La nuova disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato.

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2018, il regolamento che disciplina le modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione previsti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il regolamento si applica a coloro che si iscriveranno al registro dei praticanti dal 28 settembre 2018 e che sosterranno l'esame nel 2020. Quid iuris per chi sosterrà l'esame nel 2018? Breve sintesi e prime riflessioni dell'avv. Luigi Piemonte.

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2018, il D.M. 17 del 9 febbraio 2018 (al termine dell’articolo pubblichiamo l’intero testo) che, acquisito il parere del Consiglio nazionale forense dello scorso 26 maggio 2017, disciplina le modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione previsti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247.
L’art. 43 della legge di riforma dell’ordinamento della professione forense, infatti, ha previsto che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste nella frequenza, obbligatoria e con profitto, di corsi di formazione tenuti dagli ordini ovvero dalle associazioni forensi nonché dalle scuole di preparazione all’uopo accreditate dai consigli dell’ordine o dal Consiglio nazionale forense.
Il D.M. entrerà in vigore il prossimo 31 marzo ed interesserà tutti coloro che si iscriveranno all’albo dei praticanti avvocati dal 28 settembre 2018 e che svolgeranno l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato nel 2020.
Queste, in sintesi, le caratteristiche dei corsi:
1. Durata: il corso dovrà avere una durata minima di 160 ore distribuite in maniera omogenea nell’arco dei diciotto mesi di tirocinio secondo due moduli semestrali (novembre-aprile; maggio-ottobre).
2. Materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo; diritto processuale civile, penale e amministrativo; ordinamento e deontologia forense; tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale; tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale; teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense; diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico; organizzazione e amministrazione dello studio professionale; profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense; elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.
3. Verifiche intermedie: al termine dei primi due semestri (nei mesi di aprile e ottobre) il tirocinante dovrà sostenere delle verifiche che consisteranno in test a risposta multipla composto da trenta domande e la verifica si intenderà superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande; il mancato superamento di una verifica intermedia comporterà la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello.
4. Verifica finale: al termine del corso il tirocinante dovrà sostenere una verifica finale che consisterà in un test composto da quaranta domande e la verifica si intenderà superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande; l’accesso alla verifica finale sarà consentito a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie; il mancato superamento della verifica finale impedirà il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e comporterà la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.
Con l’adozione del regolamento in commento volge al termine l’iter di attuazione della legge professionale del 31 dicembre 2012, n. 247. Occorre, ora, attendere la predisposizione da parte del Consiglio nazionale forense delle linee guida per l’istituzione dei corsi di formazione; la nomina, da parte del Ministero della Giustizia, della Commissione nazionale (prevista entro fine giugno 2018) e, ovviamente, l’istituzione dei detti corsi da parte dei soggetti indicati.
Com’è noto, la legge n. 247/2012 ha previsto, tra le altre cose, una drastica riforma dell’esame di abilitazione la cui attuazione è stata, negli anni, rinviata proprio in attesa del regolamento disciplinante i corsi di formazione. Pubblicato il regolamento, resta, tuttavia, l’incertezza relativamente alle modalità di svolgimento dell’esame di avvocato nel 2018.
L’art. 3 del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione dispone che questi siano articolati in modo tale da consentire al tirocinante di integrare la propria preparazione necessaria “all’espletamento delle prove previste dall’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense” intendendo, va da sé, l’esame come riformato dalla sua fonte primaria.
Il D.M. in commento, dunque, ritiene essenziali i corsi di formazione per la completa preparazione all’esame di avvocato. Quid iuris per i candidati all’esame 2018 che non hanno frequentato i detti (finora inesistenti) corsi di preparazione al nuovo esame di avvocato?
La lettura combinata della citata norma con l’art. 10 (Decorrenza degli effetti: “Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.”) del medesimo D.M. 17/2018 appare confortare coloro che, a ragione, auspicano il rinvio dello svolgimento dell’esame d’avvocato con le modalità previste dalla riforma.
In attesa della pubblicazione – prevista per il mese di luglio – del bando per l’indizione della sessione di esami del 2018, la questione dovrà necessariamente essere oggetto di un intervento da parte dell’esecutivo.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 febbraio 2018, n. 17

Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per
l’accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell’articolo 43,
comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (18G00042)
(GU n.63 del 16-3-2018)

Vigente al: 31-3-2018

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l’articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visti gli articoli 15, 40, 41, 44, 45 e 46 della legge 31 dicembre
2012, n. 247;
Visto l’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto l’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense in data 26
maggio 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 giugno 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
effettuata con nota del 12 dicembre 2017;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del decreto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalita’ di istituzione e
di frequenza dei corsi di formazione previsti dall’articolo 43 della
legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2. Ai fini del presente regolamento:
a) per «legge professionale» si intende la legge 31 dicembre
2012, n. 247;
b) per «corsi di formazione» i corsi di cui all’articolo 43 della
legge professionale.
Art. 2

Organizzazione dei corsi di formazione

1. I corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli
dell’ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonche’
dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di
specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
2. Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti
previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono
essere accreditati dai consigli dell’ordine, sentito il Consiglio
nazionale forense, che si esprime entro trenta giorni dalla
presentazione dell’istanza di accreditamento, o dallo stesso
Consiglio qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale. In tale ultima
ipotesi il Consiglio nazionale forense adotta il relativo
provvedimento entro il termine di trenta giorni trascorso il quale la
richiesta di accreditamento si intende accolta in assenza di un
provvedimento di rigetto espresso e motivato.
3. L’interessato presenta istanza di accreditamento contenente:
a) denominazione e dati identificativi del soggetto formatore;
b) esaustive indicazioni su organizzazione e durata del corso,
date di inizio e fine delle attivita’ formative, sede e spazi
disponibili, capacita’ ricettiva, sistema di controllo delle
presenze;
c) individuazione del comitato tecnico scientifico con
indicazione dei nominativi e del curriculum vitae dei componenti;
d) indicazione della quota di iscrizione richiesta e dei
finanziamenti eventualmente ricevuti;
e) programma del corso e indicazione della metodologia didattica;
f) curriculum vitae dei docenti, che non devono aver subito
sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento.
4. Per le istanze presentate al consiglio circondariale la
richiesta, in assenza di un provvedimento di rigetto espresso e
motivato, si intende accolta trascorsi sessanta giorni dalla
presentazione dell’istanza di accreditamento, previa acquisizione del
parere di cui al comma 2.
5. I consigli dell’ordine provvedono di regola all’organizzazione
dei corsi di formazione attraverso le scuole forensi di cui
all’articolo 29, comma 1, lettera c) della legge professionale.
6. Qualora la scuola forense non sia stata istituita, il consiglio
dell’ordine puo’ organizzare direttamente il corso di formazione,
anche in collaborazione con le associazioni forensi o con altri
ordini del medesimo distretto di Corte d’appello o con fondazioni
forensi che abbiano la formazione come scopo sociale. Ai fini di
detta collaborazione tali soggetti sono ritenuti idonei dal consiglio
dell’ordine in base al programma formativo proposto e al curriculum
vitae dei docenti. Il consiglio dell’ordine puo’ organizzare i corsi
anche attraverso apposite convenzioni con le Universita’, ai sensi
dell’articolo 40 della legge professionale.
7. Il Consiglio nazionale forense, anche tramite la Scuola
superiore dell’avvocatura, ed i consigli dell’ordine circondariali,
anche tramite le scuole forensi, pubblicano in un’area dedicata del
proprio sito istituzionale l’elenco dei corsi istituiti o accreditati
con link che rimanda al programma.
Art. 3

Contenuti del corso di formazione

1. I corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono
articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del
tirocinante necessaria allo svolgimento dell’attivita’ professionale
e all’espletamento delle prove previste dall’esame di Stato per
l’abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresi’
assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi
deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve
essere improntato.
2. I corsi prevedono, in conformita’ all’articolo 41, comma 1,
all’articolo 43, comma 2, lettera b), e all’articolo 46, commi 2 e 3,
della legge professionale, approfondimenti nell’ambito delle seguenti
materie:
a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo;
b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con
riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle
procedure alternative per la risoluzione delle controversie;
c) ordinamento e deontologia forense;
d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformita’ al
principio di sinteticita’ e dei pareri stragiudiziali nelle varie
materie del diritto sostanziale e processuale;
e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del
precedente giurisprudenziale;
f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione
forense;
g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto
commerciale, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale
privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;
h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale;
i) profili contributivi e tributari della professione di
avvocato; previdenza forense;
l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.
3. Al fine di garantire l’omogeneita’ di preparazione e di giudizio
sul territorio nazionale di cui all’articolo 43, comma 2, lettera d),
della legge professionale, il corso dovra’ essere strutturato tenendo
conto delle linee guida fornite dal Consiglio nazionale forense.
Art. 4

