile, poiché si tratta di un reato istantaneo che ha termine solo nel momento in cui viene abbandonata l’abitazione. Il fatto che abbia in seguito regolarizzato la sua posizione di abusiva non ha alcuna rilevanza e non annulla il reato. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza  del 14 luglio 2014, n. 30890. Con il citato provvedimento la Cassazione si è pronunciata in merito al ricorso presentato da una signora accusata di aver invaso e, in seguito occupato, un alloggio e, per tale motivo, condannata alla pena di 40 giorni di reclusione per il reato di cui all’art. 633 cod. pen. per avere arbitrariamente invaso, al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, un immobile sito in Lamezia Terme di proprietà dell’Italposte S.p.a.

La ricorrente si opponeva alla sentenza in quanto affermava che il reato di occupazione poteva considerarsi come non avvenuto, in quanto, in seguito aveva provveduto a regolarizzare la sua posizione di occupante abusiva richiedendo un regolare contratto di locazione.

Inoltre la ricorrente asseriva che l’occupazione dell’immobile non poteva considerarsi reato perché effettuata in stato necessità, così come stabilito dall’art. 54.

La sentenza degli Ermellini ha però rigettato il ricorso.

In primo luogo la Suprema Corte ha ricordato che il reato di occupazione abusiva si verifica nel momento stesso in cui avviene l’invasione dell’immobile, poiché si tratta di un reato istantaneo che ha termine solo nel momento in cui viene abbandonata l’abitazione. Il fatto che abbia in seguito regolarizzato la sua posizione di abusiva non ha alcuna rilevanza e non annulla il reato.

In secondo luogo è stata respinta anche l’affermazione che l’occupazione sia avvenuta in seguito allo stato di necessità. La ricorrente, adducendo come prova della sua indigenza il fatto che si avvalesse del patrocinio gratuito e che il suo nucleo familiare fosse composto di quattro persone (marito e due figli minori), in realtà non produceva alcuna documentazione atta a provare il suo effettivo stato di necessità.

A ciò si deve aggiungere che la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare in casi che possono essere assimilati a quello che in questa sede ci occupa, che “l’occupazione “sine titulo” di un alloggio in proprietà dell’I.A.C.P. integra il reato di invasione arbitraria di edifici anche nell’ipotesi in cui l’occupante abbia presentato una regolare istanza di assegnazione dell’immobile ed il relativo procedimento non sia stato ancora definito” (Corte di Cassazione. Sezione II, sentenza del 8/3/2011, n. 12752) e persino nel caso in cui “l’occupante si sia autodenunciato onde ottenere la regolarizzazione della propria posizione ed abbia corrisposto regolarmente il canone di locazione” (Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza del 25.09.2007,  n. 37139).

Avv. Amilcare Mancusi (Foro di Nocera Inferiore)

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