Cartella di pagamento: si a notifica con raccomandata a/r (A. Mancusi)

Cartella di pagamento: si a notifica con raccomandata a/r

 

È valida la notifica della cartella di pagamento effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in virtù del disposto dell’art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973. Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione II, con sentenza del 24 marzo 2015, n. 5898 con la quale accogliendo il ricorso dell’agente della riscossione, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all’art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta.

A sostegno della fondatezza del ricorso, la decisione ribadisce anche che, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, trovano applicazione le norme stabilite dagli artt. 137 e ss. c.p.c. e, quindi, l’art. 160 cod. proc. civ. che, attraverso il rinvio al disposto dell’art. 156 c.p.c. prevede che la nullità -come nel caso di specie, in cui il destinatario ha avuto completa notizia della cartella con il ritiro diretto della stessa e successiva proposizione del ricorso senza pregiudizio alcuno del diritto di difesa non possa “mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.

Esito del ricorso:

Cassa con rinvio, Giudice di Pace di Nuoro, sentenza 11 maggio 2009, n. 297

Precedenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, Sezione VI, Ordinanza 24 luglio 2014, n. 16949

Avv. Amilcare Mancusi (Foro di Nocera Inferiore)

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