Docenti

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, provvedono alla
scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari,
nonche’ tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla
formazione professionale dell’avvocato.
2. Nella scelta dei docenti, sono altresi’ valutati, sulla base dei
curricula, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del
corso, l’esperienza gia’ maturata come formatori e la frequenza di
corsi di preparazione all’attivita’ di formatore.
3. E’ ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni
disciplinari definitive superiori all’avvertimento.
Art. 5

Durata del corso

1. Il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore,
distribuite in maniera omogenea nell’arco dei diciotto mesi di
tirocinio, secondo modalita’ ed orari idonei a consentire l’effettivo
svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare
l’assistenza alle udienze nonche’ la frequenza dello studio
professionale, dell’Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari
ai sensi dell’articolo 44 della legge professionale o di altro
ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai
sensi dell’articolo 41, comma 6, lettere a) e b), della legge
professionale. Per assicurare la massima vicinanza temporale tra
iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche
intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo i seguenti
moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre. Le iscrizioni
sono consentite almeno ogni sei mesi.
2. Nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro ordine,
questi puo’ chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di
formazione nel circondario del nuovo ordine. L’ordine di provenienza,
all’atto della valutazione del periodo di pratica gia’ svolto ai fini
della nuova iscrizione, da’ conto dell’avvenuta frequenza complessiva
dei corsi di formazione per consentire la convalida dei periodi di
frequenza svolti prima del trasferimento.
Art. 6

Costi dei corsi di formazione e borse di studio

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del presente
regolamento possono prevedere la corresponsione di una quota di
iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e
degli eventuali compensi ai docenti.
2. Le linee guida di cui all’articolo 3, comma 3, sono predisposte
dal Consiglio nazionale forense in modo da garantire il contenimento
dei costi dei corsi di formazione, ferma restando la qualita’ e
l’omogeneita’ dell’offerta formativa.
3. I soggetti organizzatori dei corsi di formazione di cui
all’articolo 2, comma 1, possono prevedere borse di studio in favore
dei tirocinanti piu’ meritevoli da attribuire anche sulla base di
requisiti di reddito. Dall’attuazione delle disposizioni del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 7

Partecipazione ai corsi

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del presente
regolamento possono programmare il numero delle iscrizioni a ciascun
corso, tenuto conto del numero degli iscritti al registro dei
praticanti, delle concrete possibilita’ di assicurare l’effettivita’
della formazione e dell’offerta formativa complessivamente esistente
nei circondari interessati, in conformita’ a quanto previsto
all’articolo 2, comma 3, lettera b) del presente regolamento. Deve
comunque essere garantita ad ogni tirocinante la possibilita’ di
accedere ai corsi, tenendo conto dell’offerta formativa esistente nel
circondario interessato ed in quelli limitrofi. A tal fine i consigli
dell’ordine possono stipulare con le Universita’ accordi ai sensi
dell’articolo 40 della legge professionale e, ove necessario,
attivare modalita’ telematiche di formazione a distanza certificate
dal Consiglio nazionale forense. Le sessioni organizzate secondo le
predette modalita’ telematiche non possono superare il limite massimo
delle cinquanta ore nell’arco dei diciotto mesi di tirocinio. Devono
essere predisposte forme adeguate di controllo per assicurare che lo
svolgimento a distanza delle attivita’ non pregiudichi l’effettivita’
della formazione.
2. Il tirocinante e’ esonerato dall’obbligo di frequenza dei corsi
di formazione per la durata del tirocinio svolto in altro Paese
dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 41, comma 6, lettera c)
della legge professionale nel limite massimo di sei mesi.
Art. 8

