Omessa notifica di atto presupposto (Sent. G.d.P. di Fermo Avv. G. Fedeli)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il GdP di Fermo  Avv. Giuseppe Fedeli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in seno alla causa civile iscritta al n. 586/2015 R.G. promossa con atto di citazione ritualmente notificato 

DA …………………, C.F.: ………………. rappresentato e difeso dall’Avv. …………….

                                                                              ATTRICE OPPONENTE

contra

 – Equitalia Centro S.P.A. – Agente della riscossione per le Province di Ascoli Piceno e Fermo– in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Funzionario delegato ……………..

CONVENUTA OPPOSTA

        Comune di ………………, in persona del Sindaco p.t.

 

TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 06/03/2015 il Sig. ……………………conveniva in giudizio dinnanzi a questo Ufficio Equitalia Centro S.p.a. – Agente della riscossione per le Province di Ascoli Piceno e Fermo per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:Piaccia all’Ill.mo Signor Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, 
In via preliminare, sospendere l’esazione della cartella n. …………………, ruolo n. …………….. nella parte emessa su incarico del Comune di ………………– Polizia Urbana per l’importo totale di Euro 558,62 con efficacia diretta nei confronti dell’esattore, dato il pregiudizio che il Sig. ………….. subisce, in considerazione dell’illegittimità della pretesa, sproporzionata quanto agli effetti e per gli evidenti danni connessi alla stessa esecuzione, in quanto atto illegittimo;
Nel merito, dichiarare e/o riconoscere nulla e/o inefficace e/o annullare la cartella n. 0……………………, ruolo n. ………………., nella parte emessa su incarico del Comune di …………………… – Polizia Urbana per l’importo totale di Euro 558,62 per:

          arbitraria determinazione quantitativa dell’importo intimato,

          mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del credito intimato

          lesione del diritto di difesa;

 

