Trasportato- improvviso e imprevisto movimento della vettura- torsione della caviglia- art. 141 d.lg. n. 209/2005 (G.d.P Avv. G. Fedeli)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il GdP di Fermo  Avv. Giuseppe Fedeli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in seno alla causa civile iscritta al n. 775/11 R.G. promossa con atto di citazione ritualmente notificato 

DA………………………., CF ………………… rappresentato e difeso dall’Avv. ……………  ATTORE

Contro

………………Ass.ni Spa, ………………………in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. ……………CONVENUTA

et

……………………. ALTRA CONVENUTA

 

OBIETTO: azione di risarcimento danni

Conclusioni delle parti: ex actibus

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’attore domanda tutela giurisdizionale in dipendenza dell’occorso accaduto in data 28/1/2010 allorquando, nel discendere dell’auto targata                  condotta dalla proprietaria                          su cui viaggiava in qualità di trasportato, avrebbe subito una violenta torsione del piede d’appoggio a terra e quindi della caviglia destra, causa un improvviso e imprevisto movimento della vettura. Resiste con comparsa di costituzione in giudizio la                       Ass.ni, contestando l’assunto in fatto e in diritto, e chiedendo gradatim (anche sub specie di eccezioni in limine) il rigetto della domanda. Instaurato regolare contraddittorio, ed assunte le prove nonché acquisito elaborato peritale a firma del Dott.                    ), la causa, previa p.c. e illustrazione finale delle rispettive ragioni, è stata ritenuta in decisione. Ora, sussumendo il casus in paradigmi processuali, va  da subito chiarito come, in ambito di responsabilità nascente da circolazione di veicoli, il danneggiato trasportato potrà chiedere l’intero risarcimento (nel caso di specie) al (presunto) responsabile: “(…) L’art. 141 d.lg. n. 209/2005, infatti, consente al trasportato di ottenere il risarcimento dei danni direttamente dalla compagnia di assicurazioni del vettore, ma si tratta di una semplice facoltà del trasportato, che non pregiudica la possibilità per esso di intraprendere azione contro colui che ritiene civilmente responsabile del sinistro(…)” (sic Tribunale Milano, sez. X, 23/03/2009, n. 3926 – Giustizia a Milano 2009, 4, 26 (s.m.). Egli potrà,  quindi, domandare il risarcimento tanto al responsabile ex delicto (il conducente/proprietario del veicolo a bordo del quale si trovava, quanto all’assicuratore del veicolo, responsabile ex lege, ai sensi dell’art. 141 Cod. Ass.: “(…)il danneggiato può agire direttamente nei confronti dell’assicurazione del responsabile del danno entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione, avendo la sua iniziativa l’unico effetto di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione che anziché l’assicurato diviene il danneggiato, ma non muta l’oggetto del contratto di assicurazione della responsabilità civile da circolazione dei veicoli che è l’indennizzo, mentre il debito del danneggiante, essendo risarcitorio, è illimitato” – Cassazione civile, sez. III, 07/10/2008, n. 24752 – c. – Diritto & Giustizia 2008). La novità della riforma, a tutto vantaggio dei diritti del trasportato, è cartesiana: una norma (il prefato art. 141 d.lgs 209/2005) che, oltretutto, lascia intatte e “coesistenti” tutte le tradizionali azioni, contrattuali ed extracontrattuali, derivanti dagli artt. 2054, 1681 (e, in ipothesi, 2055) c.c., D’altro canto, la Corte Costituzionale stessa, dichiarando manifestamente inammissibili le questioni di legittimità sollevate con riferimento all’art. 141 CdA, ha rilevato che la norma “si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso”, e così sottolineando l’alternatività delle azioni (l’opinione maggioritaria in dottrina è quella che rigetta la tesi che ammette la cumulabilità delle due azioni, sposando la tesi opposta dell’alternatività. Le argomentazioni addotte a sostegno dell’opinione summenzionata sono molteplici. In particolare, si afferma che l’art. 141 cod. cit. prevede una disciplina speciale per il caso specifico del terzo trasportato su uno dei veicoli coinvolti nel sinistro, in deroga alla disciplina generale dettata per gli altri danneggiati. Inoltre, si afferma che ad opinare diversamente non si comprende quale potrebbe essere la funzione della disciplina specifica dettata per l’intervento dell’assicurazione del responsabile civile e per l’estromissione dell’assicurazione del vettore, che sarebbe comunque ricavabile dalle regole generali. Effettivamente, per il principio inclusio unius, exclusio alterius non può che ritenersi che l’espressa previsione da parte dell’art. 141 cod. cit. dell’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del vettore dimostri l’inesistenza in capo al terzo trasportato di ulteriori azioni dirette). A seguito dell’intervento della Consulta (sentenza n. 440 del 23 dicembre 2008; negli stessi termini, Corte costituzionale, sentenza n. 205 del 13.6.2008), che ha dichiarato per l’appunto la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 cost, la giurisprudenza di merito si è riallineata nel solco già tracciato dalla giurisprudenza di legittimità. Oggi la giurisprudenza di Legittimità sottolinea che “questa interpretazione è anche quella conforme al dettato dell’art. 76 Cost., atteso che la legge delega 29.07.2003, n. 229, nel dettare i principi ed i criteri direttivi del nuovo codice della assicurazioni aveva prescritto, tra l’altro, l’adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie ed agli accordi internazionali”. Onde l’inammissibilità/improponibilità della domanda per come essa “embricatamente” si struttura. Avendo il Giudice aderito alla (dirimente) exceptio, sollevata nondimeno ex latere rei non in nesso di dipendenza con le conclusioni, e comunque sia oltre le barriere preclusive (il che, ammesso e non concesso si tratti di eccezione processuale non rilevabile ex officio, non preclude tuttavia un’adesione del Giudicante nel divisato senso, giusta la semantica processuale -id est la peculiarità del rito, e la vincolatività della liaison petitum-iudicatum ex art. 112/1 cpc), si ritiene -anche in ragione dell’”esonero” dalla scrutinio della res dubia- di dover compensare tra le parti gli oneri di giudizio. Pone le spese della CTU a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile/improponibile la domanda.

Compensa tra le parti gli oneri di giudizio.

Pone le spese della CTU, che liquida in € 290,00 al netto degli accessori di legge, a carico di parte attrice.

Sic decisum in Fermo hodie 22.05.2015

Il Giudice di Pace 

Avv. Giuseppe Fedeli

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