Verifiche intermedie e verifica finale

1. Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di aprile e
ottobre secondo le cadenze temporali di cui all’articolo 5, comma 1,
del presente regolamento, e alla conclusione del corso, sono previste
verifiche da parte dei soggetti formatori di cui all’articolo 2 del
presente regolamento.
2. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla
su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di
verifica. Il test e’ composto da trenta domande in caso di verifica
intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di
quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata
in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le
domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale
di cui all’articolo 9 del presente regolamento.
3. L’accesso alle verifiche e’ consentito unicamente a coloro che
abbiano frequentato almeno l’ottanta per cento delle lezioni. Il
mancato superamento di una verifica intermedia comporta la
ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione e della
relativa verifica al successivo appello.
4. L’accesso alla verifica finale e’ consentito a coloro che hanno
frequentato almeno l’ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre
e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della
verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto
tirocinio di cui all’articolo 45 della legge professionale e richiede
la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e
della relativa verifica.
Art. 9

Commissione nazionale per la tenuta della banca dati

1. Presso il Ministero della giustizia e’ istituita la Commissione
nazionale per la creazione e l’aggiornamento delle domande relative
alle materie oggetto delle verifiche di cui all’articolo 8 del
presente regolamento. La Commissione e’ nominata con decreto del
Ministro della giustizia ed e’ composta da nove componenti e da un
presidente designato dal Consiglio nazionale forense. Della
commissione fanno parte, oltre ad avvocati iscritti all’albo
designati dal Consiglio nazionale forense, magistrati, anche a
riposo, e docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, che
non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive. La Commissione
puo’ operare anche attraverso l’articolazione in sottocommissioni.
Quando un membro della Commissione cessa, per qualunque causa, dalle
proprie funzioni, si procede alla sua sostituzione con le stesse
modalita’ previste per la nomina. L’incarico di membro della
commissione e’ incompatibile con la carica di Presidente o
consigliere del Consiglio nazionale forense, nonche’ con l’eventuale
attivita’ di docente di cui all’articolo 4 del presente regolamento.
2. La Commissione dura in carica quattro anni. Ai componenti della
commissione non sono riconosciuti compensi, indennita’ o gettoni di
presenza, in qualsiasi forma. Entro novanta giorni dalla entrata in
vigore del presente regolamento, la Commissione nazionale viene
nominata secondo le modalita’ indicate nel presente articolo.
3. La commissione elabora, in conformita’ a quanto previsto dal
presente regolamento e tenendo conto delle linee guida di cui
all’articolo 3, comma 3, le domande a risposta multipla da sottoporre
in sede di verifica locale e predispone la banca dati in modo da:
a) fornire le domande per le verifiche da espletare nelle materie
di cui all’articolo 3;
b) curarne l’aggiornamento ogni 6 mesi.
4. Le linee guida di cui all’articolo 3, comma 3, indicano anche le
date, l’ora e la durata in cui devono essere espletate le verifiche
intermedie e finale, per ciascun semestre del corso. Le domande della
Commissione nazionale sono trasmesse telematicamente al Segretario
del Consiglio dell’ordine territoriale entro le ore 12 del giorno
fissato per la verifica, che le mette a disposizione dei soggetti
formatori di cui all’articolo 2 in una piattaforma telematica
accessibile esclusivamente dai medesimi.
5. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del presente
regolamento designano la commissione di valutazione interna composta
in conformita’ all’articolo 43, comma 2, lettera d) della legge
professionale che svolge i compiti previsti dall’articolo 8 del
presente regolamento. La commissione dura in carica due anni ed i
suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta per altri
due. Ai componenti non sono riconosciuti compensi, indennita’ o
gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Agli stessi puo’ essere
riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle
proprie funzioni.
6. Gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della
Commissione nazionale di cui al comma 1 e delle commissioni di
valutazione interne di cui al comma 5 sono posti integralmente a
carico dei Consigli dell’ordine o delle associazioni forensi, nonche’
degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge.
Art. 10

Decorrenza degli effetti

1. Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel
registro dei praticanti con decorrenza posteriore al centottantesimo
giorno successivo alla sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 9 febbraio 2018

Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l’8 marzo 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 395

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