In via subordinata, si chiede all’Illustre Giudice di Pace adito di dichiarare e/o riconoscere nulla e/o inefficace e/o annullare la cartella n. ………………….. ruolo n. …………….., nella parte emessa su incarico del Comune di …………………..– Polizia Urbana con riferimento alla maggiorazione ex art. 27 L. 689/81 e scomputarne le relative somme intimate a tale titolo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”. Resisteva con comparsa di costituzione e risposta Equitalia Centro S.P.A. – Agente della riscossione per le Province di Ascoli Piceno e Fermo, la quale chiedeva in via preliminare di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell’Ente di riscossione e disporre, con onere a carico della parte attrice e comunque di quella più diligente, la chiamata in causa della Polizia Urbana del Comune di …………………… quale litisconsorte necessario. Nel merito concludeva per la dichiarazione della legittimità degli atti dell’agente della riscossione, sollecitando declaratoria di rigetto di rigetto del procedimento oppositivo, vinte le spese. Alla prima udienza del 7/05/2015 il Giudice ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di ………………… con onere a carico di Equitalia Centro S.p.a., differendo il processo all’udienza del 16/09/2015. Pur ritualmente citato, il Comune di …………….. non si costituiva;al che il Giudice, ritenendo la causa, di natura documentale, matura per decisione, aggiornava il processo per la discussione all’udienza del 18/11/2015, concedendo termine fino a detta data per il deposito delle comparse conclusionali. Dopodiché la causa era trattenuta a sentenza. Ora, dato previamente atto e accertata la legittimazione passiva in capo ad Equitalia Centro S.p.a. – Agente della riscossione per le province di Ascoli Piceno e Fermo, quale soggetto dal quale proviene l’atto oggetto dell’opposizione (cfr.  Giudice di Pace di Eboli 24/07/2013; Cassazione civile sez. III, 9 aprile 2001, n. 5277  Giust. civ. Mass. 2001, 756, e  Pretura EBOLI, 31 gennaio 1995  Foro it. 1996,I,1750: talché, allorquando il contribuente intende far valere, come tra l’altro in questo caso, la nullità della cartella esattoriale non preceduta dall’atto presupposto, può vocare in jus, in egual misura, l’amministrazione oppure la società di riscossione. Nella fattispecie non si realizza infatti il litisconsorzio necessario-Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, sentenza 2 febbraio 2012, n. 1532.  Infatti, il concessionario, una volta citato, ha la facoltà di chiamare in causa l’ente (Sez. Un. 16412/2007). Ciò, rileva puntualmente e perspicuamente la difesa di parte ricorrente, deve ritenersi in linea con l’orientamento delle citate SS.UU. della Cassazione: in materia tributaria, l’omessa notifica di un atto presupposto rappresenta un vizio procedurale cui consegue la nullità dell’atto successivo. Inoltre, la richiesta di pagamento dilazionato del debito non vale ammissione tacita delle ragioni del fisco, né pregiudica il diritto del contribuente d’impugnarla quando le somme, come nel caso di specie, siano state richieste illegittimamente (sic Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta s. 1072/2014). In particolare, la domanda di rateizzo non implica un riconoscimento del debito, né l’acquiescenza o comunque l’adesione all’operato dell’amministrazione finanziaria, e non determina il venir meno dell’interesse all’opposizione. Anzi, con la comparsa di costituzione e risposta la convenuta ha contribuito ad avvalorare la tesi di parte attrice a proposito della nullità della cartella impugnata nella parte emessa su incarico del Comune di Cupra Marittima – Polizia Urbana per mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del relativo credito e per lesione del diritto di difesa. Soltanto con il proprio atto difensivo Equitalia ha infatti evidenziato e mostrato al …………………. il criterio di calcolo dell’aggio: nella cartella di pagamento notificata all’attore la somma veniva parametrata a diversi codici tributo (si veda pag. 4 della cartella) senza alcuna spiegazione circa la base di calcolo, il tasso ed il periodo di mora applicati. Tale ultima è una nullità è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di presupposti dell’azione esecutiva (Cfr. Cass., Sez. III, nr. 9293/2001). Non può non censurarsi questa immanente carenza di spiegazioni intellegibili che caratterizza la cartella esattoriale e che, in definitiva, costringe il contribuente ad agire in giudizio. In buona sostanza, se da una parte la determinazione del quantum debeatur non risulta possibile attraverso gli elementi testuali ricavabili dal titolo azionato ed in base all’effettuazione di semplici operazioni aritmetiche, dall’altra, conseguentemente, il Sig. …………………. con la notifica della cartella non è stato posto nella condizione di poter controllare l’operato dell’Ente di Riscossione e di poter adeguatamente tutelare le proprie ragioni. Secondo la giurisprudenza di legittimità, qualsiasi titolo, anche di formazione giudiziale, non può considerarsi esecutivo se non quando consente la determinazione degli importi dovuti o perché già indicati nel proprio testo, o perché comunque determinabili agevolmente in base agli elementi numerici contenuti in quel testo attraverso operazioni aritmetiche elementari, oppure predeterminati per legge, senza fare ricorso ad elementi numerici ulteriori che non risultino dal testo dello stesso titolo (Cfr. in tal senso, Cass., Sez. Lav. 28/04/2010 n. 10164), mentre nulla ed illegittima, per violazione del diritto di difesa, è da ritenersi “la cartella di pagamento che riporta in maniera criptica i soli codici del tributo richiesto, non potendo comprendere il contribuente la ricostruzione dell’operato dell’Ufficio attraverso difficili operazioni interpretative di codici ed enumerazioni” (Cfr., sul punto, Cass. Sez. Trib., 16 settembre 2005 n. 18415). La Suprema Corte nella richiamata sentenza ha sancito che “…l’ente impositore ha sempre l’obbligo di chiarire nella cartella esattoriale, sia pure succintamente, le ragioni – intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria – dell’iscrizione a ruolo dell’importo preteso, in modo da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa “atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n.. 241, e successivamente recepiti, per la materia tributaria, dall’art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212, ponendosi una diversa interpretazione della norma in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, tanto più quando la cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento”. Rammentato che i contenuti obbligatori minimi della cartella esattoriale sono il tributo, il periodo d’imposta, l’imponibile e l’aliquota applicata, tale motivazione minima fornisce al contribuente i riferimenti precisi degli atti che sono stati verificati e dei dati che esso ha esposto in dichiarazione. Con la mancata conoscenza dell’aliquota applicata e dell’importo sui cui è determinato il contributo richiesto, viene così a mancare la parte essenziale della motivazione che rende chiara e visibile la “corretta formazione della volontà dell’Ufficio tributario” (Cassazione, 17/6/2002, n. 2254; cfr. anche Cass. 1.3.1999, n.1697). La mancanza del citato contenuto minimo costituisce violazione, nonché del diritto di difesa,  di uno dei principi cardini del diritto tributario e importa pertanto la nullità dell’atto. Le spese seguono la soccombenza, e vanno poste a carico dell’ente comunale, attesa la funzione espletata dall’Equitalia

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, annulla la cartella n. ………………., ruolo n. …………….., nella parte emessa su incarico del Comune di …………………….– Polizia Urbana per l’importo totale di Euro 558,62,  e degli atti presupposti e/o consequenziali.

Condanna ai sensi dell’art. 91 cpc il Comune di …………………….. a rifondere all’attore le spese di lite, per la complessiva somma di €             (di cui €           per spese borsuali), al netto di rimb. forfett. 15%, IVA e CAP se ed in quanto dovuti.

Compensa le spese di giudizio tra attore ed Equitalia  Centro S.P.A.

Sic decisum in Fermo hodie 19.11.2015

Il Giudice di Pace

Avv. Giuseppe Fedeli 

                                                                            

 

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